Art. 9 
 
Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso.  Modifiche
  all'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 99 della  legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. La destinazione d'uso legittima dell'immobile  o  dell'unita'
immobiliare e' quella risultante dalla documentazione di cui all'art.
133, comma 7-bis, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 per gli
edifici situati nel territorio rurale.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 99 della legge regionale  n.  65/2014,
e' inserito il seguente: 
    «4 bis. Si ha  mutamento  della  destinazione  d'uso  quando  sia
variata l'utilizzazione di una unita' immobiliare  in  modo  tale  da
interessare oltre il 50 per cento della superficie utile  dell'unita'
stessa oppure, comunque, nel caso di variazione  di  utilizzazione  a
fini commerciali, quando sia superato il limite della  superficie  di
vendita per esercizi di vicinato  di  cui  all'art.  13  della  legge
regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio). Resta fermo
che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti  in  termini
di  superficie  utile  devono  essere  consentite   dagli   strumenti
urbanistici comunali.». 
  3. Il comma 6 dell'art. 99 della  legge  regionale  n.  65/2014  e'
abrogato.