Regolamento concernente modalita' e criteri  per  l'attuazione  degli
interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero  e  del
terziario, previsti dagli  articoli  21,  22  e  22-bis  della  legge
regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria. 
 
(Omissis). 
 
                               CAPO I 
 
           Disposizioni generali e ambito di applicazione 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per  la
concessione di contributi a fondo perduto alle  imprese  dei  settori
del  manifatturiero  e  del  terziario  per  attivita'   di   ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, di  innovazione  di  processo  e
dell'organizzazione,  di  industrializzazione  dei  risultati   della
ricerca, sviluppo e innovazione, per la  brevettazione  dei  prodotti
propri e per l'acquisizione di brevetti, marchi  e  know-how  di  cui
agli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015,
n. 3. (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). 
    2. Il regolamento e' emanato in attuazione dell'art. 11, comma  3
della legge regionale n. 3/2015 e dell'art. 6, comma  2  della  legge
regionale   22   febbraio   2021,   n.   3   (Disposizioni   per   la
modernizzazione, la crescita e  lo  sviluppo  sostenibile  verso  una
nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa). 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a)  settore  manifatturiero:  imprese  che  svolgono  attivita'
rientrante nella Sezione  C  della  classificazione  delle  attivita'
economiche  ISTAT  ATECO  2007,  come  risultante  dal  codice  ATECO
registrato nella visura camerale; 
      b) settore terziario: imprese che svolgano attivita' rientrante
nelle  seguenti  Sezioni  e  Divisioni  della  classificazione  delle
attivita' economiche ISTAT ATECO 2007,  come  risultante  dal  codice
ATECO registrato nella visura camerale: 
        1) sezione D: fornitura di energia elettrica, gas,  vapore  e
aria condizionata; 
        2) sezione E: fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di
gestione dei rifiuti e risanamento; 
        3) sezione F: Costruzioni; 
        4)  sezione  G:  commercio  all'ingrosso  e   al   dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli; 
        5) sezione H: Trasporto e  magazzinaggio  limitatamente  alle
classi 51.10 (magazzinaggio e custodia) 52.24 (movimentazione  merci)
e 52.29 (Altre attivita' di supporto connesse ai trasporti); 
        6)  sezione  J:  servizi  di  informazione  e   comunicazione
limitatamente alle divisioni 58 (attivita' editoriali) 59  (attivita'
di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di
registrazioni  musicali  e  sonore),  62  (produzione  di   software,
consulenza informatica e attivita'  connesse)  e  63  (attivita'  dei
servizi d'informazione e altri servizi informatici); 
        7)  sezione  M:  attivita'  professionali,   scientifiche   e
tecniche limitatamente alle divisioni 71 (attivita'  degli  studi  di
architettura  e  d'ingegneria;  collaudi  ed  analisi  tecniche),  72
(ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (altre attivita' professionali,
scientifiche e tecniche); 
        8) sezione  N:  noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di
supporto alle imprese, limitatamente alla divisione 79 (attivita' dei
servizi delle agenzie di viaggio, dei  tour  operator  e  servizi  di
prenotazione e attivita' connesse); 
      c) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
      d) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali,  che  e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
      e) innovazione di processo:  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente migliorati; 
      f) innovazione  dell'organizzazione:  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i
cambiamenti che si basano su  metodi  organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
      g)   industrializzazione   dei   risultati    della    ricerca:
realizzazione da parte delle  imprese  beneficiarie  di  investimenti
produttivi strettamente collegati allo sfruttamento  industriale  dei
risultati derivanti da un progetto  o  un  programma  qualificato  di
ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione; 
      h) Strategia per la  specializzazione  intelligente:  Strategia
per  la  specializzazione   intelligente   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia 2021-2027  (S3),  approvata  con  deliberazione
della Giunta regionale; 
      i) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese  che
soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento  (UE)  n.
651/2014, con riferimento in  particolare  ai  seguenti  parametri  e
soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di
cui alla normativa citata, in  particolare  per  quanto  concerne  la
definizione di impresa associata e collegata: 
        1) microimpresa: impresa fino a  9  occupati  e  fatturato  o
attivo di bilancio fino a 2 milioni di euro; 
        2) piccola impresa: impresa da 10 a 49 occupati e fatturato o
attivo di bilancio fino a 10 milioni di euro; 
        3) media impresa: impresa da 50 a 249 dipendenti e  fatturato
fino a 50 milioni di euro o attivo di bilancio fino a 43 ML di euro; 
      j) grandi imprese: imprese che non rientrano nella  definizione
di microimprese, piccole e medie imprese; 
      k) collaborazione effettiva: la collaborazione tra  almeno  due
imprese indipendenti finalizzata allo  scambio  di  conoscenze  o  di
tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo  comune  basato  sulla
divisione del lavoro, nella quale  le  parti  definiscono  di  comune
accordo la portata del  progetto  di  collaborazione,  contribuiscono
alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che  non
sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto; 
      l) soggetti indipendenti: imprese non associate o collegate tra
loro, secondo la  nozione  di  associazione  e  collegamento  di  cui
all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, ne' collegate  dalla
relazione consorzio-consorziato o rete-soggetto-associato alla rete; 
      m) ente di ricerca: universita' nonche' istituti di  ricerca  e
trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo  status  giuridico
(costituito secondo  il  diritto  pubblico  o  privato)  o  fonte  di
finanziamento.  Per  gli  istituti   di   ricerca   e   trasferimento
tecnologico la finalita' principale consiste nello svolgere attivita'
di  ricerca,  di  sviluppo  sperimentale  e  di  innovazione  o   nel
diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la  pubblicazione  o
il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese  le  imprese  che
svolgono attivita' di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o
comunque in via prevalente a fini commerciali; 
      n) normali condizioni di mercato:  una  situazione  in  cui  le
condizioni relative all'operazione tra i contraenti non  differiscono
da quelle che sarebbero applicate  tra  imprese  indipendenti  e  non
contengono alcun elemento di collusione; il principio  delle  normali
condizioni di mercato si considera  soddisfatto  se  l'operazione  si
svolge  nel  quadro  di  una  procedura  aperta,  trasparente  e  non
discriminatoria; 
      o) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di valutazione, di cui
all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca  scientifica  e  sviluppo
tecnologico); 
      p) impresa in difficolta':  impresa  che  soddisfa  almeno  una
delle seguenti circostanze: 
        1) nel caso di societa' a responsabilita'  limitata,  diversa
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia  perso  piu'
della meta' del capitale sociale  sottoscritto  a  causa  di  perdite
cumulate. Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come
parte dei fondi  propri  della  societa')  da'  luogo  a  un  importo
cumulativo  negativo  superiore  alla  meta'  del  capitale   sociale
sottoscritto; 
        2) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano  la
responsabilita' illimitata per i debiti della societa', diversa dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso piu'  della
meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti  della  societa',  a
causa di perdite cumulate; 
        3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste  dal  diritto  nazionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su  richiesta
dei suoi creditori; 
        4)  qualora  l'impresa  abbia  ricevuto  un  aiuto   per   il
salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o  revocato  la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per  la  ristrutturazione  e  sia
ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
        5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora,  negli
ultimi  due  anni  il  rapporto  debito/patrimonio  netto   contabile
dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il  quoziente  di  copertura
degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a
1,0; 
      q) impresa unica:  ai  sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 e del considerando 4 del  medesimo,  si
intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese all'interno dello
stesso Stato membro fra le quali esiste  almeno  una  delle  seguenti
relazioni: 
        1) un'impresa detiene la  maggioranza  dei  diritti  di  voto
degli azionisti o soci di un'altra impresa; 
        2) un'impresa ha il diritto di  nominare  e  di  revocare  la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
        3)  un'impresa  ha  il  diritto  di  esercitare  un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima  oppure  in  virtu'  di  una  clausola  dello  stato  di
quest'ultima; 
        4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali  intercorre
una delle relazioni di cui alla presente lettera per  il  tramite  di
una o piu'  altre  imprese  sono  anch'esse  considerate  un'«impresa
unica»; 
      r) TRL: Technology readiness  levels  o  Livello  di  maturita'
tecnologica,  definizione  che  indica  il   livello   di   maturita'
tecnologica ove le attivita' da implementare si dovrebbero collocare,
per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni  all'interno  del
processo che dall'idea porta alla realizzazione  di  prodotti/servizi
per il mercato. Sono individuati i sottoelencati 9 Livelli: 
        1) TRL 1: principi di base osservati; 
        2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato; 
        3) TRL 3: prova sperimentale del concetto; 
        4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto; 
        5)  TRL  5:  validazione   della   tecnologia   nell'ambiente
rilevante; 
        6)  TRL  6:  dimostrazione  della  tecnologia   nell'ambiente
rilevante; 
        7)  TRL  7:  dimostrazione  della  tecnologia   nell'ambiente
operativo; 
        8) TRL 8: sistema completo e qualificato; 
        9) TRL 9:  sistema  finito  e  perfettamente  funzionante  in
ambiente reale; 
      s) innovazione finalizzata al ciclo produttivo o  ai  prodotti:
innovazione diretta all'attuazione  di  metodi  di  produzione  o  di
prodotti nuovi  o  migliorati  in  maniera  significativa.  Non  sono
considerati innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti
i beni immateriali che introducono modifiche o migliorie  di  modesta
entita', l'abbandono di un processo produttivo finora in uso, la mera
sostituzione di materiali o cambiamenti regolari o ciclici; 
      t) avviso: atto amministrativo emanato dalla Giunta  regionale,
ai sensi dell'art. 19, per l'attivazione  dell'intervento  finanziato
con risorse regionali. 
 
                               Art. 3. 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento le micro, piccole, medie e  grandi  imprese  del  settore
manifatturiero e terziario,  che  svolgano  attivita'  -  primaria  o
secondaria - coerente con il progetto presentato. 
    2. I soggetti di cui al  comma  1  devono  possedere  i  seguenti
requisiti: 
      a) avere sede legale  o  unita'  in  cui  viene  realizzato  il
progetto,  attiva  nel  territorio  regionale,  fatto  salvo   quanto
previsto dal comma 4; 
      b) essere regolarmente  costituiti  ed  iscritti  nel  registro
delle imprese fatto salvo quanto previsto dal comma 4. 
    Le imprese non aventi sede nel territorio italiano devono  essere
costituite secondo le norme di diritto civile e  commerciale  vigenti
nello Stato di residenza  e  iscritte  nel  relativo  registro  delle
imprese; 
    3. I soggetti  devono  possedere  inoltre  i  seguenti  requisiti
attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: 
      a) non essere impresa in difficolta', come  definita  dall'art.
2, comma 1, lettera p), nel caso di aiuti in esenzione ai  sensi  del
regolamento (UE) 651/2014; 
      b)  non  trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o   fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo ed  ogni  altra  procedura
concorsuale prevista dalla legge, ne' avere in corso un  procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 
      c) non essere destinatari di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300); 
      d) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione  del
contributo previste dalla  vigente  normativa  antimafia  qualora  il
contributo da concedere superi l'importo di 150.000,00 euro; 
      e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; 
      f) possedere un'adeguata capacita' economica  finanziaria  come
definita nell'avviso; 
      g) nel caso  di  esercizi  pubblici  e  commerciali,  non  aver
installato nei relativi locali di attivita' apparecchi per  il  gioco
lecito. 
    4. Qualora all'atto della presentazione della  domanda  l'impresa
non  abbia  la  sede  o  un'unita'  sul  territorio   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia, l'apertura in regione della sede o dell'unita'
operativa, da registrarsi  presso  il  registro  delle  imprese  deve
intervenire prima dell'avvio del progetto e  deve  essere  comunicata
all'Amministrazione regionale. In caso contrario  il  contributo  non
viene concesso o viene revocato. 
    5.  La  variazione  della   dimensione   aziendale   dell'impresa
beneficiaria,  successiva  alla  concessione  del   contributo,   non
comporta la rideterminazione del contributo  concesso.  L'impresa  si
impegna  a  comunicare  l'eventuale   variazione   della   dimensione
aziendale  intervenuta  tra  la  presentazione  della  domanda  e  la
comunicazione della concessione del contributo. 
    6. Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attivita'
esterna, fatte salve le societa' consortili,  o  una  rete  d'impresa
avente soggettivita' giuridica (rete soggetto),  almeno  il  75%  dei
componenti  dell'aggregazione  deve  avere  una  sede  operativa  nel
territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere  natura
di soggetto privato. 
 
                               Art. 4. 
 
            Regime di aiuto e programmazione comunitaria 
 
    1. I contributi per i progetti di ricerca industriale e  sviluppo
sperimentale (di seguito:  progetti  di  ricerca  e  sviluppo)  e  di
innovazione di processo e dell'organizzazione (di seguito progetti di
innovazione) di cui ai capi II e III sono concessi  nel  rispetto  di
quanto previsto dal regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014. 
    2.  I  contributi  per  i  progetti  di  industrializzazione  dei
risultati  della  ricerca  industriale,   sviluppo   sperimentale   e
innovazione (di seguito: progetti di industrializzazione) cui al capo
IV sono concessi: 
      a) alle PMI nel rispetto di  quanto  previsto  dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data
24 dicembre 2013 oppure dal regolamento (UE) n.  651/2014;  l'impresa
esprime l'opzione del regime da applicarsi in sede  di  presentazione
della domanda di contributo e tale opzione non puo' essere modificata
successivamente; 
      b) alle grandi imprese in regime «de minimis» nel  rispetto  di
quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013. 
    3. I contributi per le iniziative di  brevettazione  di  prodotti
propri e di acquisizione  di  marchi,  di  brevetti,  di  diritti  di
utilizzo, di licenze,  di  know-how  e  di  conoscenze  tecniche  non
brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo  produttivo  o
ai prodotti di cui al capo V sono concessi  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. 
    4. In attuazione dell'art. 6, comma 2 della  legge  regionale  n.
3/2021 le disposizioni del presente regolamento trovano  applicazione
anche in caso di emanazione di bandi per la concessione di contributi
per    attivita'    di    ricerca,    sviluppo,     innovazione     e
industrializzazione, emanati  nel  quadro  della  programmazione  dei
fondi  strutturali  comunitari,  con  l'osservanza  delle  condizioni
previste dalla  normativa  relativa  al  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale. 
    5. Nel rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti  di
Stato, nonche',  in  caso  di  cofinanziamento  a  valere  sui  fondi
europei,  nel  rispetto  della  normativa  europea   che   disciplina
l'utilizzo di tali fondi e' fatta salva la possibilita' di  prevedere
nei bandi e negli avvisi  le  necessarie  integrazioni,  modifiche  o
deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento. 
 
                               Art. 5. 
 
                           Settori esclusi 
 
    1. Per i progetti di industrializzazione, ai sensi dell'art.  13,
paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE)  n.  651/2014  sono
esclusi dagli aiuti a finalita' regionale di cui all'art. 15, comma 5
le imprese appartenenti ai settori siderurgico,  del  carbone,  della
costruzione navale, delle fibre sintetiche e al settore dei trasporti
e delle relative infrastrutture, nonche' a favore della produzione  e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. 
 
                               Art. 6. 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art.  1  del
presente  regolamento,  non  sono  cumulabili  con  altri   incentivi
pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «de minimis»,  ottenuti
per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 
    2. In deroga a quanto disposto dal comma  1,  i  contributi  sono
cumulabili con aiuti di Stato o «de minimis» concessi sotto forma  di
garanzia, a condizione che  tale  cumulo  non  porti  al  superamento
dell'intensita' massima di aiuto di cui al regolamento (UE)  651/2014
e regolamento (UE) n. 1407/2013 e comunque nel limite  massimo  della
spesa sostenuta. Nel caso sia superata l'intensita' massima di  aiuto
si procede alla rideterminazione del contributo. 
    3. E' consentito  il  concorso  con  misure  agevolative  fiscali
aventi carattere di generalita' ed uniformita' non costituenti  aiuti
di Stato. 
 
                               CAPO II 
 
       Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
 
                               Art. 7. 
 
                        Progetti ammissibili 
 
    1 Ai sensi dell'art. 22 della  legge  regionale  n.  3/2015  sono
finanziabili  progetti  di  ricerca   industriale   e   di   sviluppo
sperimentale  specificatamente  attinenti  e  rivolti  alle  aree  di
specializzazione e coerenti con le relative traiettorie  di  sviluppo
della Strategia per la specializzazione  intelligente  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia,  realizzati  nelle  sedi  o  unita'  operative
localizzate  nel  territorio  regionale  in  cui  l'impresa  realizza
abitualmente attivita'  di  produzione  di  beni  o  servizi  e  sono
stabilmente collocati il personale e  le  attrezzature  che  verranno
utilizzate per la realizzazione del progetto. 
    2. Sono finanziabili progetti classificabili  dal  livello  2  al
livello 8 delle TRL, come definite all'art. 2, comma 1,  lettera  r),
nonche' nel livello 9 nei limiti di quanto previsto dalla definizione
di sviluppo sperimentale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 
    3.  I  progetti  sono  realizzati  secondo  una  delle   seguenti
modalita': 
      a)  collaborazione  effettiva  tra  imprese  indipendenti,  che
presentano domanda di contributo a valere sul  presente  regolamento,
di cui almeno una e' PMI e nessuna sostiene singolarmente oltre il 70
per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile
del progetto, di seguito denominato «progetto congiunto», nell'ambito
del quale si collocano i singoli interventi dei partner; 
      b) collaborazione con  enti  di  ricerca,  che  partecipano  al
progetto in virtu' di un contratto di  ricerca,  il  cui  valore  sia
almeno pari al 5 per cento della spesa  complessiva  ammissibile  del
progetto; 
      c)  collaborazione  con  altri  soggetti  esterni  all'impresa,
indipendenti dalla stessa, che partecipano al progetto  in  forma  di
consulenze di ricerca e/o sviluppo contrattualizzate, il  cui  valore
sia almeno pari al 15 per cento della spesa  complessiva  ammissibile
del progetto. 
    4. Le mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del
progetto e le  lavorazioni  necessarie  all'attivita'  di  ricerca  e
sviluppo, tra cui la costruzione dei  prototipi,  l'effettuazione  di
test e prove, i servizi propedeutici  alla  brevettazione,  non  sono
considerate collaborazione di cui al comma 3, lettere b) e c). 
 
                               Art. 8. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente  legate
alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute  nell'arco  di
durata del progetto, come precisato all'art. 26, fatte salve le spese
per la certificazione di cui all'art. 30. 
    2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: 
      a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
      b) strumenti e  attrezzature  specifiche,  nuove  di  fabbrica,
strettamente correlate alla realizzazione  del  progetto,  in  misura
pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo  di  effettivo
utilizzo nell'ambito  del  progetto,  nel  limite  delle  percentuali
fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso in  cui  le  attrezzature
non siano soggette ad  ammortamento,  sono  imputabili  per  l'intero
costo. I beni  possono  essere  anche  acquisiti  tramite  leasing  o
noleggio; 
      c) consulenze qualificate per attivita' tecnico-scientifiche di
ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e
similari, alle normali condizioni  di  mercato,  affidati  attraverso
contratto a: 
        1) enti di  ricerca,  come  definiti  all'art.  2,  comma  1,
lettera m); 
        2) altri soggetti  esterni  all'impresa,  indipendenti  dalla
stessa,  in  possesso  di  adeguate  e  documentate   competenze   ed
esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate; 
      d) prestazioni e servizi necessari all'attivita' di  ricerca  e
sviluppo e non direttamente imputabili alla realizzazione  fisica  di
prototipi, acquisiti da fonti  esterne  alle  normali  condizioni  di
mercato,  tra  cui  l'effettuazione  di  test  e  prove,  i   servizi
propedeutici alla brevettazione nonche', entro il limite  massimo  di
euro 2.500,00, le attivita' di  certificazione  della  spesa  di  cui
all'art. 30; 
      e) beni immateriali, quali costi per  l'acquisto  di  brevetti,
know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per
il progetto e acquisiti  o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne
indipendenti alle normali condizioni di mercato, in  misura  pari  al
valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo  utilizzo
nell'ambito  del  progetto,  nel  limite  delle  percentuali  fiscali
ordinarie di ammortamento. Nel caso i  beni  non  siano  soggetti  ad
ammortamento, sono imputabili per  l'intero  costo.  I  beni  possono
essere acquisiti anche tramite leasing o noleggio; 
      f)  realizzazione  prototipi,  quali  costi  per   prestazioni,
lavorazioni e materiali,  inclusi  componenti,  semilavorati  e  loro
lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle  normali  condizioni  di
mercato, per la realizzazione fisica di prototipi,  dimostratori  e/o
impianti pilota; 
    I costi relativi ai prototipi  di  elevato  valore  sono  ammessi
parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale
variabile dal 30% al 70%  della  spesa  sostenuta,  in  funzione  del
possibile utilizzo pluriennale o commercializzazione e/o  del  valore
residuo degli stessi a conclusione del progetto; 
      g) materiali di consumo, direttamente imputabili al progetto  e
non relativi alla realizzazione di prototipi; 
      h) spese generali supplementari di  gestione,  derivanti  dalla
realizzazione del progetto. 
    3. I criteri per la  determinazione  e  la  documentazione  delle
spese ammissibili di cui al comma  2  sono  riportati  nell'avviso  e
devono essere rispettati pena l'inammissibilita' delle stesse. 
    4. Non sono considerate ammissibili le spese  diverse  da  quelle
indicate  nel  presente  articolo;  nell'avviso  sono   indicate   le
tipologie di spese non ammissibili. 
 
                               Art. 9. 
 
       Limiti di spesa, di contributo e intensita' dell'aiuto 
 
    1. Limite minimo di spesa ammissibile del progetto  per  ciascuna
impresa e' determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel
seguente modo: 
      a) piccola impresa: 50.000,00; 
      b) media impresa: 200.000,00; 
      c) grande impresa: 350.000,00. 
    2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa
e' di 1.000.000,00 di euro. 
    3. L'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili e' la
seguente: 
      a) micro e piccola impresa: 65% per la ricerca  e  40%  per  lo
sviluppo; 
      b)  micro  e  piccola  impresa  che  realizza  il  progetto  in
collaborazione effettiva con altre imprese,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 3, lettera a): 75% per la ricerca e 55% per lo sviluppo; 
      c) media impresa: 55% per la ricerca e 30% per lo sviluppo; 
      d) media impresa che realizza  il  progetto  in  collaborazione
effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 7, comma  3,  lettera
a): 70% per la ricerca e 45% per lo sviluppo; 
      e) grande impresa: 45% per la ricerca e 20% per lo sviluppo; 
      f) grande impresa che realizza il  progetto  in  collaborazione
effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 7, comma  3,  lettera
a): 60% per la ricerca e 35% per lo sviluppo. 
 
                              CAPO III 
 
      Progetti di innovazione di processo e dell'organizzazione 
 
                              Art. 10. 
 
                        Progetti ammissibili 
 
    1 Ai sensi dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  3/2015  sono
finanziabili progetti finalizzati  all'innovazione  di  processo  e/o
dell'organizzazione   dell'impresa    richiedente    specificatamente
attinenti e rivolti alle aree di specializzazione e coerenti  con  le
relative   traiettorie   di   sviluppo   della   Strategia   per   la
specializzazione intelligente della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
realizzati nelle sedi o unita' operative localizzate  nel  territorio
regionale  in  cui  l'impresa  realizza  abitualmente  attivita'   di
produzione  di  beni  o  servizi  e  sono  stabilmente  collocati  il
personale  e  le  attrezzature  che  verranno   utilizzate   per   la
realizzazione  del   progetto.   Non   sono   finanziabili   progetti
finalizzati all'innovazione di prodotto destinato  a  terzi  che  non
prevedano    attivita'    di    innovazione    di    processo     e/o
dell'organizzazione. 
    2.  I  progetti  possono  essere  realizzati  secondo  una  delle
seguenti modalita': 
      a) in forma autonoma da parte di una singola PMI; 
      b)   in   forma   di   «progetto   congiunto»   realizzato   in
collaborazione tra PMI ed eventualmente grandi imprese,  indipendenti
tra loro e che operano in collaborazione come definita  dall'art.  7,
comma 3, lettera a), nell'ambito del quale ciascun  partner  realizza
il proprio «intervento» e non sostiene singolarmente oltre il 70  per
cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del
progetto e le PMI sostengono almeno il 30 per cento della stessa. 
    3. I progetti  presentati  da  grandi  imprese  sono  ammissibili
esclusivamente se realizzati in forma di  «progetto  congiunto»  come
definito al comma 2, lettera b). 
 
                              Art. 11. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente  legate
alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute  nell'arco  di
durata del progetto, come precisato all'art. 26. 
    2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: 
      a) personale impiegato nelle attivita' di innovazione; 
      b) strumenti e  attrezzature  specifiche,  nuove  di  fabbrica,
strettamente correlate alla realizzazione  del  progetto,  in  misura
pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo  di  effettivo
utilizzo nell'ambito  del  progetto,  nel  limite  delle  percentuali
fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso in  cui  le  attrezzature
non siano soggette ad  ammortamento,  sono  imputabili  per  l'intero
costo. I beni  possono  essere  anche  acquisiti  tramite  leasing  o
noleggio. 
      c) consulenze qualificate per attivita' tecnico-scientifiche di
innovazione, studi, progettazione e similari alle normali  condizioni
di mercato, affidati a: 
        1) enti di  ricerca,  come  definiti  all'art.  2,  comma  1,
lettera m); 
        2) altri soggetti esterni  all'impresa  ed  indipendenti,  in
possesso  di  adeguate   competenze   ed   esperienze   professionali
pertinenti alle consulenze commissionate; 
      d)   prestazioni   e   servizi   necessari   all'attivita'   di
innovazione, acquisite da fonti esterne alle  normali  condizioni  di
mercato,  tra  cui  l'effettuazione  di  test  e  prove,  i   servizi
propedeutici alla brevettazione; 
      e)  beni  immateriali,  quali  costi  diretti  all'acquisto  di
brevetti, know-how, diritti  di  licenza  e  software  specialistici,
utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne indipendenti alle normali condizioni di  mercato,  in  misura
pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo  di  effettivo
utilizzo nell'ambito  del  progetto,  nel  limite  delle  percentuali
fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti
ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I  beni  possono
essere acquisiti anche tramite leasing o noleggio; 
      f) materiali, quali materie prime, componenti,  semilavorati  e
loro lavorazioni  e  materiali  di  consumo  specifico,  direttamente
imputabili al progetto; 
      g) spese generali supplementari di  gestione,  derivanti  dalla
realizzazione del progetto. 
    3. I criteri per la  determinazione  e  la  documentazione  delle
spese  ammissibili  sono  riportati  nell'avviso  e   devono   essere
rispettati pena l'inammissibilita' delle stesse. 
    4. I costi relativi a prestazioni e servizi e a materiali per  la
realizzazione fisica di prototipi  e/o  impianti  pilota  di  elevato
valore   finalizzati   all'innovazione   di   processo   dell'impresa
richiedente sono ammessi parzialmente, su  indicazione  del  Comitato
tecnico, in una percentuale variabile dal  30%  al  70%  della  spesa
sostenuta, in funzione  del  possibile  utilizzo  pluriennale  o  del
valore residuo degli stessi a conclusione del progetto. 
    5. Non sono considerate ammissibili le spese  diverse  da  quelle
indicate  nel  presente  articolo;  nell'avviso  sono   indicate   le
tipologie di spese non ammissibili. 
 
                              Art. 12. 
 
       Limiti di spesa, di contributo e intensita' dell'aiuto 
 
    1. limite minimo di spesa ammissibile del progetto  per  ciascuna
impresa e' determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel
seguente modo: 
      a) piccola impresa: 30.000,00; 
      b) media impresa: 75.000,00; 
      c) grande impresa: 150.000,00. 
    2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa
e' di 150.000,00 di euro. 
    3. L'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili e' la
seguente: 
      a) micro, piccola e media impresa: 45%; 
      b) micro, piccola e media impresa che realizza il  progetto  in
collaborazione effettiva con altre imprese, ai  sensi  dell'art.  10,
comma 2, lettera b): 50%; 
      c) grande impresa che realizza il  progetto  in  collaborazione
effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 3: 15%. 
 
                               CAPO IV 
 
Progetti  di  industrializzazione   dei   risultati   della   ricerca
          industriale, sviluppo sperimentale e innovazione 
 
                              Art. 13. 
 
                        Progetti ammissibili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale  n.  3/2015,  sono
finanziabili progetti  di  industrializzazione  dei  risultati  della
ricerca, dello sviluppo sperimentale e dell'innovazione, attinenti  e
rivolti alle aree di specializzazione  e  coerenti  con  le  relative
traiettorie di  sviluppo  della  Strategia  per  la  specializzazione
intelligente  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  correlati  a
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione incentivati con le misure
indicate nell'avviso. 
    2. I progetti  di  cui  al  comma  1  devono  essere  finalizzati
all'acquisizione   di   investimenti   materiali   e/o    immateriali
specificatamente diretti allo sviluppo ed alla diversificazione della
produzione e dei servizi di uno  stabilimento,  mediante  prodotti  e
processi nuovi e aggiuntivi  o  a  una  trasformazione  radicale  del
processo produttivo di uno stabilimento esistente. Non sono  pertanto
finanziabili investimenti di mera sostituzione o di natura ordinaria. 
 
                              Art. 14. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  considerate  ammissibili  a  finanziamento   le   spese
strettamente legate  alla  realizzazione  dei  progetti  finanziabili
sostenute dal giorno successivo  alla  data  di  presentazione  della
domanda. 
    2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: 
      a) impianti  specifici,  consistenti  nei  beni  materiali  che
singolarmente  o  in  virtu'  della  loro   aggregazione   funzionale
costituiscono beni strumentali all'attivita' di impresa,  comprensivi
delle eventuali attivita' di progettazione; 
      b)  macchinari,  hardware  e  attrezzature,  comprensivi  delle
eventuali attivita' di progettazione; 
      c) mezzi mobili  strettamente  necessari  al  ciclo  produttivo
purche'   dimensionati   all'effettiva   produzione,   identificabili
singolarmente ed a servizio  esclusivo  dell'impianto  oggetto  delle
agevolazioni (sono comunque esclusi dalle  agevolazioni  i  mezzi  di
trasporto di merci e persone targati); 
      d) software e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti
e  processi  produttivi,  know-how  o  altre  forme   di   proprieta'
intellettuale, diritti di licenza di  sfruttamento  o  di  conoscenze
tecniche anche non brevettate strettamente attinenti al programma  di
industrializzazione nel rispetto delle seguenti condizioni: 
        1)  sono   utilizzati   esclusivamente   nello   stabilimento
beneficiario degli aiuti; 
        2) sono considerati ammortizzabili; 
        3) sono acquistati alle  normali  condizioni  di  mercato  da
terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; 
        4) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa  per  almeno
tre anni; 
      e) opere edili  e  di  impiantistica  generale  destinate  alla
realizzazione dell'attivita' di industrializzazione, a condizione che
l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprieta'  dell'impresa  o
che la stessa disponga di un titolo di possesso o  di  detenzione  di
durata almeno pari a quella del vincolo di  destinazione,  ovvero  di
assenso scritto del proprietario; 
      f) progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre
spese tecniche nel limite massimo del 15% degli investimenti  di  cui
alla lettera e). 
    3. I beni devono essere acquistati nuovi  di  fabbrica  e  devono
essere correlati al progetto  di  industrializzazione;  sono  ammessi
anche i relativi oneri  accessori  quali  spese  di  trasporto  e  di
installazione. 
    4.  I  beni  devono  essere  consegnati,  installati  e  messi  a
disposizione presso  la  sede  o  l'unita'  operativa  in  cui  viene
realizzato il progetto. 
    5. Le spese di cui al comma 2 non sono ammissibili  a  fronte  di
rapporti giuridici  instaurati  a  qualsiasi  titolo,  tra  societa',
persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi,  parenti
e affini fino  al  secondo  grado,  qualora  tali  rapporti  assumano
rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. 
    6. I criteri per la  determinazione  e  la  documentazione  delle
spese  ammissibili  sono  riportati  nell'avviso  e   devono   essere
rispettati pena l'inammissibilita' delle stesse. 
    7. Non sono considerate ammissibili le spese  diverse  da  quelle
indicate  nel  presente  articolo;  nell'avviso  sono   indicate   le
tipologie di spese non ammissibili. 
 
                              Art. 15. 
 
       Limiti di spesa, di contributo e intensita' dell'aiuto 
 
    1. Limite minimo di spesa ammissibile del progetto  per  ciascuna
impresa e' determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel
seguente modo: 
      a) piccola impresa: 30.000,00 
      b) media impresa: 100.000,00 
      c) grande impresa: 300.000,00 
    2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa
e' di 500.000,00 di euro nel caso in cui sia applicato il  regime  di
esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. 
    3. Nel caso di progetti  finanziati  ai  sensi  dell'art.  3  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli  aiuti  «de
minimis» concessi ad una impresa unica, non puo' superare  200.000,00
euro nell'arco di  tre  esercizi  finanziari.  L'importo  complessivo
degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica che  opera  nel
settore del trasporto di merci su strada per conto  terzi,  non  puo'
superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    L'Ufficio   competente   e'   autorizzato   a   procedere    alla
rimodulazione del contributo «de minimis» in fase di concessione,  al
fine di evitare il superamento dei massimali. 
    4. L'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili e' la
seguente: 
      a) micro e piccola impresa che opti per il contributo in regime
di esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014: 20%; 
      b) media impresa che  opti  per  il  contributo  in  regime  di
esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014: 10%; 
      c) micro, piccola e media impresa che opti per il contributo in
regime «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermi
restando i limiti «de minimis» richiamati al comma 3: 35%; 
      d)  grande  impresa  in  regime  «de  minimis»  ai  sensi   del
regolamento (UE) n. 1407/2013, fermi restando i limiti  «de  minimis»
richiamati al comma 3: 35%. 
    5. Nel caso in cui l'impresa opti per il regime in esenzione,  le
intensita' di aiuto previste dal  comma  4,  sono  aumentate  per  le
imprese beneficiarie localizzate nelle aree 107.3.c) del Trattato sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  secondo  l'intensita'  previste
nella Carta degli Aiuti di Stato a finalita' regionale della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia.  Le  Aree   107.3.c)   e   le   maggiorazioni
dell'intensita' sono indicate nell'avviso. 
    6. Nel caso di aiuti a finalita' regionale di  cui  al  comma  5,
l'impresa non deve aver  effettuato  una  delocalizzazione  verso  lo
stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento  per  il  quale  e'
richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto  e  si
impegna  a  non  farlo  nei  due  anni  successivi  al  completamento
dell'investimento iniziale per il quale e' richiesto l'aiuto. 
 
                               CAPO V 
 
Brevettazione di prodotti propri e acquisizione di brevetti, marchi e
                              know-how 
 
                              Art. 16. 
 
                       Iniziative ammissibili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 22-bis della legge regionale n. 3/2015 sono
agevolabili le seguenti iniziative: 
      a) brevettazione di prodotti propri; 
      b)  l'acquisizione  di  marchi,  di  brevetti,  di  diritti  di
utilizzo, di licenze,  di  know-how  e  di  conoscenze  tecniche  non
brevettate relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo  o
ai  prodotti  (di  seguito:  acquisizione  di   brevetti   e   attivi
immateriali). 
    2. Le iniziative di cui al comma  1  devono  essere  attinenti  e
rivolte alle aree di specializzazione  e  coerenti  con  le  relative
traiettorie di  sviluppo  della  Strategia  per  la  specializzazione
intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
                              Art. 17. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Per la brevettazione  di  prodotti  propri,  sono  considerate
ammissibili a finanziamento le spese  dirette  all'ottenimento,  alla
convalida ed alla difesa di brevetti sostenute dal giorno  successivo
alla data di presentazione della domanda. 
    2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: 
      a) costi per ricerche  di  anteriorita'  e/o  novita'  riferite
all'oggetto delle domande di brevetto e di registrazione. 
      b) le spese da sostenere prima della concessione  del  diritto,
connesse  alla  preparazione,  presentazione  e   trattamento   della
domanda, comprese le tasse di deposito e i diritti camerali,  nonche'
le spese per il rinnovo della domanda  prima  della  concessione  del
diritto; 
      c) le spese per la traduzione e altre  spese  da  sostenere  al
fine di ottenere la concessione o il riconoscimento  del  diritto  in
ambito nazionale, europeo ed internazionale; 
      d) le spese da sostenere per difendere la validita' del diritto
nel quadro ufficiale del trattamento della  domanda  e  di  eventuali
procedimenti di opposizione, anche se sostenute dopo  la  concessione
del diritto. 
    3. Non sono ammissibili i  costi  periodici  di  mantenimento  di
brevetti gia' in essere. 
    4. Per l'acquisizione di brevetti e di  attivi  immateriali  sono
considerate ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla
data di presentazione della domanda. 
    5. Le spese di cui ai commi 2 e 4 non sono ammissibili  a  fronte
di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi  titolo,  tra  societa',
persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi,  parenti
e affini fino  al  secondo  grado,  qualora  tali  rapporti  assumano
rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. 
    6. I criteri per la  determinazione  e  la  documentazione  delle
spese ammissibili di cui ai commi 2 e 4 sono riportati nell'avviso  e
devono essere rispettati pena l'inammissibilita' delle stesse. 
    7. Non sono considerate ammissibili le spese  diverse  da  quelle
indicate  nel  presente  articolo;  nell'avviso  sono   indicate   le
tipologie di spese non ammissibili. 
 
                              Art. 18. 
 
       Limiti di spesa, di contributo e intensita' dell'aiuto 
 
    1. Il limite minimo di spesa ammissibile per la brevettazione  di
prodotti propri e per l'acquisizione di brevetti e attivi immateriali
e' di 5.000 euro. 
    2. Il contributo massimo per la brevettazione di prodotti  propri
e per l'acquisizione di brevetti e attivi immateriali  e'  di  50.000
euro. 
    3. L'intensita' di aiuto applicabile alle  spese  ammissibili  e'
del 50%. 
    4. Ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
l'importo complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  concessi  ad  una
impresa unica, non puo' superare 200.000,00  euro  nell'arco  di  tre
esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti  «de  minimis»
concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del  trasporto  di
merci su strada per conto terzi, non puo'  superare  100.000,00  euro
nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari.  L'Ufficio  competente   e'
autorizzato  a  procedere  alla  rimodulazione  del  contributo   «de
minimis» in fase di concessione, al fine di  evitare  il  superamento
dei massimali. 
 
                               CAPO VI 
 
                    Avviso e procedure valutative 
 
                              Art. 19. 
 
                Avviso e presentazione della domanda 
 
    1. Nel caso di finanziamento con fondi regionali la presentazione
delle domande di contributo e'  preceduta,  per  ciascuna  misura  di
intervento, dall'emanazione dell'avviso, approvato con  deliberazione
della Giunta regionale. 
    2. L'avviso dispone, in particolare: 
      a) le modalita' e i termini per la presentazione della  domanda
e la documentazione da allegare alla stessa; 
      b) le risorse finanziarie assegnate nel bilancio regionale; 
      c)  i   criteri   per   la   determinazione   della   capacita'
economico-finanziaria; 
      d) i criteri per la determinazione e  la  documentazione  delle
spese; 
      e) la specificazione delle spese non ammissibili; 
      f) i criteri e le  modalita'  per  richiedere  e  concedere  la
proroga dei termini di avvio e di conclusione del progetto; 
      g)  le  modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  della
rendicontazione e la documentazione da allegare alla stessa  e  delle
relative proroghe; 
      h) il termine finale  decorso  il  quale  l'Ufficio  competente
procede  al  non  accoglimento  delle  domande  di   contributo   per
insufficiente disponibilita' finanziaria. 
    3. Per i progetti di ricerca e sviluppo l'avviso dispone inoltre: 
      a) i criteri e le modalita' di valutazione per la preselezione; 
      b) i criteri di valutazione per la graduatoria,  da  verificare
in sede di domanda e di rendicontazione, il punteggio minimo  per  la
finanziabilita' del  progetto  e  la  soglia  minima  di  valutazione
relativamente ad alcuni specifici criteri; 
      c)  le  modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  della
certificazione della spesa; 
    4.  Per  i  progetti  di  innovazione  e  di  industrializzazione
l'avviso dispone inoltre le procedure ed i criteri di valutazione per
l'attribuzione  del  punteggio  minimo  per  la  finanziabilita'  del
progetto; 
    5. Per le iniziative di  industrializzazione  l'avviso  specifica
inoltre: 
      a) le misure incentivanti rispetto alle quali l'impresa  ha  in
corso  o  concluso  progetti   di   ricerca   industriale,   sviluppo
sperimentale e innovazione gia' finanziati. 
      b) le Aree 107.3.c) e le maggiorazioni dell'intensita' previste
per i progetti localizzati in tali aree. 
    6. La domanda e' predisposta e presentata alla Direzione centrale
attivita'   produttive   -   Servizio   industria    e    artigianato
esclusivamente  per  via  telematica  tramite  il   sistema   on-line
dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it  nelle  sezioni
relative al regolamento, secondo le modalita' riportate nell'avviso e
nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della
documentazione attraverso il sistema on-line. 
    7.  Per  ciascun  avviso  e'  presentata  una  sola  domanda   di
contributo. 
    8. L'avviso e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione
e sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento. 
    9. Con decreto del direttore centrale competente, da  pubblicarsi
secondo le modalita' indicate al comma 8, possono essere prorogati  i
termini per la  presentazione  delle  domande  e  disposte  eventuali
rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni  di  natura
operativa attinenti l'avviso medesimo. 
 
                              Art. 20. 
 
                        Procedure valutative 
 
    1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la  procedura  valutativa
e' svolta  secondo  le  modalita'  del  procedimento  a  graduatoria,
preceduta eventualmente da una preselezione. 
    2. Per i progetti di  innovazione  e  di  industrializzazione  la
procedura valutativa e' svolta secondo le modalita' del  procedimento
a  sportello   con   applicazione   di   un   punteggio   minimo   di
ammissibilita'. 
    3. Per le iniziative di brevettazione di  prodotti  propri  e  di
acquisizione di brevetti e attivi immateriali la procedura valutativa
e' svolta secondo le modalita' del procedimento a sportello. 
 
                              CAPO VII 
 
    Istruttoria e valutazione dei progetti di ricerca industriale 
                       e sviluppo sperimentale 
 
                              Art. 21. 
 
   Istruttoria delle domande, valutazione e selezione dei progetti 
 
    1. Qualora  il  numero  di  domande  sia  superiore  alla  soglia
stabilita nell'avviso  si  procede  alla  preselezione  delle  stesse
secondo le modalita' contenute nell'avviso medesimo. 
    2. La procedura  valutativa  a  graduatoria  si  applica  per  la
valutazione e selezione  dei  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  che
abbiano superato la preselezione di cui al comma 1. 
    3. I progetti sono oggetto delle verifiche istruttorie  volte  ad
accertare la sussistenza dei  requisiti  di  ammissibilita'  previsti
agli articoli 3, 6, 7 e 9 e i requisiti  di  valutazione  inerenti  i
criteri  per  l'attribuzione  del  punteggio  indicati   nell'avviso,
nonche'  l'ammissibilita'  delle  voci  di  spesa  preventivate.   Il
rispetto della normativa antimafia e' accertato  prima  dell'adozione
del provvedimento di concessione di  cui  all'art.  25.  I  requisiti
attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo  di
cui all'art. 35. 
    4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio
competente ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine
non superiore a quindici giorni per provvedere. Puo' essere  concessa
la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di  sette
giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima
della scadenza dello stesso. Qualora le  integrazioni  richieste  non
vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con  l'istruttoria
sulla base della documentazione agli atti. 
    5. I progetti vengono sottoposti,  su  indicazione  del  Comitato
tecnico, ad una preliminare valutazione da  parte  di  esperti  nella
materia, ai sensi dell'art. 15, comma  5  della  legge  regionale  10
novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di  innovazione,
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)  e,  successivamente,  al
parere del Comitato tecnico medesimo, che si  esprime,  tenuto  conto
della  valutazione   dell'esperto,   in   merito   all'ammissibilita'
nell'ambito delle  definizioni  di  ricerca  industriale  e  sviluppo
sperimentale e l'attinenza  alle  aree  di  specializzazione  e  alle
rispettive   traiettorie   di    sviluppo    della    Strategia    di
specializzazione  intelligente,  alla  congruita'  e  pertinenza   al
progetto delle spese, alla  classificazione  delle  spese  in  misura
totale  o  parziale  nell'ambito   delle   fattispecie   di   ricerca
industriale e sviluppo  sperimentale  e  all'adeguata  competenza  ed
esperienza professionale del personale e dei consulenti in  relazione
all'attivita' richiesta nel  progetto.  La  spesa  preventivata  puo'
essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza  di  adeguata
illustrazione  della  pertinenza  al  progetto,  della  modalita'  di
determinazione       della       medesima        nonche'        della
competenza/professionalita'  dei  soggetti  coinvolti.   Qualora   la
rideterminazione  della  spesa  relativa  ad  un  progetto  congiunto
comporti il venir meno delle proporzioni di  ammissibilita'  previste
all'art. 7, comma 3, lettera a), la spesa relativa ai  partner  viene
rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilita'. 
    6. Il Comitato tecnico valuta  altresi'  il  merito  tecnico  dei
progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione
e valutazione indicati nell'avviso. Nel caso di  progetti  congiunti,
il punteggio viene  attribuito  al  progetto  complessivo  e  non  ai
singoli interventi. 
    7. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al
comma 6 i progetti che raggiungono: 
      a) la soglia minima di valutazione relativamente agli specifici
criteri indicati nell'avviso; 
      b) il punteggio minimo riportato nell'avviso; 
    8. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica  dei  progetti
ammissibili ai sensi del comma 6 viene sommato il punteggio  ottenuto
dalla  verifica  amministrativa   dei   criteri   legati   all'ambito
soggettivo del  proponente,  indicati  nell'avviso,  dando  luogo  al
punteggio complessivo del progetto in base al quale lo  stesso  viene
collocato in graduatoria. 
    9. Nel caso di progetti congiunti, al  punteggio  ottenuto  dalla
valutazione tecnica ai sensi del comma 6 viene sommato  il  punteggio
risultante dalla media dei  punteggi  attribuiti  ai  criteri  legati
all'ambito soggettivo  dei  singoli  partner,  arrotondato  al  primo
numero decimale inferiore, qualora  la  seconda  cifra  decimale  sia
inferiore a 5, e al  primo  numero  decimale  superiore,  qualora  la
seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5. 
    10. Non sono  sanabili  e  determinano  l'inammissibilita'  della
domanda: 
      a)  l'assenza  delle  relazioni  sintetica  e  dettagliata  del
progetto nonche' del quadro di spesa dettagliato; 
      b) la presentazione della relazione tecnica del progetto  priva
degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire  la
valutazione  del  progetto  da  parte  del  Comitato  tecnico,  fatta
eccezione per chiarimenti su  singoli  e  specifici  aspetti  tecnici
richiesti dal Comitato medesimo; 
      c) il mancato raggiungimento del punteggio  minimo  di  cui  al
comma 7, lettera a) e b). 
    11. La domanda per accedere agli incentivi  non  e'  accolta  nei
seguenti casi: 
      a) l'impresa ha gia' presentato una domanda di  contributo  sul
medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7; 
      b) la domanda non e'  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa; 
      c) per esito negativo delle verifiche  istruttorie  di  cui  al
comma 2; 
      d) non e' allegata la documentazione obbligatoria  prevista  al
comma 10, lettera a); 
      e) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi
5, 6 e 7 o qualora la relazione tecnica del progetto sia priva  degli
elementi di completezza  e  dettaglio,  tali  da  non  consentire  la
valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, come previsto
al comma 10, lettera b); 
      f) per rinuncia da parte dell'impresa; 
      g) per insufficiente disponibilita' finanziaria. 
    12.  L'Ufficio  competente,  prima  della  formale  adozione  del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda,  ad  eccezione  dei
casi di rinuncia e di insufficiente disponibilita' finanziaria. 
 
                              Art. 22. 
 
                Graduatoria dei progetti ammissibili 
 
    1.  La  graduatoria  viene  stilata  sulla  base  del   punteggio
complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. 
    2. A  parita'  di  punteggio,  viene  data  priorita'  all'ordine
cronologico di presentazione  delle  domande,  attestato  dal  numero
progressivo di protocollo,  assegnato  nel  rispetto  dell'ordine  di
inoltro telematico tramite il sistema on-line. 
    3. La graduatoria e' approvata con decreto del Direttore centrale
competente,  unitamente  all'elenco  delle  domande  non  ammesse,  e
pubblicata sul B.U.R. e sul  sito  www.regione.fvg.it  nelle  sezioni
dedicate al  regolamento.  Con  medesimo  provvedimento  e'  disposta
l'assegnazione  delle  risorse,  nei  limiti   della   disponibilita'
indicata  nell'avviso,   ai   progetti   meglio   classificatisi   in
graduatoria. L'Ufficio competente comunica alle  imprese  interessate
l'ammissione o la non ammissione a finanziamento. 
    4. Qualora le risorse disponibili non  consentano  di  finanziare
integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato  in  graduatoria,
ne e' disposto il finanziamento parziale, nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  con  riserva  di  integrazione  con  eventuali  risorse
sopravvenute. 
    5. Nel caso  le  risorse  disponibili  non  siano  sufficienti  a
finanziare integralmente tutte le domande  relative  ad  un  progetto
congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del
progetto  congiunto  sulla  base  della  spesa  ammessa  per  ciascun
intervento. 
    6. Qualora non tutti i  progetti  ammessi  in  graduatoria  siano
finanziabili per insufficiente disponibilita' di risorse  finanziarie
e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Ufficio
competente procede allo scorrimento della  graduatoria  riavviando  i
termini  del  procedimento  per  la  concessione  del  contributo   a
decorrere  dalla  data  dalla  data  di  aggiornamento  del  Bilancio
finanziario gestionale. 
    7. Il mancato finanziamento delle domande ammesse in  graduatoria
entro il termine stabilito  nell'avviso,  a  causa  di  insufficienti
risorse finanziarie, e' tempestivamente comunicato all'impresa. 
 
                              CAPO VIII 
 
        Istruttoria e valutazione dei progetti di innovazione 
                      e di industrializzazione 
 
                              Art. 23. 
 
   Istruttoria delle domande, selezione e valutazione dei progetti 
 
    1.  La  procedura   a   sportello   con   punteggio   minimo   di
ammissibilita'  si  applica  per  la  valutazione  dei  progetti   di
innovazione e per i progetti  di  industrializzazione.  L'istruttoria
delle domande e la concessione del contributo sono effettuati secondo
l'ordine cronologico di presentazione e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse disponibili. 
    2. I progetti, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte  ad
accertare la sussistenza dei  requisiti  di  ammissibilita'  previsti
agli articoli 3, 6, 10, 12, 13 e 15  e  i  requisiti  di  valutazione
inerenti i criteri per l'attribuzione del punteggio  minimo  indicati
nell'avviso,   nonche'   l'ammissibilita'   delle   voci   di   spesa
preventivate. Il rispetto  della  normativa  antimafia  e'  accertato
prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui  all'art.
25. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono  oggetto
di controllo di cui all'art. 35. 
    3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio
competente ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine
non superiore a quindici giorni per provvedere. Puo' essere  concessa
la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di  sette
giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima
della scadenza dello stesso. Qualora le  integrazioni  richieste  non
vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con  l'istruttoria
sulla base della documentazione agli atti. 
    4. I progetti vengono sottoposti al parere del  Comitato  tecnico
che ne  valuta  l'ammissibilita'  nell'ambito  delle  definizioni  di
innovazione    di    processo    e    dell'organizzazione    e     di
industrializzazione dei risultati  della  ricerca,  l'attinenza  alle
aree di specializzazione e alle rispettive  traiettorie  di  sviluppo
della Strategia di specializzazione intelligente e  la  congruita'  e
pertinenza al progetto delle spese. La spesa preventivata puo' essere
rideterminata  o  non  ammessa  in  assenza  o  carenza  di  adeguata
illustrazione  della  pertinenza  al  progetto,  della  modalita'  di
determinazione       della       medesima        nonche'        della
competenza/professionalita' dei soggetti coinvolti. Per i progetti di
innovazione, qualora la rideterminazione della spesa relativa  ad  un
progetto congiunto  comporti  il  venir  meno  delle  proporzioni  di
ammissibilita' previste all'art. 10, comma 2, lettera  b),  la  spesa
relativa ai partner viene rideterminata entro le suddette proporzioni
di ammissibilita'. 
    5. Il Comitato tecnico valuta  altresi'  il  merito  tecnico  dei
progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione
e valutazione indicati nell'avviso. Nel caso di progetti congiunti di
innovazione, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo  e
non ai singoli interventi. 
    6. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al
comma 5, i progetti che raggiungono  il  punteggio  minimo  riportato
nell'avviso. 
    7. Non  sono  sanabili  e  determinano  l'inammissibilita'  della
domanda: 
      a) l'assenza della relazione del progetto e del quadro di spesa
dettagliato; 
      b) la presentazione della relazione tecnica del progetto  priva
degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire  la
valutazione  del  progetto  da  parte  del  Comitato  tecnico,  fatta
eccezione per chiarimenti su  singoli  e  specifici  aspetti  tecnici
richiesti dal Comitato tecnico; 
      c) il mancato raggiungimento  del  punteggio  minimo  riportato
nell'avviso. 
    8. La domanda per accedere agli  incentivi  non  e'  accolta  nei
seguenti casi: 
      a) l'impresa ha gia' presentato una domanda di  contributo  sul
medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7; 
      b) la domanda non e'  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa; 
      c) per esito negativo delle verifiche  istruttorie  di  cui  al
comma 2; 
      d) non e' allagata la documentazione obbligatoria  prevista  al
comma 7, lettera a); 
      e) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi
4 e 5 o qualora la relazione tecnica del  progetto  sia  priva  degli
elementi di completezza  e  dettaglio,  tali  da  non  consentire  la
valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, come previsto
al comma 7, lettera b); 
      f) per mancato raggiungimento del  punteggio  minimo  riportato
nell'avviso; 
      g) per rinuncia da parte dell'impresa; 
      h) per insufficiente disponibilita' finanziaria. 
    9.  L'Ufficio  competente,  prima  della  formale  adozione   del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda,  ad  eccezione  dei
casi di rinuncia e di insufficiente disponibilita' finanziaria. 
    10. Qualora le risorse disponibili non consentano  di  finanziare
integralmente l'ultimo progetto,  ne  e'  disposto  il  finanziamento
parziale,  con  riserva  di  integrazione   con   eventuali   risorse
sopravvenute. Per i progetti di  innovazione,  nel  caso  le  risorse
disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le
domande relative ad un progetto congiunto, le risorse sono  assegnate
proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base  della
spesa ammessa per ciascun intervento. 
    11. L'ufficio competente comunica l'impossibilita'  di  concedere
il  contributo  per  l'esaurimento  delle  risorse  stanziate.   Tale
comunicazione  interrompe  i  termini  del  procedimento.   L'ufficio
competente puo' riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla
concessione dei contributi secondo l'ordine  di  presentazione  delle
domande qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie
oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel
caso  di  assegnazione  di  ulteriori  risorse  il  termine  per   la
concessione del contributo decorre dalla data  di  aggiornamento  del
Bilancio finanziario gestionale. 
    12. Le domande che non possono essere finanziate entro il termine
stabilito nell'avviso a causa di insufficienti  risorse  finanziarie,
non vengono accolte e del mancato  accoglimento  e'  data  tempestiva
comunicazione all'impresa. 
 
                               CAPO IX 
 
Istruttoria e valutazione dei progetti di brevettazione  di  prodotti
       propri e di acquisizione di brevetti, marchi e know-how 
 
                              Art. 24. 
 
 Istruttoria delle domande, selezione e valutazione delle iniziative 
 
    1. La procedura valutativa a sportello si applica alle iniziative
di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di  brevetti  e
attivi immateriali, di cui al capo V. L'istruttoria delle  domande  e
la  concessione  dei  contributi  sono  effettuati  secondo  l'ordine
cronologico di presentazione e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili. 
    2. Le iniziative sono oggetto delle verifiche  istruttorie  volte
ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'  previsti
agli articoli 3, 6,16 e 18 nonche'  l'ammissibilita'  delle  voci  di
spesa  preventivate.  I   requisiti   attestati   con   dichiarazione
sostitutiva sono oggetto di controllo di cui all'art. 35. 
    3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio
competente ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine
non superiore a quindici giorni per provvedere. Puo' essere  concessa
la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di  sette
giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima
della scadenza dello stesso. Qualora le  integrazioni  richieste  non
vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con  l'istruttoria
sulla base della documentazione agli atti. 
    4. Le iniziative di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b)  sono
sottoposte al parere del Comitato tecnico che  accerta  il  carattere
innovativo   dei   beni   immateriali   acquisiti   per   l'attivita'
dell'impresa  richiedente  e  per  la  loro  applicazione  al   ciclo
produttivo della stessa o ai relativi prodotti. 
    5.  Il  Comitato  tecnico  valuta  altresi'   l'attinenza   delle
iniziative  alle  aree  di   specializzazione   e   alle   rispettive
traiettorie  di  sviluppo   della   Strategia   di   specializzazione
intelligente. 
    6. La domanda per accedere agli  incentivi  non  e'  accolta  nei
seguenti casi: 
      a) l'impresa ha gia' presentato una domanda di  contributo  sul
medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7; 
      b) la domanda non e'  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa; 
      c) per esito negativo delle verifiche  istruttorie  di  cui  al
comma 2; 
      d) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi
4 e 5; 
      e) per rinuncia da parte dell'impresa; 
      f) per insufficiente disponibilita' finanziaria. 
    7.  L'Ufficio  competente,  prima  della  formale  adozione   del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda,  ad  eccezione  dei
casi di rinuncia e di insufficiente disponibilita' finanziaria. 
    8. Qualora le risorse disponibili non  consentano  di  finanziare
integralmente l'ultimo progetto,  ne  e'  disposto  il  finanziamento
parziale,  con  riserva  di  integrazione   con   eventuali   risorse
sopravvenute. 
    9. L'ufficio competente comunica l'impossibilita' di concedere il
contributo  per   l'esaurimento   delle   risorse   stanziate.   Tale
comunicazione  interrompe  i  termini  del  procedimento.   L'ufficio
competente puo' riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla
concessione dei contributi secondo l'ordine  di  presentazione  delle
domande qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie
oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel
caso  di  assegnazione  di  ulteriori  risorse  il  termine  per   la
concessione del contributo decorre dalla data  di  aggiornamento  del
Bilancio finanziario gestionale. 
    10. Le domande che non possono essere finanziate entro il termine
stabilito nell'avviso a causa di insufficienti  risorse  finanziarie,
non vengono accolte e del mancato  accoglimento  e'  data  tempestiva
comunicazione all'impresa. 
 
                               CAPO X 
 
                     Concessione del contributo 
 
                              Art. 25. 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. L'approvazione del progetto e la conseguente  concessione  del
contributo sono subordinati alla sussistenza di tutti  i  presupposti
di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento
ed all'esito favorevole dell'istruttoria prevista agli  articoli  21,
23 e 24. 
    2. Fatti salvi i casi di non accoglimento di cui agli articoli 21
comma 11, 23 comma 8 e 24 comma 6 il contributo non e' concesso: 
      a) in  assenza  dei  requisiti  del  rispetto  della  normativa
antimafia di cui all'art. 3, comma 3, lettera d); 
      b) nei procedimenti a graduatoria di cui al  capo  II,  qualora
non sia pervenuta la dichiarazione  di  avvio  del  progetto  di  cui
all'art. 26, comma 4 entro i termini previsti; 
    3. Per i progetti di ricerca  e  sviluppo,  il  provvedimento  di
concessione e' adottato entro centottanta giorni dal  termine  finale
per la presentazione delle domande. 
    4.  Per  i  progetti  di  innovazione  e  per   i   progetti   di
industrializzazione il provvedimento di concessione e' adottato entro
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 
    5. Per le iniziative di brevettazione di  prodotti  propri  e  di
acquisizione di brevetti e attivi  immateriali  il  provvedimento  di
concessione  e'  adottato  entro  novanta  giorni   dalla   data   di
presentazione della domanda. 
    6. I termini del procedimento possono  essere  sospesi  nei  casi
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi). 
    7. L'Ufficio competente comunica tempestivamente  l'ammissione  o
non ammissione al contributo; ai soggetti beneficiari e' trasmesso il
provvedimento di concessione del contributo nel quale sono stabiliti,
in particolare, gli obblighi dei beneficiari, i termini e  condizione
per la presentazione della rendicontazione di spesa. 
    8. Sono  pubblicati  on-line  i  dati  di  sintesi  dei  progetti
finanziati, ai sensi delle seguenti norme: 
      a) decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33  (Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni -
decreto trasparenza), art. 26, che prevede la pubblicazione sul  sito
internet della Regione dei dati relativi alla concessione; 
      b) legge  24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e  delle  politiche  dell'Unione  Europea),  art.  52,  che
prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di  Stato
dei dati relativi alla concessione. 
 
                               CAPO XI 
 
           Realizzazione e modifica dei progetti, subentro 
 
                              Art. 26. 
 
           Durata e termini di realizzazione del progetto 
 
    1. I progetti di cui ai capi II, III, IV e V sono avviati in data
successiva a quella di presentazione della domanda. 
    2. La durata massima dei progetti e' di: 
      a) ventuno mesi per i progetti di ricerca sviluppo,  decorrenti
dalla data di avvio del progetto; 
      b) diciotto mesi per  i  progetti  di  innovazione,  decorrenti
dalla data di avvio del progetto; 
      c) diciotto mesi per i progetti di industrializzazione e per le
iniziative di brevettazione di prodotti propri e di  acquisizione  di
brevetti e attivi immateriali, decorrenti dalla data  di  ricevimento
del decreto di concessione. Entro  il  medesimo  termine  le  imprese
devono presentare la rendicontazione della spesa. 
    3. I progetti di cui al comma 2, lettera a) devono essere avviati
entro e non oltre sessanta  giorni  dalla  data  della  comunicazione
dell'assegnazione   del   contributo   con    l'approvazione    della
graduatoria. I progetti di cui al comma 2, lettere  b)  e  c)  devono
essere avviati entro sessanta giorni dalla data  della  comunicazione
della  concessione  del  contributo.  In  caso  di  inosservanza  dei
suddetti termini il contributo non viene concesso  o  la  concessione
viene revocata, qualora gia' intervenuta. 
    4. Entro il medesimo termine di sessanta giorni di cui al comma 3
le imprese comunicano, utilizzando il facsimile disponibile sul  sito
http://www.regione.fvg.it : 
      a) la data di avvenuto avvio e di prevista  conclusione  per  i
progetti di cui al comma 2, lettere a) e b); 
      b) la data di avvenuto avvio per i progetti di cui al comma  2,
lettera c). 
    5. In difetto della comunicazione di cui al  comma  4,  l'Ufficio
competente assegna  all'impresa  un  ulteriore  termine  di  quindici
giorni  per  provvedere.  Qualora  il   termine   assegnato   decorra
inutilmente, il contributo non viene concesso o la concessione  viene
revocata, qualora gia' intervenuta. 
    6. I termini di avvio  e  di  conclusione  del  progetto  possono
essere prorogati secondo le modalita' indicate nell'avviso. 
    7. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della
prima delle seguenti circostanze: 
      a) nel caso di  prestazioni  fornite  dal  personale,  l'inizio
effettivo dell'attivita' legata all'iniziativa,  come  attestato  nel
diario del progetto; 
      b)  nel  caso  di  fornitura  di  beni,  la  data   dell'ordine
giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del  documento
di trasporto.  In  assenza  di  quest'ultimo,  la  data  della  prima
fattura; 
      c)  nel  caso   di   fornitura   di   servizi,   consulenze   e
collaborazioni,  la  data  del  contratto  giuridicamente  vincolante
ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. 
    8. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi
dell'ultima delle seguenti circostanze: 
      a)  nel  caso  di  prestazioni  fornite   dal   personale,   la
conclusione  effettiva  dell'attivita'  legata  all'iniziativa,  come
attestato nel diario del progetto; 
      b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura; 
      c) nel caso di fornitura di servizi,  la  data  di  conclusione
della  prestazione  specificata  nel   contratto   ovvero   la   data
dell'ultima fattura. 
 
                              Art. 27. 
 
     Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo 
 
    1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al
preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto  tecnico  che
per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi. 
    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui
l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto  approvato,
il soggetto beneficiario ne da' tempestiva e  motivata  comunicazione
all'Ufficio   competente,   che   provvede   alla   valutazione    ed
all'eventuale approvazione delle variazioni  entro  60  giorni  dalla
comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne  sia
rilevata l'opportunita' o sussistano dubbi circa la  conformita'  tra
il progetto ammesso e la variazione proposta.  Non  sono  ammissibili
richieste  di  variazione  del  progetto   presentate   prima   della
concessione del contributo. 
    3. L'Ufficio competente si riserva in ogni caso  di  valutare  in
sede di rendicontazione  l'ammissibilita'  delle  modifiche  e  delle
variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva
e  organica   del   medesimo,   consentita   dalla   verifica   della
documentazione  finale  di  spesa  nonche'  della  relazione   finale
sull'attivita' svolta, previa valutazione del Comitato tecnico. 
    4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2,  qualora  in
sede di rendicontazione sia accertata la  rilevante  difformita'  tra
l'iniziativa  effettivamente  realizzata  e  il  progetto  approvato,
sentito il parere del Comitato tecnico, il contributo concesso  viene
rideterminato o revocato. 
    5. Per i progetti di ricerca e sviluppo  non  e'  ammissibile  un
aumento  di  spesa  del  personale  rispetto  al  costo   ammesso   a
contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai  fini
della realizzazione del  progetto,  motivate  dettagliatamente  nella
comunicazione  di  variazione  del   progetto   o   nella   relazione
illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa. 
    6. Le variazioni  al  progetto  non  determinano  in  alcun  caso
l'aumento  del  contributo  concesso  per  l'intervento  ne',  per  i
progetti  di  ricerca  e  sviluppo,   della   quota   di   contributo
riconosciuta specificamente per l'attivita' di ricerca industriale  e
per l'attivita' di sviluppo sperimentale. 
    7. Le variazioni non devono comportare una riduzione della  spesa
ammessa rispetto al preventivo approvato superiore al  60  per  cento
per le PMI e al 40 per cento per le grandi imprese,  pena  la  revoca
della concessione del contributo. 
    8. Le variazioni non devono  altresi'  comportare  una  riduzione
della spesa ammessa superiore al 40  per  cento  rispetto  ai  limiti
minimi previsti all'art. 9 comma 1, 12 comma 1, 15 comma 1 e 18 comma
1, pena la revoca della concessione del contributo. 
    9. Per i progetti di  ricerca  e  sviluppo  e  di  innovazione  i
prototipi realizzati devono rimanere di proprieta'  del  beneficiario
ed essere  conservati  sul  territorio  regionale  fino  all'adozione
dell'atto di  approvazione  della  rendicontazione,  a  pena  di  non
ammissibilita' delle spese concernenti la realizzazione degli  stessi
o di revoca della concessione del contributo  qualora  le  spese  non
ammissibili non siano direttamente identificabili, sentito il  parere
del Comitato tecnico. In casi  eccezionali  e  debitamente  motivati,
l'alienazione   del   prototipo   puo'   essere   autorizzata   prima
dell'adozione del  decreto  di  approvazione  della  rendicontazione,
previ accertamenti da parte Ufficio competente. 
    10. Limitatamente ai progetti di ricerca e sviluppo: 
      a) le variazioni devono  garantire  i  requisiti  previsti  per
l'attribuzione  del  punteggio  premiale  relativo  ai   criteri   di
valutazione  specificatamente  indicati   nell'avviso;   qualora   le
variazioni non garantiscano il mantenimento dei  suddetti  requisiti,
il punteggio relativo al progetto viene rideterminato e,  qualora  lo
stesso  risulti  inferiore  a  quello  assegnato  all'ultima  impresa
utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di
valutazione indicato nell'avviso, la concessione del contributo viene
revocata; 
      b) le variazioni devono garantire in ogni caso il  mantenimento
di almeno una delle condizioni di collaborazione di cui  all'art.  7,
comma 3, pena la revoca della concessione del contributo. Qualora non
sia realizzata la  collaborazione  prevista  dal  progetto  congiunto
preventivato, secondo i  requisiti  indicati  all'art.  7,  comma  2,
lettera a) e la stessa non  sia  l'unico  criterio  collaborativo  di
ammissibilita', viene revocata  la  concessione  della  maggiorazione
dell'intensita' di aiuto prevista all'art. 9, comma 3, lettere b), d)
e f). Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione  del  progetto
in forma congiunta vengono comunque valutate dal Comitato tecnico  ai
fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3. 
    11. Limitatamente ai progetti di innovazione: 
      a) i progetti realizzati in  collaborazione  tra  PMI  che  non
rispettino i requisiti indicati all'art. 10,  comma  2,  lettera  b),
perdono la qualifica di progetto  congiunto  con  conseguente  revoca
della  concessione  della  maggiorazione  dell'intensita'  di   aiuto
prevista all'art. 12, comma 3, lettera b).  Le  variazioni  derivanti
dalla mancata attuazione del  progetto  in  forma  congiunta  vengono
comunque valutate dal Comitato tecnico ai sensi dei commi 2 e  3,  ai
fini dell'ammissibilita' del progetto  realizzato  da  PMI  in  forma
autonoma; 
      b) per le grandi imprese, le  variazioni  devono  garantire  in
ogni caso il mantenimento delle condizioni di collaborazione  di  cui
all'art. 10, comma 2, lettera b), pena la  revoca  della  concessione
del contributo. 
    12. La chiusura o il trasferimento della  sede  di  realizzazione
del  progetto  antecedente  all'approvazione  della   rendicontazione
devono  essere  preventivamente  comunicati,  al  fine  di  eventuali
controlli. 
    13. Devono essere altresi' comunicate,  fino  alla  scadenza  del
vincolo di  stabilita'  delle  operazioni  di  cui  all'art.  34,  le
variazioni  inerenti  i  dati  anagrafici  dell'impresa,  quali,   ad
esempio, la ragione  sociale/denominazione,  l'indirizzo  della  sede
legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
                              Art. 28. 
 
                  Operazioni societarie e subentro 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000,  in
caso di variazioni soggettive dei  beneficiari  anche  a  seguito  di
conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o  erogati  possono
essere,  rispettivamente,  concessi   o   confermati   in   capo   al
subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni: 
      a) il subentrante  e'  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi
previsti per l'accesso all'incentivo; 
      b) e' verificata la  prosecuzione  dell'attivita'  in  capo  al
subentrante; 
      c)  e'  mantenuta,  anche   parzialmente,   l'occupazione   dei
lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; 
      d) il subentrante si impegna a  rispettare  gli  obblighi  e  i
vincoli di cui agli articoli 33 e 34. 
    2. La domanda di subentro deve essere presentata  tempestivamente
allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti e l'impegno alla  prosecuzione  dell'attivita'
con assunzione dei  relativi  obblighi.  La  domanda  e'  predisposta
secondo il fac-simile pubblicato sul  sito  www.regione.fvg.it  nelle
sezioni  dedicate  al  regolamento,  sottoscritta   digitalmente   ed
inoltrata mailto: per via telematica. 
    3. Qualora l'operazione societaria  intervenga  tra  la  data  di
presentazione della domanda e l'assegnazione  o  la  concessione  del
contributo, la relativa domanda di contributo e  l'eventuale  domanda
di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'art. 32-ter  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    4. Per i progetti di ricerca e  sviluppo,  nel  caso  in  cui  la
domanda   di   subentro   pervenga   nel   periodo   ricompreso   tra
l'approvazione della graduatoria e l'adozione  del  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni, l'Ufficio competente avvia nuovamente
l'iter istruttorio. 
    5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la  concessione  del
contributo, l'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in
ordine   all'eventuale   conferma   delle   agevolazioni    concesse.
L'eventuale provvedimento di conferma e' adottato entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
    6. La trasformazione della societa' ai  sensi  dell'art.  2498  e
seguenti del Codice civile con continuita'  dei  rapporti  giuridici,
che non comporti la modifica del codice fiscale  dell'impresa  e  che
intervenga tra la presentazione della domanda  di  contributo  ed  il
termine relativo al vincolo di stabilita'  delle  operazioni  di  cui
all'art.  26  e'  comunicata  tempestivamente.  L'Ufficio  competente
espleta  le  necessarie   valutazioni   inerenti   i   requisiti   di
ammissibilita'   e   puo'   richiedere    eventuale    documentazione
integrativa. 
    7. In assenza  dei  requisiti  previsti  per  il  subentro  nelle
agevolazioni, il provvedimento  di  concessione  del  contributo  non
viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi  che
ostano all'accoglimento della domanda. 
    8. In difetto della domanda  di  subentro  di  cui  al  comma  2,
l'Ufficio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al  comma
1, assegna un termine massimo di trenta giorni per  la  presentazione
della domanda. Qualora la domanda  di  subentro  non  sia  presentata
entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo  non
viene adottato o viene revocato. 
 
                              CAPO XII 
 
            Rendicontazione e liquidazione del contributo 
 
                              Art. 29. 
 
         Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria 
 
    1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella
misura massima del 70 per cento dell'importo  assegnato  o  concesso,
entro sessanta giorni dalla presentazione  della  richiesta,  redatta
secondo il fac-simile disponibile sul sito  www.regione.fvg.it  nelle
sezioni  dedicate  al  regolamento,  sottoscritta   digitalmente   ed
inoltrata per via telematica. 
    2. La liquidazione anticipata e' subordinata  alla  presentazione
di una fideiussione di importo almeno pari  alla  somma  da  erogare,
maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n.  7/2000,
prestata da banche  o  assicurazioni  o  da  intermediari  finanziari
autorizzati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi  ed  elenchi
di competenza. La  fideiussione  e'  redatta  secondo  il  fac-simile
disponibile sul sito www.regione.fvg.it  nelle  sezioni  dedicate  al
bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa
in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata. 
    3. L'intenzione di richiedere l'anticipazione viene espressa  dal
beneficiario nella domanda di contributo.  L'effettiva  richiesta  e'
presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro  nove  mesi
dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione e comunque
prima  della  data  di  conclusione  del  progetto,   pena   il   non
accoglimento della richiesta medesima. 
    4. Nel  caso  di  aiuti  concessi  in  esenzione,  ai  sensi  del
regolamento (UE) 651/2014,  la  liquidazione  dell'anticipazione  del
contributo e' subordinata alla verifica della posizione relativamente
agli ordini di recupero pendenti a seguito  di  una  decisione  della
Commissione  Europea  che  dichiara  un  precedente  aiuto   ricevuto
illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso di posizione
irregolare l'Ufficio competente  assegna  il  termine  perentorio  di
sessanta  giorni  entro  il  quale  il  beneficiario  provvede   alla
regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e  incompatibile,
pena  il  non  accoglimento  della  richiesta  di  anticipazione  del
contributo. 
    5. L'erogazione anticipata del contributo puo' essere sospesa  ai
sensi e con le modalita' di cui agli articoli 47  e  48  della  legge
regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 30. 
 
             Certificazione delle spese da rendicontare 
 
    1. La rendicontazione della spesa sostenuta per la  realizzazione
dei progetti di ricerca e sviluppo, prima di essere presentata,  deve
essere certificata da un  soggetto  scelto  dal  beneficiario  tra  i
revisori legali iscritti  all'elenco  di  revisori  legali  istituito
presso la Direzione  centrale  attivita'  produttive  e  turismo  con
decreto del Direttore centrale attivita' produttive 24 marzo 2017, n.
838 e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle  sezioni  dedicate
al bando, pena la revoca del contributo. 
    2.   Nell'avviso   sono   riportate   le   indicazioni   per   la
determinazione e  documentazione  delle  spese  e  il  dettaglio  dei
documenti da caricare sul sistema informatico on-line per consentirne
la certificazione, pena la non ammissibilita' delle stesse. 
    3. Le Linee guida inerenti l'attivita' richiesta ai certificatori
sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle pagine dedicate  al
regolamento. 
    4. La spesa sostenuta per  la  certificazione  e'  ammissibile  a
contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d). 
 
                              Art. 31. 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1. La rendicontazione e' predisposta e presentata alla  Direzione
centrale attivita' produttive, - Servizio industria e artigianato per
via telematica tramite il sistema on-line  dedicato  accessibile  dal
sito  www.regione.fvg.it  nelle  sezioni  dedicate  al   regolamento,
secondo le modalita' riportate nell'avviso  e  nelle  linee  guida  a
supporto della  predisposizione  e  dell'invio  della  documentazione
attraverso il sistema on-line. 
    2. Per i progetti di ricerca e  sviluppo  e  per  i  progetti  di
innovazione: 
      a) la rendicontazione deve essere presentata entro  il  termine
massimo di 4 mesi dalla data di conclusione del progetto; 
      b) nel caso di progetti congiunti, le distinte  rendicontazioni
di spesa sono presentate dalle imprese partner nella medesima data; 
    3. Per i progetti di industrializzazione e per le  iniziative  di
brevettazione di prodotti propri e  di  acquisizione  di  brevetti  e
attivi immateriali la rendicontazione deve essere presentata entro il
termine  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti   dalla   data   di
ricevimento del decreto di concessione. 
    4. Nel caso in cui  il  progetto  risulti  concluso  prima  della
concessione del contributo, la rendicontazione deve essere presentata
entro  il  termine  di  4  mesi  dalla   data   della   comunicazione
dell'adozione del decreto di concessione. 
    5. Le linee guida di cui al comma  1  sono  pubblicate  sul  sito
www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento. 
    6. La presentazione della rendicontazione puo'  essere  prorogata
secondo i termini e le modalita' stabiliti nell'avviso. 
    7. Decorso il termine di  cui  ai  commi  2  e  3,  eventualmente
prorogato su richiesta dell'impresa, l'Ufficio competente assegna  un
ulteriore  termine  ultimativo  di  quindici  giorni  per  adempiere,
trascorso il quale il contributo e' revocato. 
 
                              Art. 32. 
 
Istruttoria della rendicontazione e  liquidazione  del  contributo  a
                                saldo 
 
    1. Le rendicontazioni sono oggetto  delle  verifiche  istruttorie
volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione
del  contributo,  anche  tramite  controlli  in  loco.  I   requisiti
attestati con dichiarazione sostitutiva  e  le  certificazioni  della
spesa sono oggetto del controllo a campione di cui all'art. 35, comma
4, successivo all'approvazione della rendicontazione. 
    2. I criteri per la  determinazione  e  la  documentazione  delle
spese sono riportati nell'avviso. 
    3. Le rendicontazioni presentate sono oggetto  di  verifica,  per
accertare, in particolare, che: 
      a) siano corredate dei documenti indicati nell'avviso; 
      b)  siano  mantenuti  i  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere b), c) e d); 
      c)  l'iniziativa  realizzata  sia  coerente  con  il   progetto
approvato  in  relazione  ai  risultati  previsti  e  agli  obiettivi
prefissati; 
      d)  le  voci  di  spesa  rendicontate  rientrino   tra   quelle
ammissibili ai sensi degli articoli 8, 11, 14 e 17; 
      e) siano  rispettati  i  limiti  minimi  di  spesa  ammissibile
previsti all'art. 27, commi 7 e 8; 
      f) per  i  progetti  congiunti  di  ricerca  e  sviluppo  e  di
innovazione siano rispettati i requisiti previsti all'art. 27,  commi
10, lettera b) e 11, lettera a); 
      g) per i progetti di  ricerca  e  sviluppo  siano  mantenuti  i
requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio  premiale  per  i
criteri di  valutazione  specificatamente  indicati  nell'avviso,  ai
sensi dell'art. 27, comma 10, lettera a); 
      h) nei casi  di  aiuti  concessi  in  esenzione  ai  sensi  del
regolamento (UE) 651/2014,  l'impresa  non  sia  destinataria  di  un
ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a  seguito  di
una decisione della  Commissione  europea  che  abbia  dichiarato  un
precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed  incompatibile
con il mercato comune. In caso contrario l'Ufficio competente assegna
il termine perentorio di 60 giorni entro  il  quale  il  beneficiario
provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto  illegale  e
incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione; 
      i) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'art. 6. 
    4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
l'Ufficio competente ne da' comunicazione all'interessato indicandone
le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere
alla regolarizzazione o all'integrazione.  Puo'  essere  concessa  la
proroga del termine per una sola volta e per un massimo  di  quindici
giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima
della scadenza dello stesso. Qualora le  integrazioni  richieste  non
vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con  l'istruttoria
sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse  siano
incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca
del provvedimento di concessione del contributo. 
    5. La rendicontazione viene  sottoposta  a  parere  del  Comitato
tecnico che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e
la conformita' tra l'investimento preventivato e  quello  realizzato.
Per  le  iniziative  di  brevettazione  di  prodotti  propri   e   di
acquisizione di brevetti e attivi immateriali  l'esame  del  Comitato
tecnico e' limitato ai casi in cui sussistano dubbi sulla conformita'
tra l'investimento preventivato e quello realizzato. 
    6.   A   seguito   di   conclusione   positiva   dell'istruttoria
amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione  della
rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la  spesa
complessiva ammissibile, e liquidando  il  contributo,  eventualmente
rideterminato sulla base della spesa ammessa. 
    7. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione  a
saldo e' adottato entro novanta giorni dalla  data  di  presentazione
della rendicontazione, fatte salve le  sospensioni  dei  termini  del
procedimento previste dalla legge n. 241/1990. 
    8. Qualora, a seguito della rideterminazione del  contributo,  le
somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al  contributo
spettante, l'Ufficio competente dispone il recupero della  differenza
secondo le modalita' previste agli  articoli  49  e  50  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    9. L'erogazione del contributo puo' essere sospesa ai sensi e con
le modalita' di cui agli articoli 47 e 48 della  legge  regionale  n.
7/2000. 
 
                              CAPO XIII 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
                              Art. 33. 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. I beneficiari sono tenuti in particolare a: 
      a) utilizzare la posta elettronica  certificata  (PEC)  per  la
trasmissione  all'Ufficio  competente  di  tutte   le   comunicazioni
relative al procedimento, inviando  le  corrispondenze  all'indirizzo
economia@certregione.fvg.it laddove non  richiesta  espressamente  la
trasmissione tramite sistema on-line dedicato; 
      b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale
intervenuta tra la presentazione della  domanda  e  la  comunicazione
della concessione del contributo; 
      c)  avviare  il  progetto  in  data  successiva  a  quella   di
presentazione della domanda e comunque entro  60  giorni  dalla  data
della  comunicazione  dell'assegnazione  o  della   concessione   del
contributo, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 fatta salva la proroga
autorizzata dall'Ufficio competente; 
      d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di  conclusione  del
progetto, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4; 
      e) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 commi  1,
comma 2 lettere a) e b) e comma 3 lettere  c)  e  d),  per  tutta  la
durata del progetto e fino  all'adozione  dell'atto  di  approvazione
della rendicontazione e adempiere al obbligo di cui all'art. 3, comma
4; 
      f) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 3,
lettera b) inerente la liquidazione e le procedure  concorsuali,  per
tutta la  durata  del  progetto  e  fino  all'adozione  dell'atto  di
approvazione  della  rendicontazione,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'art. 32, comma 9 in relazione alla sospensione delle erogazioni; 
      g) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso  a
contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 in relazione alle
variazioni di progetto; 
      h) per i progetti  di  ricerca  e  sviluppo  e  di  innovazione
mantenere  la  proprieta'  dei  prototipi,  risultato  del   progetto
finanziato, e conservarli presso la sede dell'impresa e comunque  sul
territorio regionale  fino  all'adozione  dell'atto  di  approvazione
della rendicontazione, ai fini  dei  controlli,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 27, comma 9; 
      i)  per  i  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  presentare   la
rendicontazione della spesa certificata ai sensi dell'art. 30; 
      j)  rispettare  le  tempistiche  previste,  in  particolare  la
presentazione della rendicontazione entro i termini previsti all'art.
31, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ufficio competente; 
      k)  ottemperare  agli  obblighi   informativi   relativi   alle
erogazioni pubbliche nei documenti di  bilancio  o  on-line  previsti
dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, art. 1, commi 125-129; 
      l) conservare presso i propri uffici, per  5  anni  dalla  data
dell'atto  di  approvazione  della   rendicontazione,   le   versioni
originali  della  documentazione  di  progetto  trasmessa  in  copia,
insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per  il  progetto
non gia' nella disponibilita' dell'Ufficio competente; 
      m) mantenere  il  vincolo  di  stabilita'  delle  operazioni  e
trasmettere la relativa  dichiarazione  sostitutiva  annuale  di  cui
all'art. 34; 
      n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; 
      o) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli  27
e 28; 
      p) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate,  fatto
salvo quanto previsto all'art. 6, commi 2 e 3. 
 
                              Art. 34. 
 
               Vincolo di stabilita' delle operazioni 
 
    1.  L'attivita'  d'impresa  oggetto  di  finanziamento  non  deve
cessare o essere rilocalizzata al di fuori del  territorio  regionale
per tre anni  per  le  PMl  e  cinque  anni  per  le  grandi  imprese
decorrenti dalla data di conclusione per  i  progetti  di  ricerca  e
sviluppo e  di  innovazione  e  dalla  data  di  presentazione  della
rendicontazione per  i  progetti  di  industrializzazione  e  per  le
iniziative di brevettazione di prodotti propri e di  acquisizione  di
brevetti e attivi immateriali. 
    2. Rientra in particolare tra gli obblighi  del  beneficiario  il
mantenimento, per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  dei  seguenti
requisiti: 
      a) iscrizione al registro delle imprese; 
      b) sede o unita' produttiva attiva nel territorio regionale; 
      c) non  essere  in  stato  di  liquidazione,  ad  eccezione  di
liquidazione connessa a procedura concorsuale; 
      d) appartenere ai settori del manifatturiero e terziario, salvo
casi  motivati   finalizzati   al   mantenimento   dell'attivita'   e
dell'occupazione; 
      e) per i progetti di industrializzazione  e  l'acquisizione  di
marchi, brevetti e altri attivi immateriali, non alienare o cedere  a
qualsiasi  titolo  i  beni  materiali  ed  immateriali   oggetto   di
contributo e mantenere i beni materiali  all'interno  del  territorio
regionale. Cio' non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature
obsoleti o guasti entro il periodo del vincolo, previa  richiesta  di
autorizzazione  all'Ufficio   competente.   I   beni   acquisiti   in
sostituzione non possono essere oggetto di contributi pubblici. 
    3. Per i progetti di industrializzazione finanziati con  aiuti  a
finalita' regionale ai sensi dell'art. 15, comma  5,  l'impresa  deve
mantenere  l'investimento  all'interno  delle  aree  107.3.c)   della
regione  per  almeno  tre  anni  dalla  rendicontazione  e  non  deve
effettuare una delocalizzazione al di fuori delle aree  107.3.c)  nei
due anni successivi alla rendicontazione. 
    4. Per i progetti di industrializzazione  le  imprese,  ai  sensi
dell'art.  34  della  legge   regionale   n.   3/2015,   non   devono
delocalizzare  la  propria  produzione  da  un  sito   presente   nel
territorio della Regione ad uno  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30  per
cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo
medesimo, pena la revoca dello stesso. 
    5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il  rispetto
del   vincolo   di   stabilita'   delle   operazioni   e'   attestato
periodicamente  con  dichiarazione  sostitutiva  redatta  secondo  il
fac-simile  pubblicato  sul  sito  www.regione.fvg.it  nelle  sezioni
dedicate al regolamento, da trasmettere all'Ufficio competente dal 1°
gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualita'  attestata.
Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo  da  attestare
sia inferiore all'anno, la dichiarazione puo' essere presentata  allo
scadere del  vincolo  medesimo,  e  comunque  entro  il  28  febbraio
successivo. 
    6. Prima  di  disporre  l'ispezione  o  il  controllo,  l'Ufficio
competente ha facolta' di sollecitare l'invio della dichiarazione  di
cui al comma 5, richiedendo la presentazione della  stessa  entro  un
termine perentorio. 
    7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la
rideterminazione dell'incentivo in  proporzione  al  periodo  per  il
quale il vincolo non e'  stato  rispettato,  con  conseguente  revoca
parziale della concessione e recupero del contributo non spettante. 
    8. La violazione degli obblighi di cui al  comma  3  comporta  in
ogni caso la decurtazione della maggiorazione dell'intensita' d'aiuto
indicata nell'avviso e il recupero del contributo non spettante. 
    9. La violazione degli obblighi di cui al  comma  4  comporta  la
revoca totale della concessione e il recupero del contributo. 
 
                              CAPO XIV 
 
                   Verifiche, controlli e revoche 
 
                              Art. 35. 
 
                        Controlli e ispezioni 
 
    1. Nel  corso  dell'intero  procedimento  per  la  concessione  e
liquidazione del finanziamento,  nonche'  per  tutta  la  durata  del
vincolo di  stabilita'  delle  operazioni,  possono  essere  disposti
ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44  della
legge regionale n. 7/2000. 
    2. Nel corso dell'intero procedimento puo'  essere  acquisito  il
parere del  Comitato  tecnico  in  relazione  a  specifiche  esigenze
istruttorie. 
    3. I  requisiti  attestati  con  dichiarazione  sostitutiva  sono
oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'art.  71  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    4. Le certificazioni della spesa  sono  oggetto  di  controllo  a
campione. 
 
                              Art. 36. 
 
               Annullamento, revoca e rideterminazione 
                  del provvedimento di concessione 
 
    1. Il provvedimento di concessione del  contributo  e'  annullato
qualora   sia   riconosciuto   invalido   per   originari   vizi   di
illegittimita' o di merito indotti dalla  condotta  del  beneficiario
non conforme al principio della buona fede. 
    2. Il provvedimento di concessione e' revocato  a  seguito  della
decadenza dal diritto al  contributo  derivante  dalla  rinuncia  del
beneficiario  oppure  per  inadempimento  del  beneficiario  che   si
configura, in particolare, qualora: 
      a) il progetto sia  stato  avviato  prima  della  presentazione
della domanda o successivamente al termine di sessanta  giorni  dalla
data della comunicazione dell'assegnazione o  della  concessione  del
contributo, ai sensi dell'art. 26, comma 3, fatta  salva  la  proroga
del termine autorizzata dall'Ufficio competente  ai  sensi  dell'art.
26, comma 6; 
      b) alla data di avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al
Registro imprese della sede o dell'unita'  operativa  nel  territorio
regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4; 
      c) la rendicontazione delle spese non sia presentata  entro  il
termine  ultimativo  assegnato  dall'Ufficio  competente   ai   sensi
dell'art. 31, comma 7; 
      d) per i  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  la  dichiarazione
concernente  la  certificazione  delle  spese  rendicontate  non  sia
presentata, ai sensi dell'art. 30; 
      e) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di
cui all'art. 32, comma 1, sia negativo oppure la documentazione  agli
atti non consenta di concludere  l'istruttoria  amministrativa  sulla
rendicontazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4; 
      f) su espresso  parere  del  Comitato  tecnico,  l'esito  della
valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto  il
progetto realizzato si discosti significativamente da quello  ammesso
a contributo o la documentazione agli atti non consenta  di  valutare
tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'art. 32, commi 4
e 5; 
      g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta  ammissibile  a
rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso  del  60  per
cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese,  ai  sensi
dell'art. 27, comma 7; 
      h) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta  ammissibile  a
rendiconto sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi  previsti,
ai sensi dell'art. 27, comma 8; 
      i) per i  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  la  modifica  dei
requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo
ai criteri di valutazione, comporti in  sede  di  rendicontazione  la
rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello
assegnato all'ultima impresa utilmente  collocata  in  graduatoria  o
inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'art.  27,
comma 10, lettera a); 
      j) i progetti di ricerca e sviluppo non siano stati  realizzati
in forma collaborativa secondo  le  modalita'  previste  all'art.  7,
comma 3, ai sensi dell'art. 27, comma 11, lettera b); 
      k) i progetti di innovazione realizzati da grandi  imprese  non
siano stati realizzati in forma collaborativa  secondo  le  modalita'
previste all'art. 10, comma 2, lettera b),  ai  sensi  dell'art.  27,
comma 11, lettera b); 
      l) per i progetti di ricerca e sviluppo e  di  innovazione  non
sia mantenuta la proprieta' dei  prototipi  e  non  siano  conservati
presso la sede dell'impresa e comunque sul territorio regionale  fino
all'adozione dell'atto di  approvazione  della  rendicontazione,  nel
caso in cui le spese concernenti i prototipi non  siano  direttamente
identificabili, ai sensi dell'art. 27, comma 9; 
      m) per gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del regolamento
(UE) 651/2014, il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero
pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno,  non  provveda
alla  regolarizzazione  ed  alla  restituzione   entro   il   termine
stabilito, ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera h); 
      n) in caso di operazioni societarie, non  siano  rispettate  le
condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'art. 28; 
      o)  per  i  progetti  di   industrializzazione   in   caso   di
inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare la propria  produzione
da un sito presente nel territorio della Regione  ad  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'art. 34, comma 9. 
    3. Qualora non sia rispettato  il  vincolo  di  stabilita'  delle
operazioni di cui  all'art.  34,  commi  1  e  2,  il  contributo  e'
rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale  il
vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 34, comma 7. 
    4.  Per  i  progetti  di  industrializzazione,  qualora  non  sia
rispettato il vincolo di cui all'art. 34, comma 3, il  contributo  e'
rideterminato con la decurtazione della maggiorazione dell'intensita'
d'aiuto prevista per gli aiuti a finalita' regionale e recuperato per
la parte non spettante. 
    5.  La  concessione  del  contributo  e'  revocata  totalmente  o
parzialmente a seguito della decadenza  dal  diritto  al  contributo,
qualora sia  accertata  la  non  veridicita'  del  contenuto  di  una
dichiarazione sostitutiva, fatta  salva  l'applicazione  delle  altre
sanzioni previste dalla legge. 
    6.  Qualora  il  beneficiario   non   ottemperi   agli   obblighi
informativi relativi  alle  erogazioni  pubbliche  nei  documenti  di
bilancio o on-line previsti dalla legge n. 124/2017,  art.  1,  commi
125-129 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 33,
comma 1, lettera k), si applicano  le  sanzioni  previste  dal  comma
125-ter della medesima norma. 
    7. L'Ufficio  competente  comunica  tempestivamente  ai  soggetti
interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca  del
provvedimento  di  concessione  nonche'   di   rideterminazione   del
contributo con contestuale recupero parziale dell'importo  liquidato.
Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo  le  modalita'
previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. 
    8.  I  provvedimenti  di  revoca,  annullamento  o  modifica   di
provvedimenti gia' emanati sono adottati entro il termine di  novanta
giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento
abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere 
 
                               CAPO XV 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
                              Art. 37. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si rinvia alle pertinenti  disposizioni  richiamate  nel
regolamento, nonche' alla legge regionale n. 7/2000. 
    2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 29,  della
legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) per  i
progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione non si applica l'art.
31 della legge regionale n. 7/2000. 
    3. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
bando  si  intende  effettuato  al  testo   vigente   degli   stessi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 38. 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati: 
      a) il regolamento concernente condizioni, criteri, modalita'  e
procedure per l'attuazione degli interventi per  l'innovazione  delle
strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22,
comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e
dalla programmazione  comunitaria  (Interventi  per  l'innovazione  a
favore del comparto industriale) emanato con decreto  del  Presidente
della Regione 20 agosto 2007, n. 260; 
      b) il regolamento concernente l'attuazione degli  interventi  a
favore  delle  PMI  industriali  e  loro  consorzi  per  favorire  il
trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art.
22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978,  n.
47 e della programmazione  comunitaria  (Interventi  a  favore  della
brevettazione di prodotti propri  e  dell'acquisizione  di  brevetti,
marchi e know-how) emanato con decreto del Presidente  della  Regione
12 novembre 2007, n. 360; 
      c) il regolamento concernente i criteri e le modalita'  per  la
concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti  in
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi
dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile  2002,  n.
12 emanato con decreto del Presidente della Regione 29  maggio  2015,
n. 109; 
      d) il regolamento concernente condizioni, criteri, modalita'  e
procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle  imprese  e
alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10  novembre
2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di  innovazione,  ricerca
scientifica  e   sviluppo   tecnologico)   e   dalla   programmazione
comunitaria emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto
2015, n. 161. 
 
                              Art. 39. 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a
valere sui regolamenti  di  cui  all'art.  38  continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni ivi previste. 
 
                              Art. 40. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga