MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 6 (NORME IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI) E ULTERIORI DISPOSIZIONI Capo I Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 6/1999 1. Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai concessionari autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli, all'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 15, 16 e 17 la parola «sospensione», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «interruzione»; b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: «17-bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 16, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo art. 5 e non piu' spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. 17-ter. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982. 17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter decorrono dal 1° gennaio 2020. Non e' rimborsato quanto gia' versato alla data di entrata in vigore della presente legge.»; c) dopo il comma 26-bis e' aggiunto il seguente: «26-ter. Al fine di semplificare le procedure amministrative, incentivare il pagamento della tassa automobilistica, ridurre il contenzioso, e' consentito il pagamento mediante domiciliazione bancaria secondo modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.». Art. 2. Sostituzione dell'art. 3-bis della legge regionale n. 6/1999 1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 6/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 3-bis (Veicoli regionali). - 1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Regione Abruzzo risulta soggetto passivo di imposta negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. 2. Non sono rimborsate le tasse gia' versate alla data di entrata in vigore della presente legge.». Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, stimate in euro 58.032,00 per ciascuna annualita' del triennio 2021-2023, ed allocate nell'ambito del titolo 1, tipologia 101, cat. 50, capitolo di entrata 11630/1 denominato «Tasse automobilistiche regionali» del bilancio regionale 2021/2023, si fa fronte con le seguenti variazioni del medesimo bilancio: a) anno 2021 per competenza e cassa: 1) in diminuzione parte entrata: titolo 1, tipologia 101, cat. 50, capitolo 11630/1 denominato «Tasse automobilistiche regionali» per euro 58.032,00; 2) in diminuzione parte spesa: missione 01, programma 04, titolo 1, capitolo 11826/2 denominato «Compenso allo Stato per la gestione dell'IRAP» per euro 58.032,00; b) anni 2022 e 2023 per competenza: 1) in diminuzione parte entrata: titolo 1, tipologia 101, cat. 50, capitolo 11630/1 denominato «Tasse automobilistiche regionali» per euro 58.032,00; 2) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 324001 denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali» per euro 58.032,00. 2. Per le annualita' successive al 2023 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio. 3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. La minore entrata derivante dall'esenzione e' compensata con la riduzione della correlata spesa relativa alla tassa automobilistica per i veicoli esentati. Capo II Ulteriori disposizioni Art. 4. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2021 1. L'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Contributo in favore del Comune di Pescara). - 1. Al fine di effettuare la sistemazione, messa in sicurezza e gestione dell'impianto del Mattatoio, e' concesso un contributo straordinario al Comune di Pescara per l'anno 2022 di euro 100.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione della parte spesa del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022. 3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2021- 2023, esercizio 2022: a) in aumento parte spesa: missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 100.000,00; b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo l per euro 100.000,00. 4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Agricoltura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.». Art. 5. Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale n. 23/2021 1. L'art. 41 della legge regionale n. 23/2021 e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Attuazione dell'art. 27 della legge regionale n. 3/2020). - 1. Al fine di consentire l'erogazione del contributo disposto in favore del Comune di Citta' Sant'Angelo ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 3/2020, per l'esercizio 2022 e' incrementato il capitolo di spesa 152571.3 «Contributi straordinari ai comuni per spese in conto capitale» di euro 65.000,00. 2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 65.000,00, e' assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022: a) in aumento parte spesa: missione 08, programma 02, titolo 2, capitolo 152571.3 per euro 65.000,00; b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1 per euro 65.000,00. 3. Il Dipartimento sviluppo economico - turismo della Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.». Art. 6. Integrazione all'art. 43 della legge regionale n. 23/2021 1. All'art. 43 della legge n. 23/2021, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni: a) esercizio 2021, per competenza e cassa: 1) in aumento parte spesa: missione 10, programma 05, titolo 2 per curo 21.000,00; 2) in diminuzione parte spesa: missione 06, programma 01, titolo 2 per euro 21.000,00; b) esercizio 2022, per competenza: 1) in aumento parte spesa: missione 10, programma 05, titolo 2 per euro 9.000,00; 2) in diminuzione parte spesa: missione 06, programma 01, titolo 2 per euro 9.000,00.». Art. 7. Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 23/2021 1. L'art. 44 della legge regionale n. 23/2021 e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Ulteriore contributo all'Associazione «Pigro» di Teramo). - 1. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere lo svolgintento dell'evento culturale "Premio Pigro Ivan Graziani Teramo", concede un ulteriore contributo di euro 10.000,00 per l'anno 2021 all'Associazione culturale "Pigro" di Teramo. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa 61645.1 del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 10.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 61645.1 per euro 10.000,00; b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 324001 per euro 10.000,00. 4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico-turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.». Art. 8. Modifica all'art. 58 della legge regionale n. 23/2021 1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 58 della legge regionale n. 23/2021, le parole «capitolo di spesa 11456 art. 6» sono sostituite con le seguenti: «capitolo di spesa 11465 art. 6». Art. 9. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 58/5 del 25 novembre 2021) 1. L'art. 5 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 58/5 del 25 novembre 2021 (Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto nazionale Tostiano) e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 2, determinati in euro 30.000,00 per ciascuna annualita' del biennio 2021-2022 del bilancio regionale 2021- 2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo annuale per l'Istituto nazionale Tostiano", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale", titolo 1 "Spese correnti". 2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 e' apportata la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa: a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto nazionale Tostiano", da assegnare al Dipartimento regionale competente in materia di cultura, per euro 30.000,00; b) in diminuzione parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 61651 per euro 30.000,00. 3. Per l'anno 2022, la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 e' assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022, in termini di competenza: a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto nazionale Tostiano", per euro 30.000,00; b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 324001 per euro 30.000,00. 4. Per gli anni successivi al 2022 si provvede con legge di bilancio. 5. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.». Art. 10. Entrata in vigore 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/6 del 14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge. Il Presidente: Sospiri (Omissis).