Art. 12 Tipologia degli atti. Modifiche all'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2 ter». 2. Al comma 7 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2 ter». 3. Dopo il comma 7 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente: «7 bis. La verifica della legittimita' dello stato di fatto dell'unita' immobiliare o dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, e' effettuata sulla base della documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attivita' edilizia libera eseguiti in conformita' alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorche' in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all'epoca vigenti.». 4. Dopo il comma 7-bis dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente: «7 ter. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti la verifica della legittimita' dello stato di fatto dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, e' effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di immobili soggetti ai vincoli previsti dal codice e, in ogni caso, qualora l'edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformita' dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all'art. 197.».