Art. 28 
 
Tolleranze di costruzione. Sostituzione  dell'art.  198  della  legge
                        regionale n. 65/2014 
 
  1. L'art. 198 della legge regionale n. 65/2014  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.   198   (Tolleranze   di   costruzione). -   1.   Ai   fini
dell'applicazione della disciplina  di  cui  al  presente  capo,  non
costituiscono  violazione  edilizia  le  variazioni  di  altezza,  di
distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni
altro parametro delle singole unita' immobiliari  eseguite  in  corso
d'opera, che non eccedano il 2 per cento delle  misure  previste  nel
titolo abilitativo, anche nel caso in cui tali misure coincidano  con
quelle minime previste da disposizioni in materia di  distanze  o  di
requisiti igienicosanitari. 
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  1,  non  sono  da
considerarsi violazioni  edilizie  rispetto  a  quanto  previsto  nel
titolo abilitativo gli errori materiali di rappresentazione contenuti
nel  progetto  edilizio  e   gli   errori   materiali   di   progetto
eventualmente corretti in cantiere. 
  3. Fuori dai casi di  cui  ai  commi  1  e  2,  limitatamente  agli
immobili non sottoposti a tutela ai sensi del  codice,  costituiscono
tolleranze di costruzione le irregolarita' geometriche e le modifiche
alle finiture degli edifici di minima  entita',  nonche'  la  diversa
collocazione di impianti e opere  interne,  eseguite  nel  corso  dei
lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi,  a  condizione
che  non  comportino  violazione  della  disciplina  urbanistica   ed
edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. 
  4. Le tolleranze di costruzione realizzate nel corso dei lavori per
l'attuazione di titoli abilitativi edilizi precedentemente rilasciati
oppure presentati, non costituendo violazioni edilizie  passibili  di
sanzionamento,  sono  dichiarate  dal  tecnico  abilitato,  ai   fini
dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella
modulistica relativa  a  nuove  istanze  e  segnalazioni  edilizie  e
rappresentate  nei  relativi  elaborati   progettuali,   oppure   con
dichiarazione  asseverata  allegata  agli  atti  aventi  per  oggetto
trasferimento o costituzione, oppure scioglimento della  comunione  o
di  diritti  reali.  In  caso  di  interventi   comunque   denominati
comportanti demolizione e ricostruzione di interi edifici o di  parti
di essi, i quantitativi ricostruibili sono  calcolati  con  esclusivo
riferimento a volumi e superfici legittimati da titoli abilitativi.».