Art. 4 Piano di distretto 1. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni della programmazione e pianificazione regionale di settore e in conformita' alla vigente normativa europea, statale e regionale, approva i Piani di distretto per lo sviluppo di soluzioni organizzative e logistico/strutturali nonche' per favorire e migliorare l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, ai sensi della normativa internazionale UNI EN ISO 14001. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida per l'elaborazione dei Piani di distretto, definendo i tempi, i criteri generali, i parametri tecnici di riferimento, le operazioni di aggiornamento e le attivita' di monitoraggio e controllo. 3. Il Piano di distretto deve prevedere, in particolare: a) la relazione sulla situazione esistente e sulla natura delle attivita' di distretto; b) l'elaborazione dei dati inerenti alla produzione e alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, di qualunque provenienza sulla base dei rilevamenti effettuati nell'ambito del distretto logistico-ambientale; c) la stima della produzione qualitativa e quantitativa dei residui della produzione e valutazione del relativo impatto ambientale; d) la forma organizzativa prescelta per la gestione del ciclo dei rifiuti; e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi; f) la regolamentazione di piano per l'assimilabilita' dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; g) l'ottimizzazione della qualita' della raccolta differenziata al fine di recuperare materie prime e risorse; h) le proposte di intervento per la razionalizzazione del sistema dei flussi di produzione dei residui, dalla raccolta allo smaltimento finale, secondo criteri di prossimita' e massima riduzione dei trasferimenti; i) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza sulla base dei rilevamenti negli ambiti del distretto; l) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza ovvero atti a incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali aventi per oggetto gli operatori del settore e le attivita' produttive interessate; m) le modalita' piu' efficaci per favorire prevenzione e recupero degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, prevedendo possibili accordi, anche con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI); n) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione del progresso tecnologico nei processi di smaltimento/recupero mediante lo sviluppo di tecnologie innovative e di impianti per favorire e migliorare l'implementazione dei sistemi di gestione ambientale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1; o) le attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico riguardanti prodotti e processi produttivi che richiedano un uso meno intensivo delle risorse; p) l'adozione di tecniche per il reimpiego e il riciclaggio di materiali nell'impianto di produzione; q) le modalita' gestionali che consentono prestazioni ambientali migliorative, con particolare riferimento ai principi di «ecologia industriale» o, piu' in generale, di «sostenibilita' ambientale», che permettano all'insieme delle aziende di conseguire, sotto il profilo ambientale, vantaggi maggiori rispetto alla somma dei benefici ottenibili dall'ottimizzazione del processo produttivo di ciascuna azienda; r) la sottoscrizione di accordi volontari fra industrie, attivita' economiche e realta' locali presenti nel distretto, finalizzati a massimizzare le possibilita' di recupero reciproco fra gli scarti prodotti, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche; s) la valutazione dell'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti attraverso un bilancio lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio sia in termini economici che ambientali (Life cycle assessment - LCA); t) l'istituzione di premi fra quei distretti che si siano distinti per i progetti piu' innovativi e abbiano avuto ricadute positive per il territorio; u) la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori, sia della popolazione circostante, sia dell'ambiente, interno ed esterno, all'attivita' produttiva. 4. Il Piano di distretto ha una durata almeno quinquennale ed e' soggetto ad aggiornamento e alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi fissati, secondi i criteri e le modalita' stabiliti nelle Linee guida di cui al comma 2.