Art. 24 
 
         Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. 
       Modifiche all'art. 188 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. La rubrica dell'art. 188 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituita dalla seguente: «Riduzione o  esonero  dal  contributo  di
costruzione». 
  2. Dopo la lettera  d)  del  comma  2  dell'art.  188  della  legge
regionale n. 65/2014 e' aggiunta la seguente: 
    «d  bis)  per  gli  interventi  comunque  denominati  finalizzati
all'isolamento termico delle superfici opache verticali,  orizzontali
e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio.». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 188 della legge regionale n.  65/2014,
e' aggiunto il seguente: 
    «3 bis. Al fine di  agevolare  gli  interventi  di  rigenerazione
urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa
in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero
e  riuso  degli  immobili  dismessi  o  in  via  di  dismissione,  il
contributo di cui all'art. 183 e' ridotto in misura non inferiore  al
20 per cento rispetto a quello previsto  dalle  tabelle  parametriche
regionali.  I  comuni  hanno  la  facolta'  di  deliberare  ulteriori
riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione
dallo stesso.».