Art. 8 Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «purche' previsti in aree gia' destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese le fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 14, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001». 2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 97 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «distanze» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alle destinazioni d'uso ammissibili». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente: «2 bis. Il comune puo' consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d'uso ammesse dal piano operativo nel rispetto delle finalita' e delle condizioni previste dall'art. 23-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, purche' tale utilizzazione non risulti in contrasto con il piano strutturale.».