Art. 13 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'art. 134 della legge regionale n.65/2014 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «e salvo che siano installati, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformita' alle normative regionali di settore» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettera e bis)». 2. La lettera h) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: 1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; 2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresi', nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'art. 123; 3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva; 4) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;». 3. La lettera i) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli di cui alla lettera h), numero 4;». 4. La lettera l) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente. 5. Il comma 2-ter dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «2 ter. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA i manufatti di cui all'art. 78, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.». 6. Dopo il comma 2-ter dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «2 quater. Nei casi di cui ai commi 2, 2-bis e 2 ter, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall'art. 145, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».