Art. 2 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 65/2014 1. Dopo il comma 6 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014, e' aggiunto il seguente: «6 bis. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo VI, l'installazione da parte dell'imprenditore agricolo dei manufatti necessari allo svolgimento dell'attivita' di ospitalita' in spazi aperti e' disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.».