Art. 2 
 
Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso
  agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche  all'art.  70
  della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 70 della legge regionale  n.  65/2014,
e' aggiunto il seguente: 
    «6 bis. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  al  titolo  VI,
l'installazione da parte  dell'imprenditore  agricolo  dei  manufatti
necessari allo svolgimento dell'attivita'  di  ospitalita'  in  spazi
aperti e' disciplinata dalla legge regionale 23 giugno  2003,  n.  30
(Disciplina delle attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche
e  dell'enoturismo  in  Toscana)  e  dal  relativo   regolamento   di
attuazione.».