Art. 6 
 
       Progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali 
 
  1. La regione in conformita' ai contenuti e ai programmi del  Piano
di  distretto   finanzia   progetti   di   sviluppo   dei   distretti
logistico-ambientali    elaborati,    attraverso     strumenti     di
programmazione negoziata, dalle amministrazioni,  dagli  enti  e  dai
soggetti pubblici e privati interessati. 
  2. Possono essere ammessi ai finanziamenti di  cui  al  comma  1  i
progetti che, coerentemente con i contenuti del Piano  di  distretto,
perseguano uno o piu' dei seguenti obiettivi: 
    a) un'innovazione  di  prodotto  o  di  processo  produttivo  che
comporti miglioramenti ambientali e di  qualita'  del  servizio,  con
risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti
oltre che di inquinamento. I progetti  relativi  all'innovazione  del
processo o della tecnologia  per  lo  sviluppo  sostenibile  dovranno
prevedere l'applicazione delle migliori tecniche  disponibili  (BAT),
vigenti e approvate dalla Commissione europea a norma della direttiva
n. 2010/75/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  24
novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali  (prevenzione  e
riduzione integrate dell'inquinamento); 
    b) la realizzazione di infrastrutture per la  tutela  ambientale,
di servizi ambientali  e  di  risparmio  energetico,  migliorando  il
rapporto  costi-benefici  e  privilegiando  il  recupero   dei   siti
industriali dismessi; 
    c) la riduzione dell'inquinamento  calcolato  in  base  emissione
prodotta/kg rifiuto prodotto; 
    d) la realizzazione di infrastrutture e impianti volti a definire
una rete integrata di supporto alle attivita' di aziende dei  diversi
settori all'interno di un bacino territoriale; 
    e)  la  riduzione  di  emissioni  inquinanti   e   climalteranti,
l'efficienza nell'uso delle risorse in tutte le fasi del progetto; 
    f)  la  diminuzione  di  consumo  di  risorse   non   rinnovabili
(materiali, energetiche e naturali),  anche  privilegiando  tecniche,
impianti e tecnologie con ridotto prelievo d'acqua, e la riduzione di
inquinamento e di rifiuti prodotti (in  quantita'  e  pericolosita'),
nell'intero ciclo di vita; 
    g) la sperimentazione, la promozione  e  la  produzione  di  beni
progettati, confezionati e messi in commercio in modo da  ridurre  la
quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi  di  inquinamento
valutandone l'impronta  ambientale  lungo  l'intero  ciclo  di  vita,
utilizzando la metodologia del Life cycle assessment (LCA); 
    h) la promozione  della  gestione  dei  rifiuti  coerentemente  a
quanto previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n.  152/2006  e
dal Piano regionale di gestione dei rifiuti; 
    i)  l'uso  di  risorse  rinnovabili,  la  valorizzazione   o   la
rigenerazione   di   risorse   locali,   il   miglior   utilizzo   di
infrastrutture esistenti; 
    l) il potenziale impatto dell'innovazione sul sistema  produttivo
o di consumi in generale, tenendo conto della situazione di  partenza
e dell'efficienza relativa rispetto ad attivita' simili; 
    m) la capacita' di coinvolgere nella propria  innovazione  attori
sociali diversi (fornitori,  produttori,  istituzioni,  associazioni,
consumatori) cambiando le modalita' di consumo; 
    n) l'adesione da parte  dei  soggetti  gestori  del  progetto,  a
Sistemi di gestione ambientale (SGA)  e  a  forme  di  certificazione
volontaria  (ISO  14001,  EMAS,  Ecolabel,  SA8000,  energia   verde,
certificati verdi per la produzione di energia rinnovabile) o a forme
di gestione controllata in base a parametri  ambientali  e/o  sociali
(bilancio ambientale e/o di sostenibilita'); 
    o)   l'incremento   dell'informazione   relativa   alle   proprie
prestazioni sociali  e  ambientali,  in  maniera  oggettiva,  chiara,
trasparente e non episodica; 
    p) l'elaborazione di un piano di monitoraggio unitario in modo da
poter identificare  misurare  e  monitorare  l'impatto  sull'ambiente
risultante dalla sommatoria delle emissioni dei singoli stabilimenti. 
  3. Costituira' elemento  importante  di  valutazione  lo  stato  di
avanzamento dell'innovazione proposta, se gia' allo stato di  offerta
commerciale (attuale o prossima), di prototipo industriale in fase di
test o di brevetto. 
  4. I contributi regionali per i progetti innovativi e  di  sviluppo
vengono erogati attraverso bandi pubblici secondo il  regolamento  di
cui all'art. 7. Costituisce condizione  necessaria  per  l'erogazione
del finanziamento, l'applicazione dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro dei settori coinvolti. 
  5.  Al  fine  di  valutare  la  validita'  tecnica,   economica   e
finanziaria dei progetti presentati, presso  l'assessorato  regionale
competente in  materia,  e'  istituito,  senza  oneri  a  carico  del
bilancio  regionale,  un  Nucleo  di  valutazione  e  controllo.   Le
attivita' e le competenze del Nucleo di valutazione e controllo  sono
stabilite nel regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).