Art. 45 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le modifiche introdotte dalla presente legge  alle  categorie  e
tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134,  135  e
136 della legge regionale n. 65/2014 non  incidono  sulla  disciplina
sostanziale  degli  interventi  urbanistico-edilizi  contenuta  negli
strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e rilevano solo, nel rispetto della normativa  statale
di riferimento, ai fini dell'individuazione del regime amministrativo
necessario per la realizzazione  degli  interventi  medesimi,  e  dei
provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della  legge
regionale  n.  65/2014,  in  caso  di  violazioni  della   disciplina
urbanistica ed edilizia. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 1ยบ dicembre 2021 
 
                                GIANI 
 
(Omissis).