Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte corrente» e del «Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali parte in conto capitale», le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 100.000,00, per ciascuna annualita' 2022 e 2023 e a euro 700.000,00, per l'anno 2022 e a euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 - 2023 nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2. 2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale n. 27/1998, alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche e all'art. 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo al fondo per il sostegno all'impiantistica pubblica, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilita' regionale. 3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP2 - Un'Europa piu' verde e al Piano di sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 14 luglio 2021 ZINGARETTI