Art. 21 
 
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione  e  verifiche  della
  struttura regionale. Modifiche all'art. 168 della  legge  regionale
  n. 65/2014 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 168 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. L'autorizzazione e'  rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta  ed  e'  trasmessa  per  via  telematica  al  comune  e  al
richiedente.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 168 della legge regionale  n.  65/2014
e' inserito il seguente: 
    «3  bis.  Decorso  inutilmente  il  termine  per  l'adozione  del
provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove  il  dirigente  o  il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla
domanda di autorizzazione si intende  formato  il  silenzio  assenso.
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal  silenzio  ai  sensi
del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, in via
telematica, entro  dieci  giorni  dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  inevase  di  integrazione  documentale  o  di
modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro
lo stesso  termine,  comunica  all'interessato  che  tali  atti  sono
intervenuti.  Decorsi  inutilmente  dieci  giorni  dalla   richiesta,
l'attestazione e' sostituita da  una  dichiarazione  del  privato  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000.».