Art. 3 
 
Manufatti per l'attivita' agricola amatoriale,  per  il  ricovero  di
  animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche  all'art.  78
  della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge  regionale  n.  65/2014,  il
periodo: «La loro realizzazione e' soggetta a SCIA ai sensi dell'art.
135, oppure a permesso di  costruire  ai  sensi  dell'art.  134,  nel
rispetto di quanto previsto dal  regolamento  di  attuazione  di  cui
all'art. 84.» e' sostituito dal seguente: «La loro  realizzazione  e'
soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, realizzabile
mediante SCIA ai sensi dell'art. 134, comma 2-ter, nei casi  previsti
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.».