(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 70 del 15
                            luglio 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La regione con la presente legge, in conformita' agli indirizzi,
ai principi, alla normativa europea e statale vigente in  materia  di
ambiente e di economia circolare nonche' in coerenza e in  attuazione
della legge regionale 9 luglio  1998,  n.  27  (Disciplina  regionale
della  gestione  dei  rifiuti)  e  successive   modifiche   e   della
deliberazione consiliare 5 agosto 2020,  n.  4  (Piano  regionale  di
gestione dei rifiuti della Regione Lazio), disciplina le modalita' di
istituzione dei distretti logistico-ambientali,  tenuto  conto  delle
esigenze di carattere geografico e delle necessita' di smaltimento, e
le modalita' di finanziamento dei relativi progetti innovativi  e  di
sviluppo. 
  2. La presente legge persegue le seguenti finalita': 
    a) prevenire e ridurre  la  produzione  e  la  pericolosita'  dei
rifiuti  attraverso  il  miglioramento  dei  cicli   produttivi,   la
riduzione e il recupero degli scarti di lavorazione mediante il  loro
impiego, ai sensi  degli  articoli  184-bis  e  184-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  e
successive modifiche, la riduzione degli imballaggi, l'immissione nel
mercato di materiali interamente riciclabili,  nonche'  favorendo  il
riuso dei prodotti, aumentandone la durata di funzionamento; 
    b) favorire l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, come definiti dall'art. 183, comma  1,  lettera  b-ter),  del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche,  il  recupero
dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni nel  campo  edilizio  e
impiantistico, la raccolta e il riciclaggio  nonche'  lo  smaltimento
dei  rifiuti  speciali  negli  impianti  piu'  vicini  al  luogo   di
produzione per ridurne la movimentazione; 
    c) promuovere una politica  integrata  di  gestione  dei  rifiuti
coerentemente a quanto previsto dall'art. 179 del decreto legislativo
n. 152/2006 e successive modifiche e dal Piano regionale di  gestione
dei rifiuti, attraverso la realizzazione di impianti di potenzialita'
dimensionata al fabbisogno del distretto; 
    d)  favorire,  al  fine  di  migliorare  la  partecipazione   dei
cittadini  e  degli  enti   locali,   la   trasparenza   tramite   la
pubblicazione dei progetti di cui all'art. 6 per i  quali  sia  stato
espresso il consenso alla pubblicazione sul  sito  istituzionale  del
distretto,   nel   rispetto   della   normativa   sulla    proprieta'
intellettuale.