Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Ricerca e innovazione» della missione 14 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per la promozione e lo sviluppo degli open innovation center - parte corrente» e del «Fondo per la promozione e lo sviluppo degli open innovation center - parte in conto capitale», le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2021, e a euro 500.000,00, per ciascuna annualita' 2022 e 2023, per la parte corrente e pari a euro 300.000,00, per l'anno 2021, e a euro 700.000,00 per ciascuna annualita' 2022 e 2023, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualita', nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2. 2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo al fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, e successive modifiche nonche' all'articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo al fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilita' regionale. 3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa piu' intelligente.