Art. 18 
 
                       Disciplina della SCIA. 
       Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 145 della legge regionale n.  65/2014  dopo
le parole: «presentazione della SCIA» sono inserite le  seguenti:  «,
ad eccezione dei casi di cui all'art. 134, commi 2,  2-bis  e  2-ter,
nei quali la segnalazione e' presentata almeno  trenta  giorni  prima
dell'effettivo inizio dei lavori». 
  2. Alla fine del comma 6 dell'art. 145  della  legge  regionale  n.
65/2014, dopo le parole: «ripristino delle parti  poste  in  essere»,
sono aggiunte le seguenti: «o, nei casi di cui all'art. 134, commi 2,
2-bis e 2-ter,  l'ordine  motivato  di  non  effettuare  il  previsto
intervento».