Art. 9 
 
          Clausola di valutazione degli effetti finanziari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto  2020,  n.
11 (Legge di contabilita' regionale) la Giunta regionale, sulla  base
del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti  per
materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia
di bilancio,  presenta  alla  commissione  consiliare  competente  in
materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri: 
    a) gli obiettivi programmati e le  variabili  socioeconomiche  di
riferimento in relazione agli  strumenti  previsti  per  l'attuazione
degli interventi; 
    b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate  e  di  quelle
eventualmente  disponibili  per  la  concessione  dei   finanziamenti
previsti; 
    c) la tipologia e il numero dei  beneficiari  in  riferimento  ai
finanziamenti concessi.