MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11  FEBBRAIO  1999,  N.  6  (NORME  IN
  MATERIA  DI   TASSE   AUTOMOBILISTICHE   REGIONALI)   E   ULTERIORI
  DISPOSIZIONI 
 
                               Capo I 
Modifiche alla legge regionale 11  febbraio  1999,  n.  6  (Norme  in
            materia di tasse automobilistiche regionali) 
 
                               Art. 1. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 6/1999 
 
    1.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti   in   capo   ai
concessionari autorizzati  o  abilitati  al  commercio  dei  veicoli,
all'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1999,  n.  6  (Norme  in
materia  di  tasse  automobilistiche  regionali)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) ai commi 15,  16  e  17  la  parola  «sospensione»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «interruzione»; 
      b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: 
        «17-bis. Per effetto dell'avvenuta  trascrizione  di  cui  al
comma 16,  entro  i  termini  di  cui  al  quarantaquattresimo  comma
dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953  (Misure  in
materia tributaria) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
febbraio 1983,  n.  53,  risultano  anche  pienamente  adempiuti  gli
obblighi di comunicazione  di  cui  ai  commi  quarantaquattresimo  e
quarantacinquesimo del medesimo art. 5 e non piu' spediti gli elenchi
di cui ai medesimi commi. 
        17-ter. Non si applica il pagamento del diritto fisso di  cui
al quarantasettesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982. 
        17-quater. Le disposizioni di cui ai commi  17-bis  e  17-ter
decorrono dal 1° gennaio 2020. Non e' rimborsato quanto gia'  versato
alla data di entrata in vigore della presente legge.»; 
      c) dopo il comma 26-bis e' aggiunto il seguente: 
        «26-ter. Al fine di semplificare le procedure amministrative,
incentivare il pagamento  della  tassa  automobilistica,  ridurre  il
contenzioso,  e'  consentito  il  pagamento  mediante  domiciliazione
bancaria secondo modalita' stabilite con deliberazione  della  Giunta
regionale da emanare entro sessanta  giorni  dall'approvazione  della
presente legge.». 
 
                               Art. 2. 
    Sostituzione dell'art. 3-bis della legge regionale n. 6/1999 
 
    1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 6/1999 e' sostituito dal
seguente: 
      «Art. 3-bis (Veicoli regionali). - 1. Al fine  di  eliminare  i
costi  amministrativi  legati  ad  adempimenti  che  non   comportano
risultati finanziari positivi, i veicoli di cui  la  Regione  Abruzzo
risulta soggetto passivo  di  imposta  negli  archivi  del  PRA  sono
esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. 
      2. Non sono rimborsate le  tasse  gia'  versate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.». 
 
                               Art. 3. 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1.  Alle  minori  entrate   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni di  cui  all'art.  1,  stimate  in  euro  58.032,00  per
ciascuna annualita' del triennio 2021-2023, ed  allocate  nell'ambito
del titolo 1, tipologia 101, cat. 50,  capitolo  di  entrata  11630/1
denominato «Tasse automobilistiche regionali» del bilancio  regionale
2021/2023, si fa fronte  con  le  seguenti  variazioni  del  medesimo
bilancio: 
      a) anno 2021 per competenza e cassa: 
        1) in diminuzione parte entrata:  titolo  1,  tipologia  101,
cat.  50,  capitolo  11630/1   denominato   «Tasse   automobilistiche
regionali» per euro 58.032,00; 
        2) in diminuzione parte spesa:  missione  01,  programma  04,
titolo 1, capitolo 11826/2 denominato «Compenso  allo  Stato  per  la
gestione dell'IRAP» per euro 58.032,00; 
      b) anni 2022 e 2023 per competenza: 
        1) in diminuzione parte entrata:  titolo  1,  tipologia  101,
cat.  50,  capitolo  11630/1   denominato   «Tasse   automobilistiche
regionali» per euro 58.032,00; 
        2) in diminuzione parte spesa:  missione  20,  programma  03,
titolo 1, capitolo 324001 denominato «Accantonamento risorse a fronte
di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali»  per
euro 58.032,00. 
    2. Per le annualita' successive al  2023  si  fa  fronte  con  le
rispettive leggi di bilancio. 
    3. L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. La minore
entrata derivante dall'esenzione e' compensata con la riduzione della
correlata spesa relativa alla tassa  automobilistica  per  i  veicoli
esentati. 
 
                               Capo II 
                       Ulteriori disposizioni 
 
                               Art. 4. 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2021 
 
    1. L'art. 4  della  legge  regionale  29  novembre  2021,  n.  23
(Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione,
disposizioni finanziarie in favore di comuni abruzzesi ed altri  enti
e ulteriori disposizioni) e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Contributo in favore del Comune di Pescara). -  1.  Al
fine di effettuare la sistemazione, messa  in  sicurezza  e  gestione
dell'impianto del Mattatoio, e' concesso un contributo  straordinario
al Comune di Pescara per l'anno 2022 di euro 100.000,00. 
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  determinati  in
euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla missione 16,
programma 01, titolo 1, capitolo di  nuova  istituzione  della  parte
spesa del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022. 
      3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1,  pari
ad euro 100.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di
competenza al bilancio regionale 2021- 2023, esercizio 2022: 
        a) in aumento parte spesa: missione 16, programma 01,  titolo
1, capitolo di nuova istituzione, per euro 100.000,00; 
        b) in diminuzione parte spesa:  missione  20,  programma  03,
titolo l per euro 100.000,00. 
      4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia
di Agricoltura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al
presente articolo.». 
 
                               Art. 5. 
     Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale n. 23/2021 
 
    1. L'art. 41 della legge regionale n. 23/2021 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 41 (Attuazione dell'art.  27  della  legge  regionale  n.
3/2020). - 1. Al  fine  di  consentire  l'erogazione  del  contributo
disposto  in  favore  del  Comune  di  Citta'  Sant'Angelo  ai  sensi
dell'art. 27 della legge regionale n. 3/2020, per l'esercizio 2022 e'
incrementato il capitolo di spesa 152571.3  «Contributi  straordinari
ai comuni per spese in conto capitale» di euro 65.000,00. 
      2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, pari
complessivamente  ad  euro  65.000,00,  e'  assicurata  mediante   la
seguente variazione in termini di competenza  al  bilancio  regionale
2021-2023, esercizio 2022: 
        a) in aumento parte spesa: missione 08, programma 02,  titolo
2, capitolo 152571.3 per euro 65.000,00; 
        b) in diminuzione parte spesa:  missione  20,  programma  03,
titolo 1 per euro 65.000,00. 
      3. Il Dipartimento sviluppo economico -  turismo  della  Giunta
regionale adotta tutti gli atti  necessari  per  dare  attuazione  al
presente articolo.». 
 
                               Art. 6. 
      Integrazione all'art. 43 della legge regionale n. 23/2021 
 
    1. All'art. 43 della legge  n.  23/2021,  dopo  il  comma  1,  e'
aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  Al  bilancio  regionale   di   previsione   2021-2023,
relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate
le seguenti variazioni: 
        a) esercizio 2021, per competenza e cassa: 
          1) in aumento  parte  spesa:  missione  10,  programma  05,
titolo 2 per curo 21.000,00; 
          2) in diminuzione parte spesa: missione 06,  programma  01,
titolo 2 per euro 21.000,00; 
        b) esercizio 2022, per competenza: 
          1) in aumento  parte  spesa:  missione  10,  programma  05,
titolo 2 per euro 9.000,00; 
          2) in diminuzione parte spesa: missione 06,  programma  01,
titolo 2 per euro 9.000,00.». 
 
                               Art. 7. 
     Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 23/2021 
 
    1. L'art. 44 della legge regionale n. 23/2021 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 44  (Ulteriore  contributo  all'Associazione  «Pigro»  di
Teramo).  -  1.  La  Regione  Abruzzo,  al  fine  di   sostenere   lo
svolgintento  dell'evento  culturale  "Premio  Pigro  Ivan   Graziani
Teramo", concede un ulteriore contributo di euro 10.000,00 per l'anno
2021 all'Associazione culturale "Pigro" di Teramo. 
      2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione
alla missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di  spesa  61645.1
del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 
      3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1,  pari
ad euro 10.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini  di
competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: 
        a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02,  titolo
1, capitolo 61645.1 per euro 10.000,00; 
        b) in diminuzione parte spesa:  missione  20,  programma  03,
titolo 1, capitolo 324001 per euro 10.000,00. 
      4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia
di sviluppo economico-turismo adotta tutti  gli  atti  necessari  per
dare attuazione al presente articolo.». 
 
                               Art. 8. 
        Modifica all'art. 58 della legge regionale n. 23/2021 
 
    1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 58 della legge regionale
n.  23/2021,  le  parole  «capitolo  di  spesa  11456  art.  6»  sono
sostituite con le seguenti: «capitolo di spesa 11465 art. 6». 
 
                               Art. 9. 
Sostituzione  dell'art.  5  della   legge   regionale approvata   con
       deliberazione legislativa n. 58/5 del 25 novembre 2021) 
 
    1. L'art. 5 della legge  regionale  approvata  con  deliberazione
legislativa n.  58/5  del  25  novembre  2021  (Partecipazione  della
Regione Abruzzo all'Istituto nazionale Tostiano)  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 5 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri  finanziari
derivanti  dall'applicazione  dell'art.  2,   determinati   in   euro
30.000,00 per ciascuna annualita' del biennio 2021-2022 del  bilancio
regionale 2021- 2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo
stanziamento denominato "Contributo annuale per l'Istituto  nazionale
Tostiano", istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio  regionale   2021-2023,   alla   missione   05   "Tutela   e
valorizzazione  dei  beni  e  attivita'  culturali",   programma   02
"Attivita' culturali e interventi  diversi  nel  settore  culturale",
titolo 1 "Spese correnti". 
      2. Ai fini della copertura della spesa di cui  al  comma  1  e'
apportata la seguente variazione  al  bilancio  regionale  2021-2023,
esercizio 2021, in termini di competenza e cassa: 
        a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02,  titolo
1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo  annuale  per
l'Istituto  nazionale  Tostiano",  da   assegnare   al   Dipartimento
regionale competente in materia di cultura, per euro 30.000,00; 
        b) in diminuzione parte spesa:  missione  05,  programma  02,
titolo 1, capitolo 61651 per euro 30.000,00. 
      3. Per l'anno 2022, la copertura degli oneri finanziari di  cui
al comma 1  e'  assicurata  dalla  seguente  variazione  al  bilancio
regionale 2021-2023, esercizio 2022, in termini di competenza: 
        a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02,  titolo
1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo  annuale  per
l'Istituto nazionale Tostiano", per euro 30.000,00; 
        b) in diminuzione parte spesa:  missione  20,  programma  03,
titolo 1, capitolo 324001 per euro 30.000,00. 
      4. Per gli anni successivi al 2022 si  provvede  con  legge  di
bilancio. 
      5. Il Dipartimento regionale competente in materia  di  cultura
provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione  alla
presente legge.». 
 
                              Art. 10. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore  il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/6 del
14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri 
    (Omissis).