Art. 4 
 
                         Piano di distretto 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  tenuto  conto  delle  previsioni  della
programmazione e pianificazione regionale di settore e in conformita'
alla vigente normativa europea, statale e regionale, approva i  Piani
di  distretto  per  lo  sviluppo   di   soluzioni   organizzative   e
logistico/strutturali   nonche'    per    favorire    e    migliorare
l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, ai  sensi  della
normativa internazionale UNI EN ISO 14001. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta  regionale  adotta
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le  Linee  guida  per  l'elaborazione  dei  Piani  di
distretto, definendo i tempi, i criteri generali, i parametri tecnici
di riferimento, le operazioni di  aggiornamento  e  le  attivita'  di
monitoraggio e controllo. 
  3. Il Piano di distretto deve prevedere, in particolare: 
    a) la relazione sulla situazione esistente e sulla  natura  delle
attivita' di distretto; 
    b) l'elaborazione  dei  dati  inerenti  alla  produzione  e  alla
gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, di  qualunque  provenienza  sulla  base  dei
rilevamenti      effettuati      nell'ambito      del       distretto
logistico-ambientale; 
    c) la stima  della  produzione  qualitativa  e  quantitativa  dei
residui  della  produzione  e  valutazione   del   relativo   impatto
ambientale; 
    d) la forma organizzativa prescelta per la gestione del ciclo dei
rifiuti; 
    e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi; 
    f) la regolamentazione di piano per l'assimilabilita' dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani; 
    g) l'ottimizzazione della qualita' della  raccolta  differenziata
al fine di recuperare materie prime e risorse; 
    h) le proposte di intervento per la razionalizzazione del sistema
dei flussi di produzione dei residui, dalla raccolta allo smaltimento
finale, secondo  criteri  di  prossimita'  e  massima  riduzione  dei
trasferimenti; 
    i) il coordinamento e la promozione di interventi di  sostegno  e
di incentivazione finalizzati alla  riduzione  e  alla  gestione  dei
rifiuti di qualunque provenienza sulla  base  dei  rilevamenti  negli
ambiti del distretto; 
    l) il coordinamento e la promozione di interventi di  sostegno  e
di incentivazione finalizzati alla  riduzione  e  alla  gestione  dei
rifiuti di  qualunque  provenienza  ovvero  atti  a  incrementare  il
mercato del riutilizzo dei materiali aventi per oggetto gli operatori
del settore e le attivita' produttive interessate; 
    m) le modalita' piu' efficaci per favorire prevenzione e recupero
degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio,  prevedendo  possibili
accordi, anche con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI); 
    n) il coordinamento e la promozione di interventi di  sostegno  e
di  incentivazione  del  progresso  tecnologico   nei   processi   di
smaltimento/recupero mediante lo sviluppo di tecnologie innovative  e
di impianti per favorire e migliorare l'implementazione  dei  sistemi
di gestione ambientale, nel rispetto della normativa di cui al  comma
1; 
    o) le attivita' di ricerca  e  sviluppo  tecnologico  riguardanti
prodotti e processi produttivi che richiedano un uso  meno  intensivo
delle risorse; 
    p) l'adozione di tecniche per il reimpiego e  il  riciclaggio  di
materiali nell'impianto di produzione; 
    q) le modalita' gestionali che consentono prestazioni  ambientali
migliorative, con particolare riferimento ai  principi  di  «ecologia
industriale» o, piu' in generale, di «sostenibilita' ambientale», che
permettano all'insieme delle aziende di conseguire, sotto il  profilo
ambientale,  vantaggi  maggiori  rispetto  alla  somma  dei  benefici
ottenibili dall'ottimizzazione del processo  produttivo  di  ciascuna
azienda; 
    r)  la  sottoscrizione  di  accordi  volontari   fra   industrie,
attivita'  economiche  e  realta'  locali  presenti  nel   distretto,
finalizzati a massimizzare le possibilita' di recupero reciproco  fra
gli scarti  prodotti,  nel  rispetto  delle  previsioni  del  decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modifiche; 
    s) la valutazione dell'efficienza del  sistema  di  gestione  dei
rifiuti attraverso un bilancio lungo l'intero ciclo  di  vita  di  un
prodotto o servizio sia in termini  economici  che  ambientali  (Life
cycle assessment - LCA); 
    t) l'istituzione  di  premi  fra  quei  distretti  che  si  siano
distinti per i progetti piu'  innovativi  e  abbiano  avuto  ricadute
positive per il territorio; 
    u) la tutela della salute e della sicurezza sia  dei  lavoratori,
sia della popolazione  circostante,  sia  dell'ambiente,  interno  ed
esterno, all'attivita' produttiva. 
  4. Il Piano di distretto ha una durata almeno  quinquennale  ed  e'
soggetto ad aggiornamento e alla verifica dello stato di  avanzamento
degli obiettivi fissati, secondi i criteri e le  modalita'  stabiliti
nelle Linee guida di cui al comma 2.