Regolamento concernente criteri e modalita'  per  la  concessione  di
  contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della  legge
  regionale  22  febbraio   2021,   n.   3   (Disposizioni   per   la
  modernizzazione, la crescita e lo sviluppo  sostenibile  verso  una
  nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia  «SviluppoImpresa»)  a
  sostegno di start-up costituite da giovani  che  non  hanno  ancora
  compiuto 40 anni di eta'. 
 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
                  Finalita' e disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' per  la
concessione di contributi  diretti  a  mobilitare  la  partecipazione
delle  giovani  generazioni  alla  crescita  del  sistema   economico
regionale e a promuovere la creazione e  lo  sviluppo  di  iniziative
economiche sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 25, comma  1,
lettera  a),  della  legge  regionale  22   febbraio   2021,   n.   3
(Disposizioni per la  modernizzazione,  la  crescita  e  lo  sviluppo
sostenibile  verso  una  nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia
«SviluppoImpresa»), valorizzando in particolare le iniziative che  si
distinguono per capacita' di cogliere  le  opportunita'  di  sviluppo
delle attivita' produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero
le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi
equity da parte di operatori finanziari professionali. 
    2. Le funzioni  amministrative  concernenti  la  concessione  dei
contributi di cui al presente regolamento, di seguito piu' brevemente
denominati «i contributi», sono delegate ai sensi dell'art. 42, comma
1, lettera n-quinquies), della legge regionale n. 4/2005  (Interventi
per il sostegno e lo  sviluppo  competitivo  delle  piccole  e  medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento  alla  sentenza  della
Corte di giustizia delle Comunita' europee  15  gennaio  2002,  causa
C-439/99, e al parere  motivato  della  Commissione  delle  Comunita'
europee del 7 luglio 2004),  secondo  le  modalita'  stabilite  nella
convenzione prevista dall'art. 42, comma 2, della legge medesima. 
 
                               Art. 2. 
 
                           Regime d'aiuto 
 
    1. I contributi sono  concessi  in  osservanza  delle  condizioni
prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: 
      a) l'importo complessivo degli aiuti «de minimis»  concessi  ad
una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  ad  una
medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari; 
      b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del
regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti  «de
minimis»  concessi  ad  una  medesima  impresa  o,  se   ricorre   la
fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto  regolamento
(UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa  unica»,  che  opera  nel
settore del trasporto di merci su strada per  conto  terzi  non  puo'
superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
 
                               Art. 3. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) giovane: persona fisica che non ha ancora compiuto  40  anni
di eta'; 
      b) start-up: impresa costituita da non piu' di sessanta mesi al
momento  della  presentazione  della  domanda;  non  e'   considerata
start-up la societa' le cui quote sono  detenute  in  maggioranza  da
altre imprese, la societa' che risulta da trasformazione di  societa'
preesistente o  da  fusione  o  scissione  di  societa'  preesistenti
nonche'  l'impresa  che  e'  stata  costituita  tramite  conferimento
d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente; 
      c) start-up giovanile: 
        I) la start-up costituita in forma di  societa'  in  cui,  al
momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote
e' nella titolarita' di giovani; 
        II) la start-up costituita in forma di  societa'  di  persone
composta da due soci di cui, al  momento  della  presentazione  della
domanda, almeno uno e' giovane e nella quale, nel caso di societa' in
accomandita semplice e nel caso di societa' in  nome  collettivo,  il
legale rappresentante e' giovane; 
        III) la start-up costituita in forma di societa'  cooperativa
in cui, al momento della presentazione della domanda, la  maggioranza
dei soci e' composta da giovani; 
        IV) la start-up costituita in forma di impresa individuale il
cui, al momento della presentazione della  domanda,  titolare  e'  un
giovane; 
      d)  spin-off  della  ricerca:  start-up  giovanili  alle  quali
partecipano, in qualita'  di  soci,  universita',  enti  pubblici  di
ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di  ricerca
dipendente da enti pubblici di ricerca  e  che  sono  state  attivate
sulla  base  di  progetti  approvati  o  riconosciuti  dagli   organi
universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti  in  materia
di costituzione  di  «spin  off»  secondo  la  pertinente  disciplina
interna; 
      e) progetto di creazione  e  sviluppo  di  start-up  giovanile:
insieme di spese di primo impianto,  spese  per  servizi  forniti  da
centri di coworking e spese di  investimento,  finalizzato  all'avvio
e/o allo sviluppo di iniziative economiche da  parte  della  start-up
giovanile presso la  sede  legale  o  unita'  operativa  situata  sul
territorio regionale; 
      f) Camera di commercio territorialmente competente:  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  territorialmente
competente  alla  gestione  del  procedimento  contributivo  in  base
all'ubicazione della sede o dell'unita' operativa dove e'  realizzata
l'iniziativa di cui all'istanza di contributo; 
      g)  spazio  di  coworking:  ambiente  di  lavoro  adeguatamente
attrezzato reso disponibile dal prestatore del servizio di  coworking
al fruitore del servizio di coworking nell'ambito del quale: 
        1)  l'impresa  prestatrice  e  l'impresa  fruitrice,  nonche'
eventuali   ulteriori   imprese   fruitrici,    svolgono    attivita'
indipendenti; 
        2)  due  o  piu'   imprese   fruitrici   svolgono   attivita'
indipendenti; 
      h)  centro  di  coworking:  struttura  immobiliare  idonea   ad
accogliere  start-up  in  spazi  di  coworking  e  che   dispone   di
attrezzature per il supporto alle attivita' delle  start-up,  inclusi
sistemi di accesso alla rete internet e  sale  riunioni,  nonche'  di
organizzazione tecnico-amministrativa stabile  diretta  da  personale
con adeguata professionalita'; 
      i)  investimento  in  equity:  conferimento   di   capitale   a
un'impresa investito direttamente o indirettamente  in  contropartita
della  proprieta'  di  una  quota  corrispondente  di  quella  stessa
impresa; 
      l) investimento in quasi-equity: un tipo di  finanziamento  che
si colloca tra equity e debito e  ha  un  rischio  piu'  elevato  del
debito di primo rango (senior) e un  rischio  inferiore  rispetto  al
capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo
detiene  si  basa  principalmente  sui  profitti  o   sulle   perdite
dell'impresa destinataria e non  e'  garantito  in  caso  di  cattivo
andamento dell'impresa;  gli  investimenti  in  quasi-equity  possono
essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso
il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come
capitale privilegiato (preferred equity); 
      m) operatore finanziario  professionale:  soggetto  di  cui  al
comma 1, lettere a), b) e  c),  dell'art.  162-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi); 
      n) economia circolare: sistema economico in cui il  valore  dei
prodotti, dei materiali e delle risorse e' mantenuto  quanto  piu'  a
lungo possibile e la produzione di  rifiuti  e'  ridotta  al  minimo,
improntando al principio della circolarita' la produzione, il consumo
e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso
la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo,
la durabilita' e riparabilita' dei prodotti, il  consumo  di  servizi
anziche' di prodotti  e  l'utilizzo  di  piattaforme  informatiche  o
digitali. 
 
                               Art. 4. 
 
            Cumulo dei contributi con altre agevolazioni 
 
    1. I contributi di cui al  presente  regolamento  possono  essere
cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 
                               Art. 5. 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi),  come  interpretato  in  via  di  interpretazione
autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005,  la
concessione  dei  contributi  alle  imprese   e'   subordinata   alla
presentazione  di  una   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di data  non  antecedente  a  sei  mesi
rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di
contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda,  attestante
il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 
    2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione  sostitutiva
di cui al comma  1  e'  causa  di  decadenza  dalla  concessione  del
contributo. Ove questo sia stato gia' erogato,  il  beneficiario  del
contributo e l'autore della  dichiarazione  sostitutiva  sono  tenuti
solidalmente a restituirne  l'importo,  comprensivo  degli  interessi
legali. 
 
                               Capo II 
              Soggetti beneficiari e spese ammissibili 
 
                               Art. 6. 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Possono presentare domanda e  beneficiare  dei  contributi  le
start-up giovanili che hanno i seguenti requisiti: 
      a) sono iscritte al registro delle imprese; 
      b) hanno sede legale o unita' operativa dove e'  realizzato  il
progetto di creazione e sviluppo di start-up  giovanile  ubicata  sul
territorio regionale; 
      c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria,
non sono sottoposte a procedure concorsuali e non hanno in corso  nei
propri confronti un'iniziativa  per  la  sottoposizione  a  procedure
concorsuali. 
    2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b),  nel  caso
in cui al momento  della  presentazione  della  domanda  la  start-up
giovanile richiedente non abbia sede legale o unita'  operativa  dove
verra' realizzato il progetto di investimento attiva  nel  territorio
regionale,  la  start-up  medesima  si  obbliga  ad   attivare,   sul
territorio regionale, la sede legale o l'unita' dove sara' realizzato
il progetto di investimento oggetto della domanda entro  la  data  di
presentazione della rendicontazione, fermo restando  quanto  previsto
all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2 e n. 4. 
    3. Non possono beneficiare dei contributi le imprese che: 
      a) rientrano  nei  casi  di  esclusione  dall'applicazione  del
regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  elencati  nell'allegato  A,  fermo
restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del  regolamento
(UE) n. 1407/2013; 
      b)  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive   ai   sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'  amministrativa  delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni  anche  prive
di personalita' giuridica,  a  norma  dell'art.  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300). 
    4. Ai sensi dell'art.  5,  comma  6,  della  legge  regionale  14
febbraio 2014, n. 1, ai fini dell'accesso ai contributi da  parte  di
esercizi   pubblici,   commerciali   e    altri    luoghi    deputati
all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza,  nei
locali di tali attivita', di apparecchi per il gioco lecito. 
 
                               Art. 7. 
 
               Progetti finanziabili e limiti di spesa 
 
    1. Sono finanziabili  i  progetti  di  creazione  e  sviluppo  di
start-up  giovanile  che  prevedono  un  importo  minimo   di   spesa
ammissibile non inferiore a 10.000,00 euro. 
    2. Le spese di cui all'art. 8, comma 7,  non  sono  computate  ai
fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 1. 
    3. Le domande relative a progetti  di  creazione  e  sviluppo  di
start-up giovanile per  i  quali,  all'esito  dell'istruttoria  delle
stesse, risultano ammissibili spese inferiori ai  limiti  di  cui  al
comma 1 sono archiviate. 
 
                               Art. 8. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Ai fini  della  realizzazione  del  progetto  di  creazione  e
sviluppo di start-up giovanile, sono ammissibili le seguenti spese: 
      a) spese di investimento relative all'acquisto e alla locazione
finanziaria di: 
        1) impianti, consistenti nei beni materiali che singolarmente
o in virtu' della loro  aggregazione  funzionale  costituiscono  beni
strumentali all'attivita' di impresa; 
        2) arredi; 
        3) macchinari, strumenti ed attrezzature; 
        4) diritti di licenza e software anche mediante  abbonamento,
know-how e brevetti; 
        5) automezzi, se destinati  in  via  esclusiva  all'esercizio
dell'attivita' economica della start-up  e  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'allegato A e,  in  particolare,  nel  caso  di  veicoli
destinati al trasporto di  merci  su  strada,  con  esclusione  delle
imprese  che  svolgono  come  attivita'   principale   o   secondaria
l'attivita'  di  trasporto  di  merci  su  strada  per  conto   terzi
contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00; 
        6) sistemi di sicurezza per contrastare gli  atti  criminosi,
quali  impianti  di  allarme,  blindature,  porte   e   rafforzamento
serrature,   telecamere   antirapina   e    sistemi    antifurto    e
antitaccheggio, vetri antisfondamento e  antiproiettile,  casseforti,
nonche' interventi similari; 
        7) materiali e servizi concernenti  pubblicita'  e  attivita'
promozionali legate all'avvio dell'impresa e  alla  partecipazione  a
fiere, mostre,  esposizioni  ed  altre  manifestazioni  di  carattere
commerciale, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del
logo dell'immagine  coordinata  dell'impresa,  nel  limite  di  spesa
massima di 10.000,00 euro; 
      b) spese  per  l'ottenimento,  la  convalida  e  la  difesa  di
brevetti e  altri  attivi  immateriali,  con  riferimento  ai  costi,
anteriori alla concessione del  diritto  nella  prima  giurisdizione,
connessi  alla  preparazione,  presentazione  e   trattamento   della
domanda, nonche' ai costi per il rinnovo della  domanda  prima  della
concessione del diritto, ai costi di  traduzione  e  ad  altri  costi
sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento  del
diritto in altre giurisdizioni, ai costi sostenuti per  difendere  la
validita' del diritto nel  quadro  ufficiale  del  trattamento  della
domanda e di eventuali procedimenti di opposizione,  anche  se  detti
costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto; 
      c) spese di primo impianto: 
        1) nel limite di spesa massima di  10.000,00  euro,  onorario
notarile relativo agli adempimenti diretti  alla  costituzione  della
start-up giovanile e altre spese connesse agli  adempimenti  previsti
per legge  per  l'avvio  dell'attivita'  d'impresa  e  spese  per  la
redazione del business plan; 
        2) spese per interventi di adeguamento o ristrutturazione dei
locali adibiti o da adibire  all'esercizio  dell'attivita'  economica
tramite opere  edili,  realizzazione  o  adeguamento  di  impiantisca
generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nel
limite di spesa massima di 40.000,00 euro a condizione che, entro  il
termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma
2, la start-up giovanile abbia un titolo di disponibilita' del locale
oggetto  dell'intervento  oppure   sussista   contratto   preliminare
finalizzato a costituire titolo di disponibilita' del locale  oggetto
dell'intervento  che  contempli  la  disponibilita'  da  parte  della
start-up giovanile del locale almeno fino al termine di scadenza  del
vincolo di destinazione di cui all'art. 20; 
        3) spese per la realizzazione o ampliamento del sito internet
della  start-up  giovanile,  nel  limite  di  spesa  massima  pari  a
10.000,00 euro, incluse le spese per i  servizi  accessori  quali  il
canone volto a favorire l'accesso a piattaforme e-commerce e  booking
internazionali, i sistemi di cyber security e i servizi accessori  di
consulenza per il commercio elettronico, per la customizzazione e  la
personalizzazione  dell'applicazione  che  gestisce  l'attivita'   di
vendita o promozione via internet, per l'integrazione con  gli  altri
sistemi informativi aziendali per  la  gestione  magazzino,  vendite,
distribuzione, amministrazione, Business Intelligence  e  CRM  e  per
studi di web marketing, piani di diffusione e posizionamento del sito
web finalizzati alla promozione del sito; 
        4) locazione dei locali adibiti ad  esercizio  dell'attivita'
d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una  spesa  massima
di 15.000,00 euro come risultante dal contratto  registrato.  Qualora
il locale non sia stato ancora individuato in sede  di  presentazione
della domanda, il relativo contratto di locazione e' stipulato  entro
il termine di presentazione delle integrazioni di  cui  all'art.  12,
comma 2; 
        5) spesa per il diritto di ingresso corrisposto al franchisor
per l'avvio dell'attivita' di franchising; 
        6) spese relative al premio e alle spese di  istruttoria  per
l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di  garanzie  a
prima richiesta, rilasciate nell'interesse della  start-up  giovanile
da  banche,  assicurazioni  e  confidi,  in  relazione  a  operazioni
creditizie destinate al finanziamento dell'attivita' aziendale; 
        7) spese relative agli interessi  passivi  e  alle  spese  di
istruttoria e di perizia per la concessione di finanziamento da parte
di banche, altri intermediari finanziari e operatori di microcredito,
in relazione all'effettuazione di operazioni creditizie destinate  al
finanziamento dell'attivita' aziendale; 
        8) spese per la redazione di un  business  plan  o  di  altra
documentazione appositamente richiesta dal gestore di piattaforma  di
crowdfunding da  utilizzare  per  la  realizzazione  di  campagne  di
crowdfunding,  nonche'   spese   per   gli   adempimenti   contabili,
amministrativi e legali direttamente connessi alla predisposizione  e
alla realizzazione della campagna di crowdfunding, la  redazione  del
documento informativo, la revisione di bilancio o altre attivita'  di
due diligence finanziaria, fiscale o legale, la  comunicazione  e  la
promozione della campagna di crowdfunding e la realizzazione di video
di presentazione o di altra documentazione multimediale da utilizzare
per  la  presentazione  e  la   realizzazione   della   campagna   di
crowdfunding; 
        9) spese per  l'acquisizione  di  dispositivi  di  protezione
individuale; 
        10) spese per la partecipazione a fiere, mostre,  esposizioni
ed altre manifestazioni di carattere commerciale, inclusi la tassa di
iscrizione,   l'affitto   della    superficie    espositiva,    anche
preallestita,  l'allestimento  della   superficie   espositiva,   ivi
compresi il noleggio delle strutture espositive,  delle  attrezzature
ed arredi, la  realizzazione  degli  impianti,  il  trasporto  ed  il
montaggio/smontaggio,  i  costi  per   la   partecipazione   mediante
l'utilizzo delle piattaforme web; 
        11)  spese  per  l'acquisizione  di  consulenze   concernenti
l'innovazione,  la  qualita'  e  la  certificazione   dei   prodotti,
l'organizzazione aziendale ed il  miglioramento  ambientale  e  delle
condizioni dei luoghi di lavoro, finalizzate alla messa  a  punto  di
nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli  stessi,
alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione  e  gestione
della qualita' certificabili  da  organismi  accreditati  in  base  a
normative  nazionali  o  europee,  alla  realizzazione   di   sistemi
aziendali  di  gestione  della  sicurezza  nei   luoghi   di   lavoro
certificabili da organismi accreditati in base a normative  nazionali
o europee, alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la
salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali  certificabili
da organismi accreditati in base a  normative  nazionali  o  europee,
alla conformita' dei prodotti a direttive europee; 
      d) spese per l'acquisizione di servizi  forniti  da  centri  di
coworking connessi allo svolgimento  dell'attivita'  economica  nello
spazio di coworking, inclusa l'affiliazione a reti di coworking. 
    2.  Sono  ammissibili  eventuali  dazi  doganali  e   costi   per
trasporto,  imballo  e  montaggio  relativi   ai   beni   acquistati.
Esclusivamente nei casi in cui sia non recuperabile dal  beneficiario
ai sensi della vigente normativa fiscale, e' ammissibile l'IVA. 
    3. Ai sensi dell'art. 25,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
3/2021, sono ammissibili anche le spese sostenute nei trentasei  mesi
precedenti alla data di presentazione della domanda. 
    4. Le spese di cui al comma 1, lettera a), numero  7,  e  lettera
c), numeri 1, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 non superano complessivamente il 50
per cento  delle  spese  ammissibili  del  progetto  di  creazione  e
sviluppo di start-up giovanile su cui e' calcolato il contributo. 
    5. Se sono rispettate le  seguenti  condizioni  gli  investimenti
possono riguardare beni usati: 
      a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine
dei beni; 
      b) il prezzo dei beni usati non e' superiore al loro valore  di
mercato  ed  e'  inferiore  al  costo  di  beni  simili  nuovi  e  le
caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi  alle  norme  e
standard pertinenti, come attestato da perizia di  stima  redatta  da
esperto indipendente rispetto alla start-up giovanile. 
    6. Nel caso di locazione finanziaria e' ammessa la spesa  per  la
quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino  alla
data  di  rendicontazione  del  progetto.  Non  sono  ammesse   quota
interessi e spese accessorie. 
    7.  Sono  altresi'  ammesse  a  contributo  le   spese   connesse
all'attivita' di certificazione della spesa, relative alle  modalita'
di rendicontazione di cui all'art. 16, comma 2, nel limite massimo di
1.000 euro. 
 
                               Art. 9. 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso),  non  e'  ammissibile  la  concessione  dei
contributi a fronte di rapporti  giuridici  instaurati,  a  qualunque
titolo,  tra  societa',  persone  giuridiche,  amministratori,  soci,
ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora  i
rapporti giuridici cosi' instaurati assumano rilevanza ai fini  della
concessione dei contributi. 
    2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse  da  quelle
previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a: 
      a) personale; 
      b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa; 
      c) formazione del personale; 
      d) beni di consumo, ad esclusione dei dispositivi di protezione
individuale; 
      e) scorte; 
      f) IVA,  salvo  nei  casi  in  cui  sia  non  recuperabile  dal
beneficiario ai  sensi  della  vigente  normativa  fiscale,  e  altre
imposte e tasse; 
      g)  servizi  continuativi  o  periodici  connessi  al   normale
funzionamento dell'impresa, come la  consulenza  fiscale,  ordinaria,
economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di  contabilita'
o revisione contabile; 
      h)  corrispettivi  per  l'avviamento  commerciale  dell'azienda
rilevata; 
      i) spese di incasso. 
    3. Non e' inoltre ammissibile a contributo la spesa relativa alla
predisposizione della domanda di contributo. 
 
                              Capo III 
                      Procedimento contributivo 
 
                              Art. 10. 
 
   Presentazione della domanda, intensita' e limiti del contributo 
 
    1.  La  domanda  di  contributo  e'  presentata  alla  Camera  di
commercio  territorialmente  competente   ai   fini   dell'ammissione
all'articolazione   della   graduatoria   relativa   al    territorio
provinciale  nel  quale  e'  stabilita  la  sede  legale  o  l'unita'
operativa dove e' realizzato il progetto di creazione e  sviluppo  di
start-up giovanile,  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'
stabilite con bando, articolato su base  provinciale,  approvato  con
decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione  regionale
competente  in  materia   di   indirizzo,   controllo   e   vigilanza
sull'esercizio delle funzioni  delegate  alle  Camere  di  commercio,
sentite le Camere medesime, e  pubblicato  sul  sito  internet  della
regione. 
    2. La medesima start-up giovanile presenta una  sola  domanda  di
contributo per ciascun bando di cui al comma 1. 
    3. Sono archiviate le domande di contributo presentate: 
      a) al di fuori dei termini indicati nel bando di cui  al  comma
1; 
      b) con modalita' diverse da quelle stabilite nel bando  di  cui
al comma 1; 
      c) dalla  medesima  start-up  innovativa  successivamente  alla
prima ritenuta istruibile. 
    4. L'intensita' massima del contributo e' pari al  50  per  cento
della spesa  ammissibile,  salvo  che  la  start-up  giovanile  abbia
richiesto un'intensita' minore. 
    5. Il limite massimo  del  contributo  concedibile  per  ciascuna
domanda e' pari a 40.000,00 euro. 
 
                              Art. 11. 
 
                         Riparto provinciale 
 
    1.  La  Giunta  regionale  provvede  a  ripartire  la   dotazione
finanziaria  complessiva  a  disposizione  su  base  provinciale.  Il
riparto e' operato in proporzione al numero complessivo delle imprese
attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro
delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui  e'
effettuato il riparto. 
 
                              Art. 12. 
 
        Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione 
 
    1. Le domande sono istruite su base provinciale  e  i  contributi
sono concessi secondo il procedimento valutativo  a  bando  ai  sensi
dell'art. 36, comma 1, 3 e 6, della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  la
Camera  di  commercio   territorialmente   competente   verifica   la
sussistenza dei presupposti  di  fatto  e  di  diritto  previsti  dal
presente  regolamento  nonche'  la  rispondenza  della   domanda   ai
requisiti di  legittimazione  e  alle  condizioni  di  ammissibilita'
richiedendo, ove necessario, documentazione  integrativa,  assegnando
un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione. 
    3. La valutazione  di  ogni  singolo  progetto  avviene  in  fase
istruttoria secondo i  criteri  e  con  l'attribuzione  dei  punteggi
previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato B.  In  sede
di attribuzione del punteggio la Camera di commercio territorialmente
competente  valuta  esclusivamente   i   criteri   che   sono   stati
espressamente  indicati  dall'impresa  richiedente  al   fine   della
richiesta del relativo punteggio. 
    4.  Nel  caso  in  cui  l'istruttoria  per  la  concessione   dei
contributi comporti particolare complessita' tecnica,  la  Camera  di
commercio territorialmente competente puo' acquisire  la  valutazione
tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15  della
legge regionale 10 novembre  2005,  n.  26  (Disciplina  generale  in
materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo  tecnologico),
in relazione alla congruita' e riferibilita' delle spese del progetto
alle tipologie di spese ammissibili di cui  all'art.  8,  nonche'  in
relazione alla valutazione di cui al comma 3. 
 
                              Art. 13. 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. La graduatoria su base provinciale e' approvata  dalla  Camera
di commercio  territorialmente  competente  entro  centoventi  giorni
dalla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di
contributo ed  e'  pubblicata  sul  sito  internet  della  Camera  di
commercio medesima. 
    2. A parita' di punteggio e' data preferenza alle domande con  la
minore intensita' di aiuto richiesta. In caso di ulteriore parita' le
domande   sono   classificate   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione. 
    3. Riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui  all'art.  6,
il contributo e' concesso su base provinciale, secondo l'ordine della
graduatoria di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a
valere sulla pertinente articolazione provinciale del bando. 
    4. Il provvedimento di concessione  e'  adottato  entro  quindici
giorni dall'approvazione della  graduatoria  di  cui  al  comma  1  e
stabilisce in particolare: 
      a)  il  termine  e  le   modalita'   di   presentazione   della
rendicontazione, in conformita' agli articoli 15 e 16; 
      b) gli obblighi del beneficiario; 
      c) i  casi  di  annullamento  o  revoca  del  provvedimento  di
concessione medesimo. 
    5. La Camera di commercio  territorialmente  competente  notifica
alla start-up giovanile beneficiaria l'adozione del provvedimento  di
concessione entro i trenta giorni successivi. 
    6. In caso di dotazione finanziaria non sufficiente a  finanziare
tutte le domande ammesse su base provinciale, e' seguito l'ordine  di
ciascuna graduatoria fino all'esaurimento delle risorse  disponibili.
Qualora  le  risorse  disponibili  non   consentano   di   finanziare
integralmente  l'ultimo  progetto  finanziabile,   e'   disposta   la
concessione parziale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  con
riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. 
    7.  Qualora  non  tutte  le  domande   rientranti   in   un'unica
graduatoria  su  base  provinciale  trovino   da   subito   copertura
finanziaria e  qualora  si  rendano  disponibili  ulteriori  risorse,
derivanti  da  revoche,  rinunce  e  rideterminazioni   della   spesa
ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da  parte
della regione di  provvedimenti  di  rifinanziamento  del  bando,  la
Camera  di  commercio  territorialmente   competente   procede   allo
scorrimento della graduatoria mediante la concessione di contributi. 
    8. Il riparto delle  risorse  destinate  al  rifinanziamento  del
bando  di  cui  al  comma  7,  che  intervenga  successivamente  alla
approvazione di tutte le graduatorie provinciali, e' operato mediante
deliberazione della Giunta  regionale  in  proporzione  all'ammontare
assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali medesime
non finanziati per carenza di risorse. 
 
                              Art. 14. 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. I contributi possono  essere  erogati  in  via  anticipata  in
misura non superiore al 70  per  cento  dell'importo  del  contributo
concesso, previa presentazione  da  parte  delle  start-up  giovanili
beneficiarie  entro  centoventi  giorni  dalla  notificazione   della
concessione del contributo: 
      a)  di  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di   notorieta',
redatta ai sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante della start-up
giovanile, attestante l'avvenuto  avvio  dell'iniziativa;  per  avvio
dell'iniziativa si intende l'avvenuto pagamento di almeno  una  delle
spese ammesse al contributo; 
      b) di fideiussione bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  da
intermediari finanziari vigilati di  cui  all'art.  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare,
maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art.  39,  comma  2,  della
legge  regionale  n.  7/2000,  e  redatta  secondo  il  modello  reso
disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato  sul  sito
internet della Camera di commercio territorialmente competente; 
    2. L'erogazione in via anticipata e' effettuata entro il  termine
massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di  ricezione  della
documentazione di cui al comma 1. 
    3. Ove la domanda di erogazione in via  anticipata  sia  ritenuta
irregolare o incompleta, il  responsabile  del  procedimento  ne  da'
comunicazione all'interessato indicandone le cause  e  assegnando  un
termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione
o  all'integrazione.  E'  consentita  la  richiesta  di  proroga  del
termine, per un periodo massimo di trenta giorni,  a  condizione  che
sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 
 
                               Capo IV 
             Rendicontazione e obblighi del beneficiario 
 
                              Art. 15. 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1. Il progetto di creazione e sviluppo di start-up  giovanile  e'
realizzato e rendicontato entro il termine massimo di  diciotto  mesi
dalla notificazione della concessione del contributo. 
    2.  La  start-up   beneficiaria   presenta   la   rendicontazione
attestante  le  spese  sostenute  entro  il  termine   indicato   nel
provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 4,  lettera
a), nel rispetto delle  modalita'  stabilite  con  il  bando  di  cui
all'art. 10, comma 1, utilizzando lo schema approvato  dal  direttore
della struttura dell'Amministrazione regionale competente in  materia
di indirizzo, controllo e  vigilanza  sull'esercizio  delle  funzioni
delegate alle Camere di commercio. 
    3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga
del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile dalla
Camera  di  commercio  territorialmente  competente  per  un  periodo
massimo di sessanta giorni. 
 
                              Art. 16. 
 
                  Documentazione di rendicontazione 
 
    1.  Ai  fini  della  rendicontazione,  la  start-up  beneficiaria
presenta, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, alla
Camera di commercio territorialmente competente: 
      a) copia dei documenti di spesa, costituiti da  fatture  o,  in
caso di impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili
aventi forza probatoria equivalente; 
      b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
      c) dichiarazione del beneficiario attestante la  corrispondenza
agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera
a); 
      d) relazione  concernente  la  realizzazione  del  progetto  di
creazione e sviluppo di start-up giovanile, con la descrizione  delle
attivita' svolte e dei risultati prodotti. 
    2.  La  rendicontazione  puo'  essere  presentata  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua  straniera  va
allegata la traduzione in lingua italiana. 
    4. La  start-up  giovanile  prova  di  aver  sostenuto  la  spesa
attraverso la seguente documentazione di pagamento: 
      a)  documentazione  bancaria  comprovante  l'inequivocabile  ed
integrale avvenuto pagamento dei  documenti  di  spesa  rendicontati,
quale ad esempio estratto conto bancario, attestazione  di  bonifico,
ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale; 
      b)  nel  caso  di  pagamenti  effettuati  mediante  servizi  di
pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal  servizio  con
riferimento alla transazione effettuata; 
      c)  copia  dell'assegno,  accompagnata  da  un  estratto  conto
bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c
bancario  del  beneficiario  nonche'   da   adeguata   documentazione
contabile da cui si evinca la riconducibilita' al documento di  spesa
correlato; 
      d) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per  spese  di
importo inferiore a 500,00 euro,  tramite  dichiarazione  liberatoria
del fornitore. 
    5.  Non  e'  ammesso  il  pagamento   effettuato   a   mezzo   di
compensazione  ai  sensi  dell'art.  1241  del  codice  civile  o  di
controprestazione svolta in luogo del pagamento. 
    6.  Le  eventuali  note  di  accredito  sono  evidenziate   nella
rendicontazione ed allegate alla stessa. 
    7. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  la
Camera  di  commercio   territorialmente   competente   verifica   la
sussistenza dei presupposti  di  fatto  e  di  diritto  previsti  dal
presente regolamento nonche' la rispondenza della rendicontazione  ai
requisiti di  legittimazione  e  alle  condizioni  di  ammissibilita'
richiedendo, ove necessario, documentazione  integrativa,  assegnando
un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione. 
    8. La Camera di  commercio  territorialmente  competente  procede
alla revoca dell'incentivo qualora in  sede  di  rendicontazione  sia
accertata l'alterazione degli  obiettivi  originari  o  dell'impianto
complessivo  del  progetto  di  creazione  e  sviluppo  di   start-up
giovanile ammesso al contributo  ovvero  sia  accertata  la  modifica
sostanziale nei contenuti o nelle  modalita'  di  esecuzione  tra  il
progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento
di concessione. 
 
                              Art. 17. 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1.  Il  contributo  e'  erogato  a   seguito   dell'esame   della
rendicontazione, entro il termine di novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della rendicontazione medesima da parte della  Camera  di
commercio territorialmente competente. 
    2. Il termine di erogazione del contributo e' sospeso in pendenza
del termine di cui all'art. 16, comma 7. 
 
                              Art. 18. 
 
             Sospensione della erogazione del contributo 
 
    1. L'erogazione del contributo e' sospesa nei casi  di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 19. 
 
       Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 
                  e rideterminazione del contributo 
 
    1. Il provvedimento di concessione del  contributo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito. 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a  seguito
della decadenza dal diritto del contributo derivante  dalla  rinuncia
del beneficiario, oppure: 
      a) se la rendicontazione delle spese non  e'  stata  presentata
entro il termine previsto oppure e' stata presentata oltre il termine
previsto per  la  presentazione  della  stessa  e  l'impresa  non  ha
richiesto la proroga ai sensi dell'art. 15, comma 3, o, nel  caso  di
proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non  e'  stata
presentata entro la data fissata nella comunicazione  di  concessione
della proroga oppure e' stata presentata oltre la data medesima; 
      b) nel caso di cui all'art. 16, comma 8; 
      c)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare  del  contributo  liquidabile   risulta
inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso; 
      d) nei casi di cui all'art. 20, commi 6 e 7. 
 
                              Art. 20. 
 
         Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione 
 
    1. La start-up beneficiaria  e'  tenuta  al  rispetto  dei  sotto
elencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto di creazione
e sviluppo di start-up giovanile e nei tre anni successivi alla  data
di presentazione della rendicontazione: 
      a) iscrizione nel registro delle imprese; 
      b) mantenimento della sede o dell'unita' operativa  attiva  nel
territorio regionale; 
    2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, il  beneficiario  e'
tenuto al  mantenimento  del  vincolo  di  destinazione  oggettivo  e
soggettivo sui  beni  oggetto  di  contributo  per  almeno  due  anni
successivi alla data di presentazione della rendicontazione, salvo il
caso  dei  locali   oggetto   di   contributo   per   adeguamento   e
ristrutturazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2, in cui
il vincolo deve essere mantenuto per almeno tre anni successivi  alla
data di presentazione della rendicontazione. 
    3. In deroga a quanto previsto al comma 2, i beni mobili  oggetto
di  contributo  divenuti  obsoleti  o  inservibili   possono   essere
sostituiti,   con   autorizzazione   della   Camera   di    commercio
territorialmente competente, con altri beni della stessa natura o che
possono essere utilizzati al fine dello svolgimento  delle  attivita'
economiche contemplate  dal  progetto  di  creazione  e  sviluppo  di
start-up giovanile. 
    4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di  cui  ai
commi  1  e  2,  il  beneficiario  presenta,   successivamente   alla
presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' entro il 28 febbraio di ogni  anno  attestante  il
rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. 
    5.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo   di   invio   della
dichiarazione di cui al comma 4,  previa  diffida  ad  adempiere,  la
Camera di commercio territorialmente competente procede a ispezioni e
controlli ai sensi delle vigenti normative in materia. 
    6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la
rideterminazione del contributo in  proporzione  al  periodo  per  il
quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi  dell'art.  32-bis
della legge regionale n. 7/2000. 
    7. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma  4
e la  mancata  collaborazione  del  beneficiario  alla  verifica  del
rispetto degli obblighi di  cui  al  presente  articolo  comporta  la
revoca del contributo erogato. 
 
                              Art. 21. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  7/2000,  in
qualsiasi momento la Camera di commercio territorialmente  competente
puo' disporre, anche a campione, ispezioni e controlli  e  richiedere
l'esibizione dei  documenti  originali  in  relazione  ai  contributi
concessi, allo scopo di  verificare  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi,  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dal   presente
regolamento e  la  veridicita'  delle  dichiarazioni  e  informazioni
prodotte  dal  beneficiario,  nonche'  l'attivita'  degli   eventuali
soggetti esterni coinvolti  nel  procedimento  e  la  regolarita'  di
quest'ultimo. 
 
                              Art. 22. 
 
                      Operazioni straordinarie 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000,  in
caso di variazioni soggettive del beneficiario  anche  a  seguito  di
conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, i contributi assegnati, concessi  o  erogati  possono
essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante
a condizione che tale soggetto: 
      a) presenti domanda di subentro; 
      b) sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  per
l'accesso al contributo; 
      c)   prosegua    l'attivita'    dell'impresa    originariamente
beneficiaria; 
      d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione  dei  lavoratori
gia' impiegati nella start-up giovanile originariamente beneficiaria; 
      e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per  il
periodo residuo nonche' gli  altri  obblighi  previsti  dal  presente
regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 
    2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni  che  garantiscono
il rispetto di quanto previsto dall'art.  20  la  start-up  giovanile
subentrante presenta, secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
internet della Camera di commercio competente,  domanda  di  subentro
contenente: 
      a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione  ed  una
relazione sulla variazione medesima, salvo che  l'atto  medesimo  non
risulti depositato presso il registro delle imprese; 
      b) richiesta della conferma di validita' del  provvedimento  di
concessione   del   contributo   in   relazione   ai   requisiti   di
ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del
beneficiario originario; 
      c) dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti,  la
continuazione  dell'esercizio  dell'impresa  e   l'assunzione   degli
obblighi conseguenti alla conferma del contributo; 
      d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione
di cui al comma 1, lettera d). 
    3. Il provvedimento della Camera  di  commercio  territorialmente
competente conseguente alla domanda di subentro di  cui  al  comma  1
interviene entro novanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda
medesima. 
    4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di  cui  al  comma  1
abbiano luogo precedentemente alla  concessione  del  contributo,  la
start-up giovanile subentrante presenta la domanda  di  subentro  nel
procedimento, nelle forme e nei termini di  cui  al  comma  2,  e  la
Camera di  commercio  territorialmente  competente  avvia  nuovamente
l'iter istruttorio. 
    5. La domanda  di  subentro  pervenuta  prima  dell'adozione  del
provvedimento di  concessione  delle  agevolazioni  non  comporta  la
sospensione del termine di  approvazione  della  graduatoria  di  cui
all'art. 13, comma 1. 
    6. Nel caso di  cui  al  comma  5,  l'eventuale  concessione  del
contributo all'impresa subentrante e' sospesa in pendenza del termine
di cui al comma 3. 
 
                               Capo V 
                         Disposizioni finali 
 
                              Art. 23. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 24. 
 
               Abrogazione del decreto del Presidente 
                 della Regione 16 marzo 2015, n. 55 
 
    1. Il decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015,  n.  55
e' abrogato. 
    2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento continuano ad applicarsi le norme  regolamentari
previgenti di cui al decreto del Presidente della regione n. 55/2015. 
 
                              Art. 25. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
regione. 
 
    (Omissis).