Art. 17 
 
Procedimento per il rilascio del  permesso  di  costruire.  Modifiche
            all'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Alla fine del comma 13 dell'art. 142 della  legge  regionale  n.
65/2014 sono aggiunti i seguenti periodi: «Fermi restando gli effetti
prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del  competente
ufficio comunale rilascia, in  via  telematica,  entro  dieci  giorni
dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione  circa  il  decorso
dei termini del procedimento, in  assenza  di  richieste  inevase  di
integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti
di  diniego;  altrimenti,   entro   lo   stesso   termine,   comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti.  Decorsi  inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione  e'  sostituita  da  una
dichiarazione del privato ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa).