(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 2021) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), ed in particolare: l'art. 21, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attivita' di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonche' per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca; l'art. 22, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attivita' di ricerca e sviluppo sperimentale; l'art. 22-bis, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative: a) brevettazione di prodotti propri; b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti; Visto l'art. 11 della sopra citata legge regionale n. 3/2015, secondo il quale gli incentivi dalla stessa normati sono concessi secondo le modalita', i criteri e i settori produttivi previsti, anche per piu' linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive; Vista l'art. 6, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), in base al quale l'amministrazione regionale promuove la competitivita' del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 3/2015, che possono risultare finanziabili a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013; Visto il testo del «Regolamento concernente modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1076 di data 9 luglio 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA