Art. 40 Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato. Modifiche all'art. 232 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 3 dell'art. 232 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».