Art. 33 Demolizione di opere abusive. Sostituzione dell'art. 212 della legge regionale n. 65/2014 1. L'art. 212 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 212 (Demolizione di opere abusive). - 1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per dar corso alle operazioni di demolizione, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la demolizione delle opere abusive, previa valutazione tecnico economica effettuata dall'ufficio comunale competente. 2. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori di demolizione o di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento di cui al comma 1, la competenza e' trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi, per ogni esigenza tecnico-progettuale, degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire. Per la materiale esecuzione dell'intervento il prefetto puo' avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorita' militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 3. Nei casi di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a trasferire all'ufficio del prefetto, entro il termine ivi indicato, tutte le informazioni relative agli abusi edilizi di cui al comma 1 per provvedere alla loro demolizione.».