Art. 10 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si  provvede  mediante
l'istituzione nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09  «Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titoli 1 «Spese
correnti» e 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per la promozione
e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte corrente»  e
del  «Fondo  per  la  promozione  e   lo   sviluppo   dei   distretti
logistico-ambientali parte in conto capitale», le cui  autorizzazioni
di spesa pari,  rispettivamente,  a  euro  100.000,00,  per  ciascuna
annualita' 2022 e 2023 e a euro 700.000,00, per l'anno 2022 e a  euro
1.000.000,00 per l'anno 2023,  sono  derivanti  dalla  corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021  -  2023
nei fondi speciali  di  cui  al  programma  03  «Altri  fondi»  della
missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2. 
  2. All'attuazione degli  interventi  di  cui  alla  presente  legge
possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale n. 27/1998,
alla legge  regionale  22  settembre  1978,  n.  60  (Agevolazioni  e
provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per  insediamenti
produttivi, artigianali ed  industriali)  e  successive  modifiche  e
all'art. 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018,
n. 13, relativo al fondo per il sostegno all'impiantistica  pubblica,
nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte  nell'ambito  della
legge annuale di stabilita' regionale. 
  3. All'attuazione degli  interventi  di  cui  alla  presente  legge
possono  concorrere  le  risorse  concernenti   i   nuovi   Programmi
cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei  (SIE)
per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR,  OP2  -
Un'Europa piu' verde e al Piano di sviluppo FEASR, OG 2  - Rafforzare
la tutela dell'ambiente e l'azione per  il  clima  e  contribuire  al
raggiungimento  degli  obiettivi  in  materia  di  ambiente  e  clima
dell'Unione. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
    Roma, 14 luglio 2021 
 
                             ZINGARETTI