Art. 15 Attivita' edilizia libera. Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, e' inserita la seguente: «e bis) l'installazione, anche in via continuativa, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purche' si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore;». 2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «e non comportino modifiche ai prospetti». 3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti;». 4. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «centottanta giorni» sono inserite le seguenti: «comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «4 bis. Nel caso in cui in corso d'opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori asseverata, e' facolta' dell'interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l'elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti di cui al comma 4.».