Art. 3 Manufatti per l'attivita' agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 65/2014, il periodo: «La loro realizzazione e' soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.» e' sostituito dal seguente: «La loro realizzazione e' soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, realizzabile mediante SCIA ai sensi dell'art. 134, comma 2-ter, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.».