Art. 21 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'art. 168 della legge regionale n. 65/2014 1. Il comma 3 dell'art. 168 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta ed e' trasmessa per via telematica al comune e al richiedente.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 168 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «3 bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».