(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 102 del 3 dicembre 2021). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'art. 69 dello statuto; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Vista la legge regionale 22 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014); Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014, alla legge regionale n. 64/2009, alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge regionale n. 35/2015); Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19); Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalita' agrituristica. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003); Vista la sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2; Considerato quanto segue: 1. E' necessario inserire nella legge regionale n. 65/2014 uno specifico rinvio alla legge regionale n. 30/2003 che disciplina le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ospitalita' in spazi aperti da parte degli imprenditori agricoli; 2. E' necessario inserire correttivi alle disposizioni della legge regionale n. 65/2014 per favorire gli interventi di rigenerazione urbana; 3. A seguito delle modifiche introdotte all'art. 5, comma 5, della legge n. 84/1994, dall'art. 48 del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, e' necessario modificare l'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014, relativo agli adeguamenti tecnico funzionali dei porti di interesse statale; 4. L'art. 10 del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ha inserito importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, oggetto anche di chiarimenti interpretativi con la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti insieme al Ministero per la pubblica amministrazione; 5. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 costituiscono principi nella materia edilizia a cui il legislatore regionale e' tenuto ad adeguarsi; 6. La legge regionale n. 65/2014 contiene disposizioni in materia edilizia che e' necessario adeguare alle disposizioni di principio inserite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 dal decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020. Conseguentemente si procede a: a) recepire, in relazione ai poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo, quanto previsto all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come innovato dal decreto-legge n. 76/2020, ferma restando l'attuale impostazione dell'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 che distingue tra deroghe al piano strutturale e deroghe al piano operativo; b) intervenire sulle categorie funzionali e sui mutamenti delle destinazioni d'uso in adeguamento all'art. 23-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; c) adeguare alla nuova riscrittura della lettera e.5) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la definizione degli interventi di nuova costruzione, escludendo da tale nozione alcune tipologie; d) ampliare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle novita' introdotte dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come modificato dal decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, nonche' ridefinire la nozione della sostituzione edilizia che si delinea come categoria di intervento residuale in cui confluiscono tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella ristrutturazione edilizia; e) ampliare il concetto di «tolleranza costruttiva» ai sensi dell'art. 34-bis inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 dal decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, disciplinando le modalita' procedurali di riconoscimento e segnalazione di tali tolleranze da parte del tecnico abilitato e chiarire il campo di applicazione di tale concetto. 7. E' opportuno intervenire anche nell'ambito della verifica di legittimita' dello stato di fatto degli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione, prevedendo che questa sia effettuata in riferimento al volume totale o alla superficie totale ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per gli immobili soggetti ai vincoli previsti dal codice e qualora l'edificio sia interessato da interventi realizzati in assenza del legittimo titolo abilitativo, in totale difformita' dello stesso ovvero con variazioni essenziali; 8. In considerazione delle diverse discipline regionali oggi vigenti, con riferimento alla determinazione di quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, appare ragionevole innalzare alcuni dei parametri previsti all'art. 197 della legge regionale n. 65/2014; 9. La sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale n. 65/2014, inserite dalla legge regionale n. 69/2019; 10. Risulta, pertanto, necessario adeguare alcune disposizioni della legge regionale n. 65/2014 alla pronuncia della Corte costituzionale 2/2021; in particolare, in conformita' a quanto previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 si stabilisce che, nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire per i quali la legislazione vigente consente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) alternativa, il termine per la presentazione della segnalazione sia antecedente di almeno trenta giorni dall'effettivo inizio dei lavori; 11. Risulta opportuno modificare gli articoli 142 e 168 della legge regionale n. 65/2014 in adeguamento alle modifiche relative alla disciplina del silenzio assenso introdotte con decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021; 12. E' necessario prevedere una norma transitoria che chiarisca che le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della legge regionale n. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori; Approva la presente legge: Art. 1 Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014 1. Il comma 1 dell'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorita' di sistema portuale competente, in esito al procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), trasmette alla Regione la documentazione concernente gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali (PRP).». 2. Il comma 2 dell'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.