Art. 6 Progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali 1. La regione in conformita' ai contenuti e ai programmi del Piano di distretto finanzia progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici e privati interessati. 2. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i progetti che, coerentemente con i contenuti del Piano di distretto, perseguano uno o piu' dei seguenti obiettivi: a) un'innovazione di prodotto o di processo produttivo che comporti miglioramenti ambientali e di qualita' del servizio, con risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti oltre che di inquinamento. I progetti relativi all'innovazione del processo o della tecnologia per lo sviluppo sostenibile dovranno prevedere l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), vigenti e approvate dalla Commissione europea a norma della direttiva n. 2010/75/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); b) la realizzazione di infrastrutture per la tutela ambientale, di servizi ambientali e di risparmio energetico, migliorando il rapporto costi-benefici e privilegiando il recupero dei siti industriali dismessi; c) la riduzione dell'inquinamento calcolato in base emissione prodotta/kg rifiuto prodotto; d) la realizzazione di infrastrutture e impianti volti a definire una rete integrata di supporto alle attivita' di aziende dei diversi settori all'interno di un bacino territoriale; e) la riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti, l'efficienza nell'uso delle risorse in tutte le fasi del progetto; f) la diminuzione di consumo di risorse non rinnovabili (materiali, energetiche e naturali), anche privilegiando tecniche, impianti e tecnologie con ridotto prelievo d'acqua, e la riduzione di inquinamento e di rifiuti prodotti (in quantita' e pericolosita'), nell'intero ciclo di vita; g) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento valutandone l'impronta ambientale lungo l'intero ciclo di vita, utilizzando la metodologia del Life cycle assessment (LCA); h) la promozione della gestione dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006 e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti; i) l'uso di risorse rinnovabili, la valorizzazione o la rigenerazione di risorse locali, il miglior utilizzo di infrastrutture esistenti; l) il potenziale impatto dell'innovazione sul sistema produttivo o di consumi in generale, tenendo conto della situazione di partenza e dell'efficienza relativa rispetto ad attivita' simili; m) la capacita' di coinvolgere nella propria innovazione attori sociali diversi (fornitori, produttori, istituzioni, associazioni, consumatori) cambiando le modalita' di consumo; n) l'adesione da parte dei soggetti gestori del progetto, a Sistemi di gestione ambientale (SGA) e a forme di certificazione volontaria (ISO 14001, EMAS, Ecolabel, SA8000, energia verde, certificati verdi per la produzione di energia rinnovabile) o a forme di gestione controllata in base a parametri ambientali e/o sociali (bilancio ambientale e/o di sostenibilita'); o) l'incremento dell'informazione relativa alle proprie prestazioni sociali e ambientali, in maniera oggettiva, chiara, trasparente e non episodica; p) l'elaborazione di un piano di monitoraggio unitario in modo da poter identificare misurare e monitorare l'impatto sull'ambiente risultante dalla sommatoria delle emissioni dei singoli stabilimenti. 3. Costituira' elemento importante di valutazione lo stato di avanzamento dell'innovazione proposta, se gia' allo stato di offerta commerciale (attuale o prossima), di prototipo industriale in fase di test o di brevetto. 4. I contributi regionali per i progetti innovativi e di sviluppo vengono erogati attraverso bandi pubblici secondo il regolamento di cui all'art. 7. Costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori coinvolti. 5. Al fine di valutare la validita' tecnica, economica e finanziaria dei progetti presentati, presso l'assessorato regionale competente in materia, e' istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Nucleo di valutazione e controllo. Le attivita' e le competenze del Nucleo di valutazione e controllo sono stabilite nel regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).