Art. 24 Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. Modifiche all'art. 188 della legge regionale n. 65/2014 1. La rubrica dell'art. 188 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «Riduzione o esonero dal contributo di costruzione». 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 188 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunta la seguente: «d bis) per gli interventi comunque denominati finalizzati all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 188 della legge regionale n. 65/2014, e' aggiunto il seguente: «3 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di cui all'art. 183 e' ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.».