Art. 15 
 
Attivita'  edilizia  libera.  Modifiche  all'art.  136  della   legge
                        regionale n. 65/2014 
 
  1. Dopo la lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  136  della  legge
regionale n. 65/2014, e' inserita la seguente: 
    «e bis) l'installazione, anche in via  continuativa,  all'interno
di strutture ricettive all'aperto per la sosta  e  il  soggiorno  dei
turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo   urbanistico,
edilizio e,  ove  previsto,  paesaggistico,  di  tende  e  di  unita'
abitative mobili con meccanismi  di  rotazione  funzionanti,  e  loro
pertinenze e accessori,  purche'  si  tratti  di  manufatti  che  non
posseggano alcun collegamento  di  natura  permanente  al  terreno  e
presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e  tecnico-costruttive
previste dalla normativa regionale di settore;». 
  2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 136 della legge
regionale n. 65/2014, dopo le parole: «dell'edificio»  sono  aggiunte
le seguenti: «e non comportino modifiche ai prospetti». 
  3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n.
65/2014 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze  contingenti
e temporanee, purche' destinate ad essere immediatamente  rimosse  al
cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non  superiore
a  centottanta  giorni  comprensivo  dei  tempi  di  allestimento   e
smontaggio dei manufatti;». 
  4. Alla lettera c bis)  del  comma  2  dell'art.  136  della  legge
regionale n.  65/2014  dopo  le  parole:  «centottanta  giorni»  sono
inserite le  seguenti:  «comprensivo  dei  tempi  di  allestimento  e
smontaggio dei manufatti». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 136 della legge regionale  n.  65/2014
e' inserito il seguente: 
    «4 bis.  Nel  caso  in  cui  in  corso  d'opera  siano  apportate
modifiche al progetto allegato alla comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata, e' facolta' dell'interessato  depositare  allo  sportello
unico, ad ultimazione  dei  lavori,  l'elaborato  tecnico  aggiornato
relativo allo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata,
unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti
di cui al comma 4.».