Art. 2 Distretto logistico-ambientale. Definizione 1. Ai fini della presente legge per distretto logistico-ambientale si intende un'area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi locali a vocazione industriale, agricola e commerciale caratterizzati dalla produzione costante di rifiuti che per caratteristiche merceologiche e quantitative richiedono una progettazione e una pianificazione articolata. 2. L'attivita' del distretto logistico-ambientale e' finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti, agli scambi energetici e di materiali, alla minimizzazione dell'utilizzo di energie e di materie prime e allo sviluppo, al suo interno, di relazioni economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibili.