Art. 45 Disposizioni transitorie 1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della legge regionale n. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi, e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della legge regionale n. 65/2014, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 1ยบ dicembre 2021 GIANI (Omissis).