Art. 8 
 
          Clausola di valutazione degli effetti finanziari 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto  2020,
n. 11 (Legge di contabilita' regionale) la  Giunta  regionale,  sulla
base del monitoraggio effettuato dalle direzioni generali  competenti
per materia, in raccordo con la  direzione  regionale  competente  in
materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare  competente
in materia di  bilancio,  con  cadenza  annuale,  una  relazione  che
illustri: 
    a) gli obiettivi programmati e le  variabili  socioeconomiche  di
riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure  previste  per
l'attuazione degli interventi; 
    b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate  e  di  quelle
eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti; 
    c) la tipologia e il numero dei  beneficiari  in  riferimento  ai
contributi concessi.