Art. 41 
 
Disposizioni  transitorie  per  i  comuni  dotati   solo   di   piano
  strutturale adottato. Modifiche all'art. 233 della legge  regionale
  n. 65/2014 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 233 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi  di
demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  esistenti  eseguiti   con
contestuale incremento di volumetria complessiva».