(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 70 del 15 luglio 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La regione con la presente legge, in conformita' agli indirizzi, ai principi, alla normativa europea e statale vigente in materia di ambiente e di economia circolare nonche' in coerenza e in attuazione della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche e della deliberazione consiliare 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), disciplina le modalita' di istituzione dei distretti logistico-ambientali, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico e delle necessita' di smaltimento, e le modalita' di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo. 2. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosita' dei rifiuti attraverso il miglioramento dei cicli produttivi, la riduzione e il recupero degli scarti di lavorazione mediante il loro impiego, ai sensi degli articoli 184-bis e 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, la riduzione degli imballaggi, l'immissione nel mercato di materiali interamente riciclabili, nonche' favorendo il riuso dei prodotti, aumentandone la durata di funzionamento; b) favorire l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, il recupero dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni nel campo edilizio e impiantistico, la raccolta e il riciclaggio nonche' lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti piu' vicini al luogo di produzione per ridurne la movimentazione; c) promuovere una politica integrata di gestione dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di impianti di potenzialita' dimensionata al fabbisogno del distretto; d) favorire, al fine di migliorare la partecipazione dei cittadini e degli enti locali, la trasparenza tramite la pubblicazione dei progetti di cui all'art. 6 per i quali sia stato espresso il consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale del distretto, nel rispetto della normativa sulla proprieta' intellettuale.