Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa») a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di eta'. (Omissis). Capo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' per la concessione di contributi diretti a mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e a promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa»), valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacita' di cogliere le opportunita' di sviluppo delle attivita' produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali. 2. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, di seguito piu' brevemente denominati «i contributi», sono delegate ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera n-quinquies), della legge regionale n. 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), secondo le modalita' stabilite nella convenzione prevista dall'art. 42, comma 2, della legge medesima. Art. 2. Regime d'aiuto 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) giovane: persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di eta'; b) start-up: impresa costituita da non piu' di sessanta mesi al momento della presentazione della domanda; non e' considerata start-up la societa' le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la societa' che risulta da trasformazione di societa' preesistente o da fusione o scissione di societa' preesistenti nonche' l'impresa che e' stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente; c) start-up giovanile: I) la start-up costituita in forma di societa' in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote e' nella titolarita' di giovani; II) la start-up costituita in forma di societa' di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno e' giovane e nella quale, nel caso di societa' in accomandita semplice e nel caso di societa' in nome collettivo, il legale rappresentante e' giovane; III) la start-up costituita in forma di societa' cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci e' composta da giovani; IV) la start-up costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della presentazione della domanda, titolare e' un giovane; d) spin-off della ricerca: start-up giovanili alle quali partecipano, in qualita' di soci, universita', enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di «spin off» secondo la pertinente disciplina interna; e) progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile: insieme di spese di primo impianto, spese per servizi forniti da centri di coworking e spese di investimento, finalizzato all'avvio e/o allo sviluppo di iniziative economiche da parte della start-up giovanile presso la sede legale o unita' operativa situata sul territorio regionale; f) Camera di commercio territorialmente competente: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente alla gestione del procedimento contributivo in base all'ubicazione della sede o dell'unita' operativa dove e' realizzata l'iniziativa di cui all'istanza di contributo; g) spazio di coworking: ambiente di lavoro adeguatamente attrezzato reso disponibile dal prestatore del servizio di coworking al fruitore del servizio di coworking nell'ambito del quale: 1) l'impresa prestatrice e l'impresa fruitrice, nonche' eventuali ulteriori imprese fruitrici, svolgono attivita' indipendenti; 2) due o piu' imprese fruitrici svolgono attivita' indipendenti; h) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere start-up in spazi di coworking e che dispone di attrezzature per il supporto alle attivita' delle start-up, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonche' di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalita'; i) investimento in equity: conferimento di capitale a un'impresa investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprieta' di una quota corrispondente di quella stessa impresa; l) investimento in quasi-equity: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity); m) operatore finanziario professionale: soggetto di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); n) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e' mantenuto quanto piu' a lungo possibile e la produzione di rifiuti e' ridotta al minimo, improntando al principio della circolarita' la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilita' e riparabilita' dei prodotti, il consumo di servizi anziche' di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali. Art. 4. Cumulo dei contributi con altre agevolazioni 1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013. Art. 5. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali. Capo II Soggetti beneficiari e spese ammissibili Art. 6. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi le start-up giovanili che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte al registro delle imprese; b) hanno sede legale o unita' operativa dove e' realizzato il progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile ubicata sul territorio regionale; c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non sono sottoposte a procedure concorsuali e non hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la start-up giovanile richiedente non abbia sede legale o unita' operativa dove verra' realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la start-up medesima si obbliga ad attivare, sul territorio regionale, la sede legale o l'unita' dove sara' realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda entro la data di presentazione della rendicontazione, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2 e n. 4. 3. Non possono beneficiare dei contributi le imprese che: a) rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; b) sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 4. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, ai fini dell'accesso ai contributi da parte di esercizi pubblici, commerciali e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attivita', di apparecchi per il gioco lecito. Art. 7. Progetti finanziabili e limiti di spesa 1. Sono finanziabili i progetti di creazione e sviluppo di start-up giovanile che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 10.000,00 euro. 2. Le spese di cui all'art. 8, comma 7, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 1. 3. Le domande relative a progetti di creazione e sviluppo di start-up giovanile per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori ai limiti di cui al comma 1 sono archiviate. Art. 8. Spese ammissibili 1. Ai fini della realizzazione del progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile, sono ammissibili le seguenti spese: a) spese di investimento relative all'acquisto e alla locazione finanziaria di: 1) impianti, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtu' della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attivita' di impresa; 2) arredi; 3) macchinari, strumenti ed attrezzature; 4) diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, know-how e brevetti; 5) automezzi, se destinati in via esclusiva all'esercizio dell'attivita' economica della start-up e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e, in particolare, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, con esclusione delle imprese che svolgono come attivita' principale o secondaria l'attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00; 6) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonche' interventi similari; 7) materiali e servizi concernenti pubblicita' e attivita' promozionali legate all'avvio dell'impresa e alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; b) spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali, con riferimento ai costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonche' ai costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto, ai costi di traduzione e ad altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni, ai costi sostenuti per difendere la validita' del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto; c) spese di primo impianto: 1) nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro, onorario notarile relativo agli adempimenti diretti alla costituzione della start-up giovanile e altre spese connesse agli adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attivita' d'impresa e spese per la redazione del business plan; 2) spese per interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nel limite di spesa massima di 40.000,00 euro a condizione che, entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 2, la start-up giovanile abbia un titolo di disponibilita' del locale oggetto dell'intervento oppure sussista contratto preliminare finalizzato a costituire titolo di disponibilita' del locale oggetto dell'intervento che contempli la disponibilita' da parte della start-up giovanile del locale almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 20; 3) spese per la realizzazione o ampliamento del sito internet della start-up giovanile, nel limite di spesa massima pari a 10.000,00 euro, incluse le spese per i servizi accessori quali il canone volto a favorire l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali, i sistemi di cyber security e i servizi accessori di consulenza per il commercio elettronico, per la customizzazione e la personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attivita' di vendita o promozione via internet, per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali per la gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence e CRM e per studi di web marketing, piani di diffusione e posizionamento del sito web finalizzati alla promozione del sito; 4) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato. Qualora il locale non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione e' stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 2; 5) spesa per il diritto di ingresso corrisposto al franchisor per l'avvio dell'attivita' di franchising; 6) spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della start-up giovanile da banche, assicurazioni e confidi, in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attivita' aziendale; 7) spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione di finanziamento da parte di banche, altri intermediari finanziari e operatori di microcredito, in relazione all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attivita' aziendale; 8) spese per la redazione di un business plan o di altra documentazione appositamente richiesta dal gestore di piattaforma di crowdfunding da utilizzare per la realizzazione di campagne di crowdfunding, nonche' spese per gli adempimenti contabili, amministrativi e legali direttamente connessi alla predisposizione e alla realizzazione della campagna di crowdfunding, la redazione del documento informativo, la revisione di bilancio o altre attivita' di due diligence finanziaria, fiscale o legale, la comunicazione e la promozione della campagna di crowdfunding e la realizzazione di video di presentazione o di altra documentazione multimediale da utilizzare per la presentazione e la realizzazione della campagna di crowdfunding; 9) spese per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale; 10) spese per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale, inclusi la tassa di iscrizione, l'affitto della superficie espositiva, anche preallestita, l'allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio, i costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web; 11) spese per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualita' e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualita' certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o europee, alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o europee, alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o europee, alla conformita' dei prodotti a direttive europee; d) spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking connessi allo svolgimento dell'attivita' economica nello spazio di coworking, inclusa l'affiliazione a reti di coworking. 2. Sono ammissibili eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi ai beni acquistati. Esclusivamente nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e' ammissibile l'IVA. 3. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 3/2021, sono ammissibili anche le spese sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda. 4. Le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 7, e lettera c), numeri 1, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili del progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile su cui e' calcolato il contributo. 5. Se sono rispettate le seguenti condizioni gli investimenti possono riguardare beni usati: a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni; b) il prezzo dei beni usati non e' superiore al loro valore di mercato ed e' inferiore al costo di beni simili nuovi e le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto alla start-up giovanile. 6. Nel caso di locazione finanziaria e' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto. Non sono ammesse quota interessi e spese accessorie. 7. Sono altresi' ammesse a contributo le spese connesse all'attivita' di certificazione della spesa, relative alle modalita' di rendicontazione di cui all'art. 16, comma 2, nel limite massimo di 1.000 euro. Art. 9. Spese non ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non e' ammissibile la concessione dei contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici cosi' instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi. 2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a: a) personale; b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa; c) formazione del personale; d) beni di consumo, ad esclusione dei dispositivi di protezione individuale; e) scorte; f) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse; g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilita' o revisione contabile; h) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata; i) spese di incasso. 3. Non e' inoltre ammissibile a contributo la spesa relativa alla predisposizione della domanda di contributo. Capo III Procedimento contributivo Art. 10. Presentazione della domanda, intensita' e limiti del contributo 1. La domanda di contributo e' presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa al territorio provinciale nel quale e' stabilita la sede legale o l'unita' operativa dove e' realizzato il progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile, nel rispetto dei termini e delle modalita' stabilite con bando, articolato su base provinciale, approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della regione. 2. La medesima start-up giovanile presenta una sola domanda di contributo per ciascun bando di cui al comma 1. 3. Sono archiviate le domande di contributo presentate: a) al di fuori dei termini indicati nel bando di cui al comma 1; b) con modalita' diverse da quelle stabilite nel bando di cui al comma 1; c) dalla medesima start-up innovativa successivamente alla prima ritenuta istruibile. 4. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che la start-up giovanile abbia richiesto un'intensita' minore. 5. Il limite massimo del contributo concedibile per ciascuna domanda e' pari a 40.000,00 euro. Art. 11. Riparto provinciale 1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto e' operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' effettuato il riparto. Art. 12. Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione 1. Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a bando ai sensi dell'art. 36, comma 1, 3 e 6, della legge regionale n. 7/2000. 2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonche' la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione. 3. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria secondo i criteri e con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato B. In sede di attribuzione del punteggio la Camera di commercio territorialmente competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio. 4. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione dei contributi comporti particolare complessita' tecnica, la Camera di commercio territorialmente competente puo' acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), in relazione alla congruita' e riferibilita' delle spese del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 8, nonche' in relazione alla valutazione di cui al comma 3. Art. 13. Concessione del contributo 1. La graduatoria su base provinciale e' approvata dalla Camera di commercio territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo ed e' pubblicata sul sito internet della Camera di commercio medesima. 2. A parita' di punteggio e' data preferenza alle domande con la minore intensita' di aiuto richiesta. In caso di ulteriore parita' le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, il contributo e' concesso su base provinciale, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale del bando. 4. Il provvedimento di concessione e' adottato entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e stabilisce in particolare: a) il termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione, in conformita' agli articoli 15 e 16; b) gli obblighi del beneficiario; c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. 5. La Camera di commercio territorialmente competente notifica alla start-up giovanile beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi. 6. In caso di dotazione finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le domande ammesse su base provinciale, e' seguito l'ordine di ciascuna graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, e' disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. 7. Qualora non tutte le domande rientranti in un'unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della regione di provvedimenti di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio territorialmente competente procede allo scorrimento della graduatoria mediante la concessione di contributi. 8. Il riparto delle risorse destinate al rifinanziamento del bando di cui al comma 7, che intervenga successivamente alla approvazione di tutte le graduatorie provinciali, e' operato mediante deliberazione della Giunta regionale in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali medesime non finanziati per carenza di risorse. Art. 14. Erogazione in via anticipata 1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle start-up giovanili beneficiarie entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo: a) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante della start-up giovanile, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa; per avvio dell'iniziativa si intende l'avvenuto pagamento di almeno una delle spese ammesse al contributo; b) di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente; 2. L'erogazione in via anticipata e' effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1. 3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Capo IV Rendicontazione e obblighi del beneficiario Art. 15. Presentazione della rendicontazione 1. Il progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile e' realizzato e rendicontato entro il termine massimo di diciotto mesi dalla notificazione della concessione del contributo. 2. La start-up beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a), nel rispetto delle modalita' stabilite con il bando di cui all'art. 10, comma 1, utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio. 3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile dalla Camera di commercio territorialmente competente per un periodo massimo di sessanta giorni. Art. 16. Documentazione di rendicontazione 1. Ai fini della rendicontazione, la start-up beneficiaria presenta, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, alla Camera di commercio territorialmente competente: a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a); d) relazione concernente la realizzazione del progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile, con la descrizione delle attivita' svolte e dei risultati prodotti. 2. La rendicontazione puo' essere presentata anche con le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. 4. La start-up giovanile prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, quale ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale; b) nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata; c) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonche' da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilita' al documento di spesa correlato; d) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 500,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore. 5. Non e' ammesso il pagamento effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile o di controprestazione svolta in luogo del pagamento. 6. Le eventuali note di accredito sono evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 7. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonche' la rispondenza della rendicontazione ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione. 8. La Camera di commercio territorialmente competente procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile ammesso al contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione. Art. 17. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio territorialmente competente. 2. Il termine di erogazione del contributo e' sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 7. Art. 18. Sospensione della erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo e' sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. Art. 19. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure: a) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata entro il termine previsto oppure e' stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'art. 15, comma 3, o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata entro la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga oppure e' stata presentata oltre la data medesima; b) nel caso di cui all'art. 16, comma 8; c) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso; d) nei casi di cui all'art. 20, commi 6 e 7. Art. 20. Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione 1. La start-up beneficiaria e' tenuta al rispetto dei sotto elencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile e nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione: a) iscrizione nel registro delle imprese; b) mantenimento della sede o dell'unita' operativa attiva nel territorio regionale; 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, il beneficiario e' tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo sui beni oggetto di contributo per almeno due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, salvo il caso dei locali oggetto di contributo per adeguamento e ristrutturazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2, in cui il vincolo deve essere mantenuto per almeno tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione della Camera di commercio territorialmente competente, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attivita' economiche contemplate dal progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile. 4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. 5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere, la Camera di commercio territorialmente competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000. 7. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato. Art. 21. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento la Camera di commercio territorialmente competente puo' disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. Art. 22. Operazioni straordinarie 1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo; c) prosegua l'attivita' dell'impresa originariamente beneficiaria; d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nella start-up giovanile originariamente beneficiaria; e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per il periodo residuo nonche' gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 20 la start-up giovanile subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Camera di commercio competente, domanda di subentro contenente: a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il registro delle imprese; b) richiesta della conferma di validita' del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo; d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d). 3. Il provvedimento della Camera di commercio territorialmente competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. 4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, la start-up giovanile subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e la Camera di commercio territorialmente competente avvia nuovamente l'iter istruttorio. 5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'art. 13, comma 1. 6. Nel caso di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante e' sospesa in pendenza del termine di cui al comma 3. Capo V Disposizioni finali Art. 23. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 24. Abrogazione del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55 1. Il decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55 e' abrogato. 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti di cui al decreto del Presidente della regione n. 55/2015. Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione. (Omissis).