Art. 2 
 
             Distretto logistico-ambientale. Definizione 
 
  1. Ai fini della presente legge per distretto  logistico-ambientale
si intende un'area geografica circoscritta su cui  insistono  sistemi
produttivi locali a vocazione  industriale,  agricola  e  commerciale
caratterizzati  dalla  produzione  costante  di   rifiuti   che   per
caratteristiche   merceologiche   e   quantitative   richiedono   una
progettazione e una pianificazione articolata. 
  2. L'attivita' del distretto  logistico-ambientale  e'  finalizzata
alla riduzione della produzione dei rifiuti, agli scambi energetici e
di materiali, alla  minimizzazione  dell'utilizzo  di  energie  e  di
materie  prime  e  allo  sviluppo,  al  suo  interno,  di   relazioni
economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibili.