Art. 27 
 
             Determinazione delle variazioni essenziali. 
       Modifiche all'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1  dell'art.  197  della
legge regionale n. 65/2014 le parole: «5 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «8 per cento». 
  2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1  dell'art.  197  della
legge regionale n. 65/2014 le parole: «2 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3 per cento». 
  3. Al numero 1) della lettera c) del comma 1  dell'art.  197  della
legge regionale n. 65/2014 le parole: «5 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «8 per cento». 
  4. Al numero 2) della lettera c) del comma 1  dell'art.  197  della
legge regionale n. 65/2014 le parole: «2 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3 per cento».