Art. 8 
 
        Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato 
 
  l. I contributi previsti dalla presente  legge  sono  concessi  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea  vigente  relativa  agli
aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato
ai commi 2 e 3. 
  2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica
ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti
della Commissione europea, tenendo  conto  dei  relativi  periodi  di
validita', emanati in virtu' del regolamento (UE)  n.  2015/1588  del
Consiglio,  del  13  luglio  2015,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
a determinate categorie di aiuti  di  Stato  orizzontali,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,  serie  L  248  del  24
settembre 2015. 
  3. I contributi di cui  al  comma  1  soggetti  alla  procedura  di
notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE sono  concessi
previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 3, e dell'art. 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE)  n.
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio  2015,  recante  modalita'  di
applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea,
serie L 248 del 24 settembre  2015,  oppure  quando  e'  giustificato
ritenere che i contributi siano stati autorizzati  dalla  Commissione
stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I
contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione  nel
Bollettino   Ufficiale    della    regione    dell'avviso    relativo
all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.