Art. 6 
 
          Beni e attivita' culturali, sport e tempo libero 
 
  1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e
la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia  Capitale
europea della cultura 2025, in  attuazione  dell'  articolo  2  della
legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il  sostegno
di Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e modifiche alle leggi
regionali  n. 16/2014,  n.  23/2015,  n.  2/2016,  n.  25/2020  e  n.
13/2021), e' allocata la somma complessiva di 2.100.000 euro  per  il
triennio 2022-2024. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  sono  finanziati  gli
interventi realizzati dai seguenti soggetti: 
    a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi
triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli  articoli  9,
comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma  1,
18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a),  e
26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale  11  agosto
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali); 
    b) dai beneficiari degli  incentivi  annuali  disciplinati  negli
avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24,
comma 6, 26, comma 8, e 27-quater, comma  4,  della  legge  regionale
n. 16/2014 ; 
    c) dai beneficiari degli incentivi  disciplinati  dagli  articoli
10, 17-bis, 20, 25,  26-bis,  26-ter,  27-ter,  28,  29-bis,  30-bis,
30-ter e 31 della legge regionale n. 16/2014 ; 
    d) dal Comune di Gorizia; 
    e) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC; 
    f) dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale
soggetto attuatore degli interventi di attivita'  culturali  connessi
alla programmazione dell'evento GO!2025. 
  3. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  le  risorse  sono
ripartite sui pertinenti capitoli del  bilancio  regionale,  anche  a
integrazione  dei  finanziamenti  e  contributi   autorizzati   dalla
normativa  di  riferimento,  tenuto  conto  anche   dei   tavoli   di
programmazione tra la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  il
Comune di Gorizia, il GECT GO e gli operatori culturali regionali. 
  4. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in
ragione di 500.000 euro per l'anno 2022, 600.000 euro per l'anno 2023
e 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere  sulla  Missione  n.  5
(Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) -  Programma
n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale)
- titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2022-2024,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di  cui  al  comma
56. 
  5. Per l'anno 2022 le risorse stanziate con la presente  legge  per
le finalita' di cui all' articolo 28 della legge regionale n. 16/2014
sono ripartite nelle seguenti misure percentuali: 
    a) 27,5 per cento all'Unione societa' corali  del  Friuli-Venezia
Giulia (USCI); 
    b)  25,2  per  cento  all'Unione  dei  gruppi  folcloristici  del
Friuli-Venezia Giulia (UGF FVG); 
    c)  20,5  per  cento  all'Associazione  regionale  FITA  -   UILT
Friuli-Venezia Giulia; 
    d) 26,8  per  cento  all'Associazione  nazionale  bande  italiane
musicali autonome-Friuli-Venezia Giulia (ANBIMA FVG). 
  6. Per le finalita' di cui al comma 5 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni  e
attivita'  culturali)  -  Programma  n.  2  (Attivita'  culturali   e
interventi diversi nel  settore  culturale)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2022-2024. 
  7. In via transitoria, per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale
sostiene i Musei individuati dall' articolo 13, comma 1, della  legge
regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura
e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno
dei programmi di attivita' dei Musei medesimi. 
  8. Le risorse stanziate per l'anno  2022  per  la  concessione  dei
contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di  cui
al  comma  7  in  misura  proporzionale  all'ultimo  contributo  loro
rispettivamente concesso. 
  9. Per le finalita' di cui al comma  7  i  Musei  ivi  individuati,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali
domanda di contributo corredata di una relazione  illustrativa  delle
attivita' svolte o programmate per l'anno  2022  e  di  un  prospetto
delle relative spese. 
  10.  Entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle  domande,  con  decreto  del  Direttore  centrale
competente in materia di cultura, e' approvato l'elenco delle domande
ammesse  a  finanziamento,   con   l'indicazione   dell'importo   del
contributo rispettivamente assegnato. 
  11.  Con  il  decreto  di  concessione  e'  disposta   l'erogazione
anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. 
  12. Ai fini della rendicontazione del  contributo  il  beneficiario
presenta, entro il termine fissato nel  decreto  di  concessione,  la
documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno  pari
all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del
contributo medesimo. 
  13. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di  dodici  mesi
decorrenti dall'1  gennaio  2022  e  che  risultano  pertinenti  alla
gestione e allo svolgimento delle attivita' dei Musei sostenute per: 
    a) la conservazione  e  il  restauro  delle  collezioni  e  delle
raccolte; 
    b) lavori di catalogazione e di ordinamento; 
    c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni; 
    d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche; 
    e) la pubblicazione di cataloghi e monografie  sul  patrimonio  e
sull'attivita' del Museo; 
    f) il noleggio o  i  canoni  di  locazione  finanziaria  di  beni
strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi; 
    g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e  di
climatizzazione, delle attrezzature e  delle  dotazioni  tecnologiche
delle sedi espositive; 
    h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua
e per il pagamento dei servizi  di  pulizia  e  di  manutenzione  dei
locali delle sedi espositive; 
    i) il pagamento dei premi di  assicurazione  delle  collezioni  e
degli immobili destinati alle sedi espositive; 
    j) l'impiego di nuove tecnologie digitali  e  l'installazione  di
sistemi wi-fi per migliorare la fruizione; 
    k) la retribuzione lorda  del  personale  interno  al  Museo  nel
limite del 60 per cento dell'incentivo concesso. 
  14. Per le finalita' di cui all' articolo 10, comma 1, della  legge
regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme  regionali  in  materia  di
beni culturali), e di cui al comma 7,  si  provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni  e
attivita'  culturali)  -  Programma  n.  2  (Attivita'  culturali   e
interventi diversi nel  settore  culturale)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2022-2024. 
  15. In via transitoria  l'Amministrazione  regionale  sostiene  gli
Ecomusei gia' riconosciuti di  interesse  regionale  ai  sensi  della
previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10  (Istituzione  degli
Ecomusei del  Friuli-Venezia  Giulia),  mediante  la  concessione  di
contributi destinati al sostegno dei  programmi  di  attivita'  degli
Ecomusei medesimi. 
  16. Le risorse  stanziate  per  la  concessione  dei  contributi  a
sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui  al
comma  15  in  misura  proporzionale   all'ultimo   contributo   loro
rispettivamente concesso. 
  17.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  15  gli  Ecomusei  ivi
individuati, entro il 31 marzo di ogni anno, presentano  al  Servizio
competente  in  materia  di  beni  culturali  domanda  di  contributo
corredata di una relazione  illustrativa  delle  attivita'  svolte  o
programmate per  l'anno  di  presentazione  della  domanda  e  di  un
prospetto delle relative spese. 
  18.  Entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle  domande,  con  decreto  del  Direttore  centrale
competente in materia di cultura, e' approvato l'elenco delle domande
ammesse  a  finanziamento,   con   l'indicazione   dell'importo   del
contributo rispettivamente assegnato. 
  19.  Con  il  decreto  di  concessione  e'  disposta   l'erogazione
anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. 
  20. Ai fini della rendicontazione del  contributo  il  beneficiario
presenta, entro il termine fissato nel  decreto  di  concessione,  la
documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno  pari
all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del
contributo medesimo. 
  21. Sono ammissibili le seguenti tipologie di  spese,  se  generate
nell'anno di presentazione della domanda e pertinenti alla gestione e
allo svolgimento delle attivita' degli Ecomusei: 
    a) spese direttamente connesse ai programmi  di  attivita'  e  di
iniziative culturali e didattiche; 
    b) spese per compensi:  in  particolare,  a  consulenti  esterni,
collaboratori esterni o fornitori di servizi; 
    c) spese generali di funzionamento, nel limite dell'80 per  cento
dell'incentivo concesso: in particolare, spese  per  la  retribuzione
lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per
il pagamento dei canoni di  locazione,  della  fornitura  di  energia
elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese  di  ordinaria
manutenzione  delle  sedi,  degli  impianti  di  riscaldamento  e  di
climatizzazione, delle attrezzature e  delle  dotazioni  tecnologiche
degli Ecomusei, spese per il pagamento  dei  premi  di  assicurazione
delle collezioni e degli immobili  destinati  alle  sedi  espositive,
spese per il noleggio o  canoni  di  locazione  finanziaria  di  beni
indispensabili  e  strumentali  alla  realizzazione  delle  attivita'
ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli  stessi,
spese relative a interessi passivi per anticipazioni  o  fidi,  spese
relative a  beni  di  consumo  e  servizi  acquistati,  ovvero  spese
relative a beni noleggiati o presi in locazione,  anche  finanziaria,
con riferimento ai relativi canoni a esclusione delle  spese  per  il
riscatto degli stessi, per rispettare le  prescrizioni  di  contrasto
all'emergenza epidemiologica COVID-19. 
  22. Per le finalita' di cui ai commi 15 e 16 e' destinata la  spesa
complessiva di 1.140.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in
ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,  a
valere sulla Missione n.  5  (Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e
attivita'  culturali)  -  Programma  n.  2  (Attivita'  culturali   e
interventi diversi nel  settore  culturale)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni  2022-2024,  con  riferimento  alla  corrispondente   variazione
prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 
  23. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario al soggetto gestore  del  Cluster  regionale
cultura e creativita' di cui all' articolo 7, comma 19,  della  legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge  di  stabilita'  2019),  per
sostenere le spese relative all'organizzazione e  alla  realizzazione
della  prima  edizione  della  Fiera  regionale   della   cultura   e
creativita'. 
  24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23
e'  presentata  al  Servizio  competente  in  materia  di   attivita'
culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. Sono ammesse a contributo anche spese gia'  sostenute
alla data di presentazione della domanda. 
  25. Con il decreto di concessione e'  disposta,  su  richiesta  del
beneficiario, l'erogazione del contributo  in  un'unica  soluzione  e
sono fissati i termini e le modalita' di rendicontazione delle  spese
sostenute. 
  26. Per le finalita' di cui al comma 23 e' destinata  la  spesa  di
50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5  (Tutela  e
valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali)  -  Programma  n.  2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2022-2024,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di  cui  al  comma
56. 
  27. In attuazione degli accordi di collaborazione conclusi  con  il
Ministero della cultura di cui all' articolo 6, comma 11, della legge
regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento  del  bilancio  per  gli
anni 2021-2023), la Direzione centrale competente in materia di  beni
culturali  accerta  negli  anni  2022,  2023  e   2024   le   entrate
corrispondenti al rimborso  forfetario  riconosciuto  dal  competente
organo ministeriale previsto da detti accordi. 
  28. Il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2021 e'
sostituito dal seguente: 
    «13.  In  relazione  agli   accordi   di   cui   al   comma   11,
l'Amministrazione regionale riconosce al Comune di Aquileia la  quota
forfetaria di 100.000 euro annui.». 
  29. Dopo il comma 13  dell'articolo  6  della  legge  regionale  n.
13/2021 e' inserito il seguente: 
  «13-bis. La somma di cui al  comma  13  e'  erogata  al  Comune  di
Aquileia previa presentazione  di  una  relazione  riassuntiva  degli
oneri ascrivibili al bilancio comunale, per le finalita'  di  cui  ai
commi 11 e 12.». 
  30. Per le finalita' di cui all' articolo 6, comma 11, della  legge
regionale n. 13/2021,  con  riferimento  alle  entrate  spettanti  in
attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il  Ministero
della cultura di cui al comma 27, e' destinata la  spesa  complessiva
di 600.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa  in  ragione  di
200.000 euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  a  valere
sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione  dei  beni  e  attivita'
culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione  dei  beni  di  interesse
storico) - titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di  cui  al  comma
56. 
  31. Per le finalita' di cui all' articolo 6, comma 13, della  legge
regionale n. 13/2021, come sostituito dal comma 28,  con  riferimento
alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di  collaborazione
conclusi con il Ministero della cultura di cui all' articolo 6, comma
11, della  legge  regionale  n.  13/2021  ,  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024,  suddivisa  in
ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,  a
valeresulla Missione  n.  5  (Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e
attivita' culturali) - Programma n. 1  (Valorizzazione  dei  beni  di
interesse storico) - titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2022-2024,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  F
di cui al comma 56. 
  32.  Al  comma  25-bis  dell'articolo  13  della  legge   regionale
n. 29/2018 dopo le parole «e' concesso» sono inserite le seguenti: «e
liquidato in forma anticipata in misura non superiore al 90 per cento
del totale  sulla  base  della  programmazione  della  spesa  con  le
modalita' previste dal decreto del direttore del servizio competente,
». 
  33. Per le finalita' di cui all' articolo 13, comma 25, della legge
regionale n. 29/2018, anche in relazione a quanto disposto dal  comma
32, si provvede a valere  sullo  stanziamento  della  Missione  n.  6
(Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e
tempo  libero)  -  titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 
  34. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016,  n.  0236/Pres.
(Regolamento  concernente  le  caratteristiche  e  le  modalita'   di
costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalita' per
il riconoscimento delle  biblioteche  di  interesse  regionale  ed  i
criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi nel  settore
bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre  2015,  n.
23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti  gestori
dei sistemi bibliotecari costituiti  ai  sensi  dell'articolo  3  del
regolamento  medesimo  e   gli   enti   gestori   delle   biblioteche
riconosciute di interesse regionale  ai  sensi  dell'articolo  6  del
predetto regolamento presentano le domande di contributo  per  l'anno
2022 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022. 
  35. Per le finalita' di cui al comma 34 si provvede a valere  sullo
stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni  e
attivita' culturali) - Programma n. 1  (Valorizzazione  dei  beni  di
interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere
sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e  valorizzazione  dei
beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel  settore  culturale)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2022-2024. 
  36. All' articolo 7 della legge regionale  6  agosto  2019,  n.  13
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) del comma 22 e' sostituita dalla seguente: 
      «a) i progetti  di  intervento  localizzati  in  Friuli-Venezia
Giulia aventi le finalita' di cui al comma 21, promossi da: 
        1)  soggetti  pubblici  con  sede  legale  od  operativa   in
Friuli-Venezia Giulia; 
        2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede  legale  od
operativa  in  Friuli-Venezia  Giulia,  che  abbiano  previsto  nello
statuto  o  nell'atto  costitutivo  le  finalita'  prevalentemente  o
esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione  di
attivita' culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale; 
        3) societa' cooperative  con  sede  legale  od  operativa  in
Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto
costitutivo le finalita'  prevalentemente  o  esclusivamente  rivolte
alla promozione, organizzazione e gestione di attivita'  culturali  e
della valorizzazione del patrimonio culturale; 
        4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale  od
operativa in Friuli-Venezia Giulia;»; 
    b) dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
      «22-bis. La finalita' prevalentemente o esclusivamente  rivolta
alla promozione, organizzazione e gestione di attivita'  culturali  o
alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal  comma  22,
lettera a), numeri 2) e 3),  puo'  essere  accertata  anche  in  base
all'incidenza dei costi  per  tali  finalita'  oppure  al  numero  di
addetti impiegati per tali finalita'.». 
  37. Per le finalita' di cui all'articolo 7, commi 21, 22 e  22-bis,
della legge regionale 13/2019, in relazione alle  modifiche  disposte
dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della  Missione
n. 5 (Tutela e valorizzazione  dei  beni  e  attivita'  culturali)  -
Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore
culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 
  38. Al fine di dare seguito alle iniziative di valorizzazione della
figura  delle  Portatrici  Carniche,  la  Regione  e'  autorizzata  a
finanziare le azioni previste agli articoli 2, 3, 5 e 7  della  legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle
Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre). 
  39. Per le finalita' di cui al  comma  38  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla  Missione  n.  5
(Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) -  Programma
n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale)
- titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  per  gli  anni   2022-2024,   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di  cui  al  comma
56. 
  40. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale  30  dicembre
2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), le parole « l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: « gli anni 2021 e 2022». 
  41. Per le finalita' di cui al comma 32 dell'articolo 7 della legge
regionale n. 26/2020, come modificato dal comma 40, e'  destinata  la
spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere  sulla  Missione  n.  5
(Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) -  Programma
n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)  -  titolo  n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per  gli  anni  2022-2024,  con   riferimento   alla   corrispondente
variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 
  42. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario al Comune di Aquileia  per  un  progetto  di
allestimento, sistemazione e promozione del materiale  museale  della
Prima Guerra  Mondiale  della  Casa  Terza  Armata  del  Sacrario  di
Redipuglia, al fine del trasferimento dello stesso in altra sede  che
ne consenta la musealizzazione e l'accesso al  pubblico,  durante  il
periodo dei lavori di ristrutturazione che interesseranno  l'immobile
di Redipuglia. 
  43. Per le finalita' di cui al  comma  42  il  Comune  di  Aquileia
presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Direzione  centrale  competente  in  materia  di
cultura, apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del
progetto e il  relativo  preventivo  di  spesa.  Con  il  decreto  di
concessione  sono   stabiliti   i   termini   e   le   modalita'   di
rendicontazione del contributo. 
  44. Per le finalita' di cui al comma 42 e' destinata  la  spesa  di
50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n.  5  (Tutela  e
valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali)  -  Programma  n.  1
(Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni  2022-2024,  con  riferimento  alla  corrispondente   variazione
prevista dalla Tabella F di cui al comma 56. 
  45. Alla legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per  la
riabilitazione storica  attraverso  la  restituzione  dell'onore  dei
soldati  nati  o   caduti   nel   territorio   dell'attuale   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  appartenenti  alle  Forze   armate   italiane
condannati alla fucilazione dai  tribunali  militari  di  guerra  nel
corso della  Prima  Guerra  mondiale),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere,
nel rispetto della  normativa  in  materia  di  aiuti  di  stato,  un
contributo al Comune di Cercivento per  l'organizzazione  dell'evento
di cui al comma 1. 
      1-ter. La domanda per la concessione del contributo di  cui  al
comma 1-bis e' presentata dal Comune  di  Cercivento  alla  struttura
regionale competente in materia  di  cultura,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  legge  regionale  29  dicembre
2021, n. 24 (Legge di stabilita' 2022), corredata  di  una  relazione
dettagliata  delle   attivita'   della   Giornata   regionale   della
restituzione dell'onore ai fucilati  per  l'esempio  e  del  relativo
preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono  stabiliti  i
termini e le modalita' di rendicontazione delle spese.»; 
    b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole «dell'Assessore regionale
competente in materia di cultura»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del Presidente del Consiglio regionale»; 
    c) al  comma  3  dell'articolo  4  le  parole  «la  richiesta  di
documentazione in possesso del Ministero della difesa attraverso gli»
sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta, previa  sottoscrizione
di appositi protocolli di intesa fra la Regione e il Ministero  della
difesa, di documentazione presente negli»; 
  d) al comma 1 dell'articolo 5 la parola «2,» e' soppressa. 
  46. Per le finalita' di cui al comma 1-bis  dell'articolo  2  della
legge regionale n. 7/2021 , come aggiunto dal comma 45,  lettera  a),
e' destinata la  spesa  complessiva  di  30.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2024,  a
valere sulla Missione n.  5  (Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e
attivita' culturali) - Programma n. 1  (Valorizzazione  dei  beni  di
interesse storico) - titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2022-2024,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  F
di cui al comma 56. 
  47. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge  regionale  25
febbraio  2016,  n.  2  (Istituzione  dell'Ente  regionale   per   il
patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia  -
ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono inseriti  i
seguenti: 
    «3-ter. In relazione ai beni immobili dei quali e' attribuita  la
disponibilita'  spetta  all'Ente  la  manutenzione  ordinaria   degli
stessi, salvo quanto disposto dal comma 3 bis,  mentre  rimangono  in
capo  all'Amministrazione   regionale   tutti   gli   interventi   di
manutenzione straordinaria, fatte salve specifiche intese. 
    3-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-ter,  rimane
di  competenza  dell'Amministrazione  regionale  l'esecuzione   degli
interventi di manutenzione ordinaria, il  cui  valore  economico  dei
lavori sia pari o superiore a 150.000 euro. 
    3-quinquies. Ai fini della determinazione  del  valore  economico
dei lavori di cui al comma 3 quater non concorrono gli importi  delle
varianti e gli interventi  di  cui  all'  articolo  149  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti  pubblici),
ovverossia le modifiche  di  contratto  resesi  necessarie  in  corso
d'opera.». 
  48. Per le finalita' di cui al comma 3-ter dell'articolo  16  della
legge regionale n. 2/2016 , come inserito dal comma 47, in  relazione
agli  interventi  di  manutenzione  straordinaria   posti   in   capo
all'Amministrazione   regionale,   si   provvede   a   valere   sullo
stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali  e  generali,
di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 2  (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2022-2024. 
  49. Per le finalita' di cui  al  comma  3-quater  dell'articolo  16
della legge regionale n. 2/2016,  come  inserito  dal  comma  47,  si
provvede a valere sullo stanziamento della  Missione  n.  1  (Servizi
istituzionali e generali, di gestione)  -  Programma  n.  6  (Ufficio
tecnico) - titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 
  50. In considerazione  della  rilevanza  delle  attivita'  e  della
pratica sportive per il benessere e la salute delle persone  e  della
societa',  al  fine  di  incentivare  e  sostenere   lo   svolgimento
dell'attivita' sportiva  giovanile  con  particolare  riferimento  ai
soggetti disabili, l'Amministrazione regionale approva  il  Programma
regionale  annuale  di  finanziamento  in  materia  di   sostegno   e
promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilita'. 
  51. Il  Programma,  approvato  entro  il  30  aprile  dalla  Giunta
regionale, con propria deliberazione, definisce, in particolare: 
    a)  le  situazioni  di  criticita'  in   ambito   regionale   con
riferimento  all'abbandono  sportivo,  al  numero  di  tesserati  del
settore giovanile per ciascuna federazione  sportiva,  al  numero  di
associazioni o societa' sportive dilettantistiche senza finalita'  di
lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paralimpico
(CIP) e ogni altra situazione rilevante per le finalita'  di  cui  al
comma 50; 
    b)  gli  interventi  rivolti  ai  giovani  e  alle  persone   con
disabilita'; 
    c)  la  quantificazione  delle  risorse   e   le   modalita'   di
finanziamento degli interventi  sulla  base  dei  dati  di  cui  alla
lettera a). 
  52. Gli interventi possono essere attuati attraverso l'adozione  di
uno o piu' bandi ovvero attraverso  l'allocazione  delle  risorse  su
canali contributivi gia' esistenti. 
  53. I bandi definiscono, in particolare, i termini e  le  modalita'
di presentazione  delle  domande,  i  criteri  di  valutazione  delle
stesse,  i  termini   e   le   modalita'   di   presentazione   della
rendicontazione, l'intensita' e la  misura  del  finanziamento  e  le
modalita' di erogazione del medesimo. 
  54. I dati di cui  al  comma  51,  lettera  a),  sono  forniti  dal
Comitato regionale del CONI del  Friuli-Venezia  Giulia  e  dal  CIP,
entro l'1 marzo. 
  55. Per le finalita' di cui ai commi 50 e 51 e' destinata la  spesa
di 1.025.000 euro per l'anno  2022  a  valere  sulla  Missione  n.  6
(Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e
tempo  libero)  -  titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  per  gli  anni  2022-2024,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  F
di cui al comma 56. 
  56. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della  legge  regionale  n.
26/2015, sono disposte le variazioni  relative  alle  Missioni  e  ai
Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.