(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 102 del
                          3 dicembre 2021). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z),  e  l'art.
69 dello statuto; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della  legislazione
in materia portuale); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia); 
  Visto il decreto legislativo  6  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale),   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108; 
  Vista la legge regionale 22 giugno 2003, n.  30  (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo
in Toscana); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 24 luglio 2018,  n.  41  (Disposizioni  in
materia di rischio di alluvioni e di  tutela  dei  corsi  d'acqua  in
attuazione  del  decreto  legislativo  23  febbraio   2010,   n.   49
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni».  Modifiche  alla   legge
regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014); 
  Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69  (Disposizioni  in
materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale
in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla  legge  regionale
n. 65/2014, alla legge regionale n. 64/2009, alla legge regionale  n.
5/2010 e alla legge regionale n. 35/2015); 
  Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini
con riferimento  agli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica  per  il  contenimento  degli  effetti  negativi   dovuti
all'emergenza sanitaria COVID-19); 
  Vista la legge regionale 6 agosto  2020,  n.  80  (Disposizioni  in
materia di ospitalita' agrituristica. Modifiche alla legge  regionale
n. 30/2003); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. E' necessario inserire nella  legge  regionale  n.  65/2014  uno
specifico rinvio alla legge regionale n. 30/2003  che  disciplina  le
modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  ospitalita'  in  spazi
aperti da parte degli imprenditori agricoli; 
  2. E' necessario inserire correttivi alle disposizioni della  legge
regionale n. 65/2014 per favorire  gli  interventi  di  rigenerazione
urbana; 
  3. A seguito delle modifiche introdotte all'art. 5, comma 5,  della
legge  n.  84/1994,  dall'art.  48  del  decreto-legge   n.   76/2020
convertito dalla legge n. 120/2020, e' necessario  modificare  l'art.
44-ter della legge regionale n. 65/2014,  relativo  agli  adeguamenti
tecnico funzionali dei porti di interesse statale; 
  4. L'art. 10 del decreto-legge n. 76/2020, convertito  dalla  legge
n.  120/2020,  ha  inserito  importanti  modifiche  al  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, oggetto anche di chiarimenti
interpretativi con la circolare del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti insieme al Ministero per la pubblica amministrazione; 
  5. Le disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001 costituiscono principi nella materia  edilizia
a cui il legislatore regionale e' tenuto ad adeguarsi; 
  6. La legge regionale n. 65/2014 contiene disposizioni  in  materia
edilizia che e' necessario adeguare alle  disposizioni  di  principio
inserite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001  dal
decreto-legge  n.  76/2020  convertito  dalla  legge   n.   120/2020.
Conseguentemente si procede a: 
    a)  recepire,  in  relazione  ai  poteri  di  deroga   al   piano
strutturale e al piano operativo, quanto  previsto  all'art.  14  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come innovato dal
decreto-legge  n.  76/2020,  ferma  restando  l'attuale  impostazione
dell'art. 97 della legge  regionale  n.  65/2014  che  distingue  tra
deroghe al piano strutturale e deroghe al piano operativo; 
    b) intervenire sulle categorie funzionali e sui  mutamenti  delle
destinazioni d'uso in  adeguamento  all'art.  23-ter,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
    c) adeguare alla nuova riscrittura della lettera e.5) del comma 1
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001,
la definizione degli interventi di nuova costruzione,  escludendo  da
tale nozione alcune tipologie; 
    d)  ampliare  la  definizione  di  ristrutturazione  edilizia  in
recepimento delle novita' introdotte dalla lettera  d)  del  comma  1
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001
come modificato dal decreto-legge n. 76/2020 convertito  dalla  legge
n.  120/2020,  nonche'  ridefinire  la  nozione  della   sostituzione
edilizia che si delinea come categoria di intervento residuale in cui
confluiscono tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione  non
rientranti nella ristrutturazione edilizia; 
    e) ampliare il concetto  di  «tolleranza  costruttiva»  ai  sensi
dell'art. 34-bis inserito nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001 dal decreto-legge n. 76/2020 convertito  dalla  legge  n.
120/2020, disciplinando le modalita' procedurali di riconoscimento  e
segnalazione di tali tolleranze da  parte  del  tecnico  abilitato  e
chiarire il campo di applicazione di tale concetto. 
  7. E' opportuno intervenire anche  nell'ambito  della  verifica  di
legittimita'  dello  stato  di  fatto  degli  immobili   soggetti   a
demolizione e ricostruzione, prevedendo che questa sia effettuata  in
riferimento al volume totale o alla superficie totale ed ai  relativi
parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il  calcolo  della
nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per  gli
immobili soggetti ai vincoli previsti dal codice e qualora l'edificio
sia interessato da interventi realizzati  in  assenza  del  legittimo
titolo abilitativo, in totale difformita'  dello  stesso  ovvero  con
variazioni essenziali; 
  8.  In  considerazione  delle  diverse  discipline  regionali  oggi
vigenti, con  riferimento  alla  determinazione  di  quali  siano  le
variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'art. 32 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   380/2001,   appare
ragionevole innalzare alcuni  dei  parametri  previsti  all'art.  197
della legge regionale n. 65/2014; 
  9. La sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  di  alcune  disposizioni
della legge regionale n. 65/2014, inserite dalla legge  regionale  n.
69/2019; 
  10. Risulta,  pertanto,  necessario  adeguare  alcune  disposizioni
della  legge  regionale  n.  65/2014  alla  pronuncia   della   Corte
costituzionale  2/2021;  in  particolare,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
380/2001 si stabilisce che, nel caso  di  interventi  assoggettati  a
permesso di costruire per i quali la legislazione vigente consente la
presentazione di una segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA)  alternativa,  il   termine   per   la   presentazione   della
segnalazione sia antecedente di almeno trenta  giorni  dall'effettivo
inizio dei lavori; 
  11. Risulta opportuno modificare gli articoli 142 e 168 della legge
regionale n. 65/2014 in  adeguamento  alle  modifiche  relative  alla
disciplina del  silenzio  assenso  introdotte  con  decreto-legge  n.
77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021; 
  12. E' necessario prevedere una norma transitoria che chiarisca che
le  modifiche  introdotte  dalla  presente  legge  alle  categorie  e
tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134,  135  e
136 della legge regionale n. 65/2014 non  incidono  sulla  disciplina
sostanziale  degli  interventi  urbanistico-edilizi  contenuta  negli
strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e rilevano solo ai fini dell'individuazione del regime
amministrativo  necessario  per  la  realizzazione  degli  interventi
medesimi e dei provvedimenti sanzionatori; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento tecnico funzionale del  PRP.  Modifiche  all'art.  44-ter
                  della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. L'autorita' di  sistema  portuale  competente,  in  esito  al
procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 5, della  legge  28  gennaio
1994, n.  84  (Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale),
trasmette alla Regione la documentazione concernente gli  adeguamenti
tecnico funzionali dei piani regolatori portuali (PRP).». 
  2. Il comma 2 dell'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014  e'
abrogato.