Art. 14 Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «b) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purche' non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari, nonche' del carico urbanistico, purche' non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l'agibilita' dell'unita' immobiliare, oppure per l'accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice;». 2. La lettera g) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogata.