Art. 7 
 
  Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato 
 
  1. I contributi previsti dalla presente  legge  sono  concessi  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea  vigente  relativa  agli
aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato
ai commi 2 e 3. 
  2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   4,   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi  nel  rispetto
dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi
periodi di validita', emanati  in  virtu'  del  regolamento  (UE)  n.
2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
a determinate categorie di aiuti  di  Stato  orizzontali,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  serie  L  248  del  24
settembre 2015. 
  3. I contributi di cui  al  comma  1  soggetti  alla  procedura  di
notifica ai sensi dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  TFUE  sono
concessi previa autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del
regolamento (UE) n. 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio  2015,
recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del trattato  sul
funzionamento  dell'Unione   europea,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, serie L 248  del  24  settembre  2015,
oppure quando e' giustificato ritenere che i contributi  siano  stati
autorizzati  dalla  Commissione  stessa  ai  sensi  dell'articolo  4,
paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono  concessi  a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale  della
Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita
della Commissione europea.