Art. 13 
 
Trasformazioni  urbanistiche  ed  edilizie  soggette  a  permesso  di
  costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'art.  134  della
  legge regionale n.65/2014 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 134 della legge  regionale
n. 65/2014 le parole: «e salvo che siano installati,  all'interno  di
strutture ricettive all'aperto per  la  sosta  ed  il  soggiorno  dei
turisti,  previamente  autorizzate  sotto  il  profilo   urbanistico,
edilizio e, ove  previsto,  paesaggistico,  ed  in  conformita'  alle
normative regionali di settore» sono sostituite dalle  seguenti:  «ad
eccezione di quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettera e bis)». 
  2. La lettera h) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n.
65/2014 e' sostituita dalla seguente: 
    «h) gli interventi  di  ristrutturazione  edilizia  ricostruttiva
consistenti in: 
      1)  interventi  di  demolizione  con  fedele  ricostruzione  di
edifici  esistenti,  intendendo  per  fedele   ricostruzione   quella
realizzata nel rispetto della sagoma, dei  prospetti,  del  sedime  e
delle caratteristiche planivolumetriche e  tipologiche  dell'edificio
preesistente e non comportante modifiche di  volumetria  complessiva,
fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite  su  immobili  non
sottoposti a tutela ai sensi del codice necessarie per  l'adeguamento
alla  normativa  antisismica,  per  l'applicazione  della   normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico; 
      2) interventi di demolizione  e  contestuale  ricostruzione  di
edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti  a  tutela  ai
sensi del  codice  o,  fatte  salve  le  previsioni  legislative,  su
immobili ricadenti all'esterno delle zone  omogenee  «A»  di  cui  al
decreto  ministeriale  n.  1444/1968  o  ad  esse  assimilate   dagli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche  con  diversi
sagoma,  prospetti,  sedime,  caratteristiche   planivolumetriche   e
tipologiche, con le innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa   antisismica,   per   l'applicazione    della    normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento  energetico;  tali  interventi  possono   prevedere
altresi', nei soli casi  espressamente  previsti  dalla  legislazione
vigente o dagli strumenti  comunali  di  pianificazione  urbanistica,
incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere  interventi
di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza  di  degrado
urbanistico o socio-economico ai sensi dell'art. 123; 
      3) interventi di demolizione  e  contestuale  ricostruzione  di
edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai  sensi
del codice o, fatte salve  le  previsioni  legislative,  su  immobili
ricadenti all'interno delle zone  omogenee  «A»  di  cui  al  decreto
ministeriale n.  1444/1968  o  ad  esse  assimilate  dagli  strumenti
comunali di pianificazione urbanistica, nel  rispetto  della  sagoma,
dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche  dell'edificio  preesistente  e   senza   incrementi   di
volumetria complessiva; 
      4) interventi di  ripristino  di  edifici,  o  parti  di  essi,
crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza
e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti
su immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice o, fatte salve le
previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle  zone
omogenee A di cui al decreto ministeriale  n.  1444/1968  o  ad  esse
assimilate dagli strumenti comunali  di  pianificazione  urbanistica,
gli  interventi  di  ripristino  di  edifici  crollati   o   demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione  edilizia  ricostruttiva
soltanto  ove   siano   mantenuti   sagoma,   prospetti,   sedime   e
caratteristiche   planivolumetriche   e   tipologiche   dell'edificio
preesistente  e  non  siano   previsti   incrementi   di   volumetria
complessiva;». 
  3. La lettera i) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n.
65/2014 e' sostituita dalla seguente: 
    «i) gli interventi di ripristino di edifici,  o  parti  di  essi,
crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza
e configurazione, diversi da quelli di cui alla  lettera  h),  numero
4;». 
  4. La lettera l) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n.
65/2014 e' sostituita dalla seguente: 
    «l)  gli  interventi  di  sostituzione  edilizia,   intesi   come
interventi di  demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  esistenti,
eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria  complessiva,
diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  h).  Tali  interventi  non
determinano modificazione del disegno  dei  lotti,  degli  isolati  e
della rete stradale e non rendono necessari  interventi,  se  non  di
adeguamento delle opere di urbanizzazione.  Essi  possono  comportare
una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a  quello
preesistente. 
  5. Il comma 2-ter dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 e'
sostituito dal seguente: 
    «2 ter. In alternativa al permesso di costruire,  possono  essere
realizzati mediante SCIA i manufatti di cui  all'art.  78,  nei  casi
previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.». 
  6. Dopo il comma 2-ter  dell'art.  134  della  legge  regionale  n.
65/2014 e' inserito il seguente: 
    «2 quater. Nei casi di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  2  ter,  il
procedimento si svolge secondo quanto disposto dall'art.  145,  ferme
restando le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001.».