Art. 9 Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 1. Il comma 4 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «4. La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quella risultante dalla documentazione di cui all'art. 133, comma 7-bis, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 per gli edifici situati nel territorio rurale.». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014, e' inserito il seguente: «4 bis. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unita' immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell'unita' stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all'art. 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali.». 3. Il comma 6 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.