Art. 6 Beni e attivita' culturali, sport e tempo libero 1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali n. 16/2014, n. 23/2015, n. 2/2016, n. 25/2020 e n. 13/2021), e' allocata la somma complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti: a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali); b) dai beneficiari degli incentivi annuali disciplinati negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27-quater, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ; c) dai beneficiari degli incentivi disciplinati dagli articoli 10, 17-bis, 20, 25, 26-bis, 26-ter, 27-ter, 28, 29-bis, 30-bis, 30-ter e 31 della legge regionale n. 16/2014 ; d) dal Comune di Gorizia; e) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC; f) dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attivita' culturali connessi alla programmazione dell'evento GO!2025. 3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse sono ripartite sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, anche a integrazione dei finanziamenti e contributi autorizzati dalla normativa di riferimento, tenuto conto anche dei tavoli di programmazione tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, il GECT GO e gli operatori culturali regionali. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2022, 600.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 5. Per l'anno 2022 le risorse stanziate con la presente legge per le finalita' di cui all' articolo 28 della legge regionale n. 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali: a) 27,5 per cento all'Unione societa' corali del Friuli-Venezia Giulia (USCI); b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli-Venezia Giulia (UGF FVG); c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli-Venezia Giulia; d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli-Venezia Giulia (ANBIMA FVG). 6. Per le finalita' di cui al comma 5 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 7. In via transitoria, per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attivita' dei Musei medesimi. 8. Le risorse stanziate per l'anno 2022 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 7 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso. 9. Per le finalita' di cui al comma 7 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attivita' svolte o programmate per l'anno 2022 e di un prospetto delle relative spese. 10. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e' approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato. 11. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. 12. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo. 13. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2022 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attivita' dei Musei sostenute per: a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte; b) lavori di catalogazione e di ordinamento; c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni; d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche; e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attivita' del Museo; f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi; g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive; h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive; i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive; j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione; k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso. 14. Per le finalita' di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e di cui al comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 15. In via transitoria l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei gia' riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attivita' degli Ecomusei medesimi. 16. Le risorse stanziate per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 15 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso. 17. Per le finalita' di cui al comma 15 gli Ecomusei ivi individuati, entro il 31 marzo di ogni anno, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attivita' svolte o programmate per l'anno di presentazione della domanda e di un prospetto delle relative spese. 18. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e' approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato. 19. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. 20. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo. 21. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, se generate nell'anno di presentazione della domanda e pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attivita' degli Ecomusei: a) spese direttamente connesse ai programmi di attivita' e di iniziative culturali e didattiche; b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi; c) spese generali di funzionamento, nel limite dell'80 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per il pagamento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive, spese per il noleggio o canoni di locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attivita' ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni di consumo e servizi acquistati, ovvero spese relative a beni noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, con riferimento ai relativi canoni a esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19. 22. Per le finalita' di cui ai commi 15 e 16 e' destinata la spesa complessiva di 1.140.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 23. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario al soggetto gestore del Cluster regionale cultura e creativita' di cui all' articolo 7, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), per sostenere le spese relative all'organizzazione e alla realizzazione della prima edizione della Fiera regionale della cultura e creativita'. 24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 e' presentata al Servizio competente in materia di attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo anche spese gia' sostenute alla data di presentazione della domanda. 25. Con il decreto di concessione e' disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute. 26. Per le finalita' di cui al comma 23 e' destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 27. In attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all' articolo 6, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), la Direzione centrale competente in materia di beni culturali accerta negli anni 2022, 2023 e 2024 le entrate corrispondenti al rimborso forfetario riconosciuto dal competente organo ministeriale previsto da detti accordi. 28. Il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2021 e' sostituito dal seguente: «13. In relazione agli accordi di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale riconosce al Comune di Aquileia la quota forfetaria di 100.000 euro annui.». 29. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2021 e' inserito il seguente: «13-bis. La somma di cui al comma 13 e' erogata al Comune di Aquileia previa presentazione di una relazione riassuntiva degli oneri ascrivibili al bilancio comunale, per le finalita' di cui ai commi 11 e 12.». 30. Per le finalita' di cui all' articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 13/2021, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui al comma 27, e' destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 31. Per le finalita' di cui all' articolo 6, comma 13, della legge regionale n. 13/2021, come sostituito dal comma 28, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all' articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 13/2021 , e' destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valeresulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 32. Al comma 25-bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 29/2018 dopo le parole «e' concesso» sono inserite le seguenti: «e liquidato in forma anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalita' previste dal decreto del direttore del servizio competente, ». 33. Per le finalita' di cui all' articolo 13, comma 25, della legge regionale n. 29/2018, anche in relazione a quanto disposto dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalita' di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalita' per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento presentano le domande di contributo per l'anno 2022 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022. 35. Per le finalita' di cui al comma 34 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 36. All' articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 22 e' sostituita dalla seguente: «a) i progetti di intervento localizzati in Friuli-Venezia Giulia aventi le finalita' di cui al comma 21, promossi da: 1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia; 2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalita' prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attivita' culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale; 3) societa' cooperative con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalita' prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attivita' culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale; 4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia;»; b) dopo il comma 22 e' inserito il seguente: «22-bis. La finalita' prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attivita' culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 22, lettera a), numeri 2) e 3), puo' essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalita' oppure al numero di addetti impiegati per tali finalita'.». 37. Per le finalita' di cui all'articolo 7, commi 21, 22 e 22-bis, della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche disposte dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 38. Al fine di dare seguito alle iniziative di valorizzazione della figura delle Portatrici Carniche, la Regione e' autorizzata a finanziare le azioni previste agli articoli 2, 3, 5 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre). 39. Per le finalita' di cui al comma 38 e' destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 40. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), le parole « l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2021 e 2022». 41. Per le finalita' di cui al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26/2020, come modificato dal comma 40, e' destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 42. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Aquileia per un progetto di allestimento, sistemazione e promozione del materiale museale della Prima Guerra Mondiale della Casa Terza Armata del Sacrario di Redipuglia, al fine del trasferimento dello stesso in altra sede che ne consenta la musealizzazione e l'accesso al pubblico, durante il periodo dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l'immobile di Redipuglia. 43. Per le finalita' di cui al comma 42 il Comune di Aquileia presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di cultura, apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del progetto e il relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione del contributo. 44. Per le finalita' di cui al comma 42 e' destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 45. Alla legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo al Comune di Cercivento per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1. 1-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1-bis e' presentata dal Comune di Cercivento alla struttura regionale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilita' 2022), corredata di una relazione dettagliata delle attivita' della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione delle spese.»; b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole «dell'Assessore regionale competente in materia di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio regionale»; c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole «la richiesta di documentazione in possesso del Ministero della difesa attraverso gli» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa fra la Regione e il Ministero della difesa, di documentazione presente negli»; d) al comma 1 dell'articolo 5 la parola «2,» e' soppressa. 46. Per le finalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/2021 , come aggiunto dal comma 45, lettera a), e' destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 47. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono inseriti i seguenti: «3-ter. In relazione ai beni immobili dei quali e' attribuita la disponibilita' spetta all'Ente la manutenzione ordinaria degli stessi, salvo quanto disposto dal comma 3 bis, mentre rimangono in capo all'Amministrazione regionale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, fatte salve specifiche intese. 3-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-ter, rimane di competenza dell'Amministrazione regionale l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, il cui valore economico dei lavori sia pari o superiore a 150.000 euro. 3-quinquies. Ai fini della determinazione del valore economico dei lavori di cui al comma 3 quater non concorrono gli importi delle varianti e gli interventi di cui all' articolo 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovverossia le modifiche di contratto resesi necessarie in corso d'opera.». 48. Per le finalita' di cui al comma 3-ter dell'articolo 16 della legge regionale n. 2/2016 , come inserito dal comma 47, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria posti in capo all'Amministrazione regionale, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 49. Per le finalita' di cui al comma 3-quater dell'articolo 16 della legge regionale n. 2/2016, come inserito dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 50. In considerazione della rilevanza delle attivita' e della pratica sportive per il benessere e la salute delle persone e della societa', al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attivita' sportiva giovanile con particolare riferimento ai soggetti disabili, l'Amministrazione regionale approva il Programma regionale annuale di finanziamento in materia di sostegno e promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilita'. 51. Il Programma, approvato entro il 30 aprile dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in particolare: a) le situazioni di criticita' in ambito regionale con riferimento all'abbandono sportivo, al numero di tesserati del settore giovanile per ciascuna federazione sportiva, al numero di associazioni o societa' sportive dilettantistiche senza finalita' di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paralimpico (CIP) e ogni altra situazione rilevante per le finalita' di cui al comma 50; b) gli interventi rivolti ai giovani e alle persone con disabilita'; c) la quantificazione delle risorse e le modalita' di finanziamento degli interventi sulla base dei dati di cui alla lettera a). 52. Gli interventi possono essere attuati attraverso l'adozione di uno o piu' bandi ovvero attraverso l'allocazione delle risorse su canali contributivi gia' esistenti. 53. I bandi definiscono, in particolare, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalita' di presentazione della rendicontazione, l'intensita' e la misura del finanziamento e le modalita' di erogazione del medesimo. 54. I dati di cui al comma 51, lettera a), sono forniti dal Comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia e dal CIP, entro l'1 marzo. 55. Per le finalita' di cui ai commi 50 e 51 e' destinata la spesa di 1.025.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 56. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.