Art. 3 Istituzione dei distretti logistico-ambientali 1. La Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali, i consorzi industriali e le rappresentanze economico-sociali interessati, istituisce, con proprio provvedimento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distretti logistico-ambientali sulla base dei seguenti criteri: a) identita' storica e paesaggistica omogenea; b) presenza di enti locali interessati alla realta' distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare la sostenibilita' ambientale del mondo produttivo; c) presenza di insediamenti produttivi industriali, agricoli e commerciali che incidano sullo stesso ecosistema locale, caratterizzato da specifici parametri ambientali; d) omogeneita' delle attivita' industriali, la contiguita' fisica e la frequente impossibilita' di attribuire gli effetti ambientali a una o all'altra unita' produttiva, soprattutto quando si tratta di emissioni in atmosfera e di scarichi di reflui; e) omogeneita' dal punto di vista dei metodi di produzione, del livello tecnologico e delle scelte organizzative e gestionali per tipologia di attivita'; f) problematiche ambientali simili derivanti dall'immissione in uno stesso corpo ricettore delle emissioni e degli scarichi di reflui dei propri processi produttivi; g) problematiche ambientali simili derivanti dalla necessita' di abbattimento degli inquinanti ai fini delle emissioni in atmosfera e dell'immissione degli scarichi idrici nello stesso fiume, dei rifiuti nella stessa discarica o impianto di smaltimento; h) obiettivi di risanamento della qualita' del suolo, dell'aria, dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei; i) integrazione e accessibilita' viaria e/o ferroviaria di tutte le zone di ogni singolo distretto ai fini di non appesantire ulteriormente il traffico su gomma all'interno del sistema viario regionale; l) presenza di siti industriali dismessi da recuperare; m) appartenenza dell'area ad una zona individuata come Sito di interesse nazionale (SIN).