Art. 18 Disciplina della SCIA. Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 5 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «presentazione della SCIA» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi di cui all'art. 134, commi 2, 2-bis e 2-ter, nei quali la segnalazione e' presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori». 2. Alla fine del comma 6 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «ripristino delle parti poste in essere», sono aggiunte le seguenti: «o, nei casi di cui all'art. 134, commi 2, 2-bis e 2-ter, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento».