Art. 4 Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».