Art. 42 Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale. Modifiche all'art. 234 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 4 dell'art. 234 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».