Art. 3 
 
           Istituzione dei distretti logistico-ambientali 
 
  1. La Giunta regionale, previo confronto con  gli  enti  locali,  i
consorzi   industriali   e   le   rappresentanze    economico-sociali
interessati, istituisce,  con  proprio  provvedimento,  da  adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, i  distretti  logistico-ambientali  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) identita' storica e paesaggistica omogenea; 
    b) presenza di enti locali interessati alla realta'  distrettuale
e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche  sotto  forma  di
convenzione,  con  le  imprese  operanti  nei  diversi  settori   per
assicurare la sostenibilita' ambientale del mondo produttivo; 
    c) presenza di insediamenti produttivi  industriali,  agricoli  e
commerciali   che   incidano   sullo   stesso   ecosistema    locale,
caratterizzato da specifici parametri ambientali; 
    d) omogeneita' delle attivita' industriali, la contiguita' fisica
e la frequente impossibilita' di attribuire gli effetti ambientali  a
una o all'altra unita' produttiva, soprattutto quando  si  tratta  di
emissioni in atmosfera e di scarichi di reflui; 
    e) omogeneita' dal punto di vista dei metodi di  produzione,  del
livello tecnologico e delle scelte  organizzative  e  gestionali  per
tipologia di attivita'; 
    f) problematiche ambientali simili derivanti  dall'immissione  in
uno stesso corpo ricettore delle emissioni e degli scarichi di reflui
dei propri processi produttivi; 
    g) problematiche ambientali simili derivanti dalla necessita'  di
abbattimento degli inquinanti ai fini delle emissioni in atmosfera  e
dell'immissione degli scarichi idrici nello stesso fiume, dei rifiuti
nella stessa discarica o impianto di smaltimento; 
    h) obiettivi di risanamento della qualita' del suolo,  dell'aria,
dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei; 
    i) integrazione e accessibilita' viaria e/o ferroviaria di  tutte
le zone  di  ogni  singolo  distretto  ai  fini  di  non  appesantire
ulteriormente il traffico su gomma  all'interno  del  sistema  viario
regionale; 
    l) presenza di siti industriali dismessi da recuperare; 
    m) appartenenza dell'area ad una zona individuata  come  Sito  di
interesse nazionale (SIN).