Art. 8 
 
Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche
  all'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 97 della  legge  regionale
n. 65/2014 le parole: «purche' previsti  in  aree  gia'  destinate  a
funzioni pubbliche, o di interesse pubblico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ivi comprese  le  fattispecie  espressamente  disciplinate
dall'art. 14, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001». 
  2. Alla fine della lettera b) del comma 2  dell'articolo  97  della
legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «distanze»  sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' alle destinazioni d'uso ammissibili». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 65/2014 e'
aggiunto il seguente: 
    «2 bis. Il comune puo' consentire l'utilizzazione  temporanea  di
edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle  destinazioni  d'uso
ammesse dal piano operativo nel  rispetto  delle  finalita'  e  delle
condizioni previste dall'art. 23-quater del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380/2001, purche' tale utilizzazione non  risulti
in contrasto con il piano strutturale.».