Art. 33 
 
Demolizione di opere abusive. Sostituzione dell'art. 212 della  legge
                        regionale n. 65/2014 
 
  1. L'art. 212 della legge regionale n. 65/2014  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 212 (Demolizione di  opere  abusive).  -  1.  Accertata  la
sussistenza di tutti i  presupposti  di  legge  per  dar  corso  alle
operazioni  di  demolizione,  il  dirigente  o  il  responsabile  del
competente  ufficio  comunale  dispone  la  demolizione  delle  opere
abusive, previa valutazione tecnico economica effettuata dall'ufficio
comunale competente. 
  2.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  affidamento  dei  lavori  di
demolizione o di mancato avvio delle procedure di  demolizione  entro
il termine di centottanta giorni dall'accertamento di cui al comma 1,
la competenza e' trasferita all'ufficio del  prefetto,  che  provvede
alla demolizione avvalendosi, per ogni esigenza  tecnico-progettuale,
degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da
demolire. Per la materiale  esecuzione  dell'intervento  il  prefetto
puo' avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con  le
competenti  autorita'  militari  e  ferme  restando  le   prioritarie
esigenze istituzionali delle Forze armate. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, il dirigente o il  responsabile  del
competente ufficio comunale provvede  a  trasferire  all'ufficio  del
prefetto, entro  il  termine  ivi  indicato,  tutte  le  informazioni
relative agli abusi edilizi di cui al comma  1  per  provvedere  alla
loro demolizione.».