(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 2021) IL PRESIDENTE Visto l'art. 25, commi 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa), ai sensi del quale la regione, al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, concede contributi a fondo perduto a favore di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di eta', comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonche' per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacita' di cogliere le opportunita' di sviluppo delle attivita' produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali; Visti i commi 2, 3 e 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2021 che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' delle spese anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda e le procedure di attuazione della previsione legislativa di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo medesimo; Visto l'art. 89, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2021 ai sensi del quale il canale contributivo di cui trattasi e' inserito nell'elencazione dei canali contributivi le cui funzioni amministrative sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia, come previsto dall'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004 all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005); Considerato che il procedimento a bando per la concessione dei contributi in oggetto contempla l'applicazione di specifici criteri di valutazione per la predisposizione della graduatoria dei progetti piu' meritevoli e che e' stata ampliata significativamente la platea dei potenziali richiedenti rispetto alla misura di cui al regolamento emanato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 55, di cui si dispone l'abrogazione; Visto il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo puo' essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni; Ritenuto comunque, al fine di dare efficace risposta alle esigenze della ripresa economica, di ridurre i termini massimi per l'approvazione delle graduatorie e la concessione dei contributi rispetto a quanto previsto con il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 55/2015, portandoli da centottanta a centotrentacinque giorni complessivi; Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa) a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di eta'», in attuazione dell'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 3/2021, e ritenuto di emanarlo; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1075 del 9 luglio 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa») a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di eta'», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA