Art. 27 Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento». 2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento». 3. Al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento». 4. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».