Regolamento concernente modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria. (Omissis). CAPO I Disposizioni generali e ambito di applicazione Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario per attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di innovazione di processo e dell'organizzazione, di industrializzazione dei risultati della ricerca, sviluppo e innovazione, per la brevettazione dei prodotti propri e per l'acquisizione di brevetti, marchi e know-how di cui agli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). 2. Il regolamento e' emanato in attuazione dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 3/2015 e dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) settore manifatturiero: imprese che svolgono attivita' rientrante nella Sezione C della classificazione delle attivita' economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale; b) settore terziario: imprese che svolgano attivita' rientrante nelle seguenti Sezioni e Divisioni della classificazione delle attivita' economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale: 1) sezione D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 2) sezione E: fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento; 3) sezione F: Costruzioni; 4) sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; 5) sezione H: Trasporto e magazzinaggio limitatamente alle classi 51.10 (magazzinaggio e custodia) 52.24 (movimentazione merci) e 52.29 (Altre attivita' di supporto connesse ai trasporti); 6) sezione J: servizi di informazione e comunicazione limitatamente alle divisioni 58 (attivita' editoriali) 59 (attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore), 62 (produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse) e 63 (attivita' dei servizi d'informazione e altri servizi informatici); 7) sezione M: attivita' professionali, scientifiche e tecniche limitatamente alle divisioni 71 (attivita' degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (altre attivita' professionali, scientifiche e tecniche); 8) sezione N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alla divisione 79 (attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse); c) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; d) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; e) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; f) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; g) industrializzazione dei risultati della ricerca: realizzazione da parte delle imprese beneficiarie di investimenti produttivi strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti da un progetto o un programma qualificato di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione; h) Strategia per la specializzazione intelligente: Strategia per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2021-2027 (S3), approvata con deliberazione della Giunta regionale; i) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata: 1) microimpresa: impresa fino a 9 occupati e fatturato o attivo di bilancio fino a 2 milioni di euro; 2) piccola impresa: impresa da 10 a 49 occupati e fatturato o attivo di bilancio fino a 10 milioni di euro; 3) media impresa: impresa da 50 a 249 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro o attivo di bilancio fino a 43 ML di euro; j) grandi imprese: imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese; k) collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto; l) soggetti indipendenti: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, ne' collegate dalla relazione consorzio-consorziato o rete-soggetto-associato alla rete; m) ente di ricerca: universita' nonche' istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attivita' di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali; n) normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; o) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico); p) impresa in difficolta': impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 1) nel caso di societa' a responsabilita' limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia perso piu' della meta' del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della societa') da' luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla meta' del capitale sociale sottoscritto; 2) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa', diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti della societa', a causa di perdite cumulate; 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; q) impresa unica: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e del considerando 4 del medesimo, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese all'interno dello stesso Stato membro fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 2) un'impresa ha il diritto di nominare e di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello stato di quest'ultima; 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate un'«impresa unica»; r) TRL: Technology readiness levels o Livello di maturita' tecnologica, definizione che indica il livello di maturita' tecnologica ove le attivita' da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato. Sono individuati i sottoelencati 9 Livelli: 1) TRL 1: principi di base osservati; 2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato; 3) TRL 3: prova sperimentale del concetto; 4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto; 5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante; 6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante; 7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo; 8) TRL 8: sistema completo e qualificato; 9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale; s) innovazione finalizzata al ciclo produttivo o ai prodotti: innovazione diretta all'attuazione di metodi di produzione o di prodotti nuovi o migliorati in maniera significativa. Non sono considerati innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti i beni immateriali che introducono modifiche o migliorie di modesta entita', l'abbandono di un processo produttivo finora in uso, la mera sostituzione di materiali o cambiamenti regolari o ciclici; t) avviso: atto amministrativo emanato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, per l'attivazione dell'intervento finanziato con risorse regionali. Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario, che svolgano attivita' - primaria o secondaria - coerente con il progetto presentato. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) avere sede legale o unita' in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4; b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Le imprese non aventi sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; 3. I soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: a) non essere impresa in difficolta', come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p), nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014; b) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, ne' avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); d) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia qualora il contributo da concedere superi l'importo di 150.000,00 euro; e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; f) possedere un'adeguata capacita' economica finanziaria come definita nell'avviso; g) nel caso di esercizi pubblici e commerciali, non aver installato nei relativi locali di attivita' apparecchi per il gioco lecito. 4. Qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa non abbia la sede o un'unita' sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'apertura in regione della sede o dell'unita' operativa, da registrarsi presso il registro delle imprese deve intervenire prima dell'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. In caso contrario il contributo non viene concesso o viene revocato. 5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso. L'impresa si impegna a comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo. 6. Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attivita' esterna, fatte salve le societa' consortili, o una rete d'impresa avente soggettivita' giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato. Art. 4. Regime di aiuto e programmazione comunitaria 1. I contributi per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di seguito: progetti di ricerca e sviluppo) e di innovazione di processo e dell'organizzazione (di seguito progetti di innovazione) di cui ai capi II e III sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014. 2. I contributi per i progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione (di seguito: progetti di industrializzazione) cui al capo IV sono concessi: a) alle PMI nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013 oppure dal regolamento (UE) n. 651/2014; l'impresa esprime l'opzione del regime da applicarsi in sede di presentazione della domanda di contributo e tale opzione non puo' essere modificata successivamente; b) alle grandi imprese in regime «de minimis» nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013. 3. I contributi per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti di cui al capo V sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. 4. In attuazione dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 3/2021 le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per la concessione di contributi per attivita' di ricerca, sviluppo, innovazione e industrializzazione, emanati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari, con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale. 5. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonche', in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi e' fatta salva la possibilita' di prevedere nei bandi e negli avvisi le necessarie integrazioni, modifiche o deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento. Art. 5. Settori esclusi 1. Per i progetti di industrializzazione, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 651/2014 sono esclusi dagli aiuti a finalita' regionale di cui all'art. 15, comma 5 le imprese appartenenti ai settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche e al settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Art. 6. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art. 1 del presente regolamento, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «de minimis», ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o «de minimis» concessi sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' massima di aiuto di cui al regolamento (UE) 651/2014 e regolamento (UE) n. 1407/2013 e comunque nel limite massimo della spesa sostenuta. Nel caso sia superata l'intensita' massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. 3. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalita' ed uniformita' non costituenti aiuti di Stato. CAPO II Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale Art. 7. Progetti ammissibili 1 Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 3/2015 sono finanziabili progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale specificatamente attinenti e rivolti alle aree di specializzazione e coerenti con le relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia, realizzati nelle sedi o unita' operative localizzate nel territorio regionale in cui l'impresa realizza abitualmente attivita' di produzione di beni o servizi e sono stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. 2. Sono finanziabili progetti classificabili dal livello 2 al livello 8 delle TRL, come definite all'art. 2, comma 1, lettera r), nonche' nel livello 9 nei limiti di quanto previsto dalla definizione di sviluppo sperimentale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 3. I progetti sono realizzati secondo una delle seguenti modalita': a) collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, che presentano domanda di contributo a valere sul presente regolamento, di cui almeno una e' PMI e nessuna sostiene singolarmente oltre il 70 per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto, di seguito denominato «progetto congiunto», nell'ambito del quale si collocano i singoli interventi dei partner; b) collaborazione con enti di ricerca, che partecipano al progetto in virtu' di un contratto di ricerca, il cui valore sia almeno pari al 5 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto; c) collaborazione con altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che partecipano al progetto in forma di consulenze di ricerca e/o sviluppo contrattualizzate, il cui valore sia almeno pari al 15 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto. 4. Le mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e le lavorazioni necessarie all'attivita' di ricerca e sviluppo, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, non sono considerate collaborazione di cui al comma 3, lettere b) e c). Art. 8. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'art. 26, fatte salve le spese per la certificazione di cui all'art. 30. 2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; b) strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle percentuali fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso in cui le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I beni possono essere anche acquisiti tramite leasing o noleggio; c) consulenze qualificate per attivita' tecnico-scientifiche di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a: 1) enti di ricerca, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera m); 2) altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate; d) prestazioni e servizi necessari all'attivita' di ricerca e sviluppo e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione nonche', entro il limite massimo di euro 2.500,00, le attivita' di certificazione della spesa di cui all'art. 30; e) beni immateriali, quali costi per l'acquisto di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle percentuali fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I beni possono essere acquisiti anche tramite leasing o noleggio; f) realizzazione prototipi, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota; I costi relativi ai prototipi di elevato valore sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale o commercializzazione e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto; g) materiali di consumo, direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione di prototipi; h) spese generali supplementari di gestione, derivanti dalla realizzazione del progetto. 3. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili di cui al comma 2 sono riportati nell'avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilita' delle stesse. 4. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo; nell'avviso sono indicate le tipologie di spese non ammissibili. Art. 9. Limiti di spesa, di contributo e intensita' dell'aiuto 1. Limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa e' determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel seguente modo: a) piccola impresa: 50.000,00; b) media impresa: 200.000,00; c) grande impresa: 350.000,00. 2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa e' di 1.000.000,00 di euro. 3. L'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili e' la seguente: a) micro e piccola impresa: 65% per la ricerca e 40% per lo sviluppo; b) micro e piccola impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a): 75% per la ricerca e 55% per lo sviluppo; c) media impresa: 55% per la ricerca e 30% per lo sviluppo; d) media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a): 70% per la ricerca e 45% per lo sviluppo; e) grande impresa: 45% per la ricerca e 20% per lo sviluppo; f) grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a): 60% per la ricerca e 35% per lo sviluppo. CAPO III Progetti di innovazione di processo e dell'organizzazione Art. 10. Progetti ammissibili 1 Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015 sono finanziabili progetti finalizzati all'innovazione di processo e/o dell'organizzazione dell'impresa richiedente specificatamente attinenti e rivolti alle aree di specializzazione e coerenti con le relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia, realizzati nelle sedi o unita' operative localizzate nel territorio regionale in cui l'impresa realizza abitualmente attivita' di produzione di beni o servizi e sono stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. Non sono finanziabili progetti finalizzati all'innovazione di prodotto destinato a terzi che non prevedano attivita' di innovazione di processo e/o dell'organizzazione. 2. I progetti possono essere realizzati secondo una delle seguenti modalita': a) in forma autonoma da parte di una singola PMI; b) in forma di «progetto congiunto» realizzato in collaborazione tra PMI ed eventualmente grandi imprese, indipendenti tra loro e che operano in collaborazione come definita dall'art. 7, comma 3, lettera a), nell'ambito del quale ciascun partner realizza il proprio «intervento» e non sostiene singolarmente oltre il 70 per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto e le PMI sostengono almeno il 30 per cento della stessa. 3. I progetti presentati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se realizzati in forma di «progetto congiunto» come definito al comma 2, lettera b). Art. 11. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'art. 26. 2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: a) personale impiegato nelle attivita' di innovazione; b) strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle percentuali fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso in cui le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I beni possono essere anche acquisiti tramite leasing o noleggio. c) consulenze qualificate per attivita' tecnico-scientifiche di innovazione, studi, progettazione e similari alle normali condizioni di mercato, affidati a: 1) enti di ricerca, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera m); 2) altri soggetti esterni all'impresa ed indipendenti, in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate; d) prestazioni e servizi necessari all'attivita' di innovazione, acquisite da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione; e) beni immateriali, quali costi diretti all'acquisto di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle percentuali fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. I beni possono essere acquisiti anche tramite leasing o noleggio; f) materiali, quali materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e materiali di consumo specifico, direttamente imputabili al progetto; g) spese generali supplementari di gestione, derivanti dalla realizzazione del progetto. 3. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili sono riportati nell'avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilita' delle stesse. 4. I costi relativi a prestazioni e servizi e a materiali per la realizzazione fisica di prototipi e/o impianti pilota di elevato valore finalizzati all'innovazione di processo dell'impresa richiedente sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto. 5. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo; nell'avviso sono indicate le tipologie di spese non ammissibili. Art. 12. Limiti di spesa, di contributo e intensita' dell'aiuto 1. limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa e' determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel seguente modo: a) piccola impresa: 30.000,00; b) media impresa: 75.000,00; c) grande impresa: 150.000,00. 2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa e' di 150.000,00 di euro. 3. L'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili e' la seguente: a) micro, piccola e media impresa: 45%; b) micro, piccola e media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b): 50%; c) grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 3: 15%. CAPO IV Progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione Art. 13. Progetti ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015, sono finanziabili progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale e dell'innovazione, attinenti e rivolti alle aree di specializzazione e coerenti con le relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia e correlati a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione incentivati con le misure indicate nell'avviso. 2. I progetti di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'acquisizione di investimenti materiali e/o immateriali specificatamente diretti allo sviluppo ed alla diversificazione della produzione e dei servizi di uno stabilimento, mediante prodotti e processi nuovi e aggiuntivi o a una trasformazione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente. Non sono pertanto finanziabili investimenti di mera sostituzione o di natura ordinaria. Art. 14. Spese ammissibili 1. Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: a) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtu' della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attivita' di impresa, comprensivi delle eventuali attivita' di progettazione; b) macchinari, hardware e attrezzature, comprensivi delle eventuali attivita' di progettazione; c) mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo purche' dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto di merci e persone targati); d) software e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprieta' intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate strettamente attinenti al programma di industrializzazione nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; 2) sono considerati ammortizzabili; 3) sono acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; 4) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni; e) opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione dell'attivita' di industrializzazione, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprieta' dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso o di detenzione di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, ovvero di assenso scritto del proprietario; f) progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera e). 3. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica e devono essere correlati al progetto di industrializzazione; sono ammessi anche i relativi oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione. 4. I beni devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso la sede o l'unita' operativa in cui viene realizzato il progetto. 5. Le spese di cui al comma 2 non sono ammissibili a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. 6. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili sono riportati nell'avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilita' delle stesse. 7. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo; nell'avviso sono indicate le tipologie di spese non ammissibili. Art. 15. Limiti di spesa, di contributo e intensita' dell'aiuto 1. Limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa e' determinato in relazione alla dimensione della stessa, nel seguente modo: a) piccola impresa: 30.000,00 b) media impresa: 100.000,00 c) grande impresa: 300.000,00 2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa e' di 500.000,00 di euro nel caso in cui sia applicato il regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. 3. Nel caso di progetti finanziati ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica, non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non puo' superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'Ufficio competente e' autorizzato a procedere alla rimodulazione del contributo «de minimis» in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali. 4. L'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili e' la seguente: a) micro e piccola impresa che opti per il contributo in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014: 20%; b) media impresa che opti per il contributo in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014: 10%; c) micro, piccola e media impresa che opti per il contributo in regime «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermi restando i limiti «de minimis» richiamati al comma 3: 35%; d) grande impresa in regime «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermi restando i limiti «de minimis» richiamati al comma 3: 35%. 5. Nel caso in cui l'impresa opti per il regime in esenzione, le intensita' di aiuto previste dal comma 4, sono aumentate per le imprese beneficiarie localizzate nelle aree 107.3.c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo l'intensita' previste nella Carta degli Aiuti di Stato a finalita' regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le Aree 107.3.c) e le maggiorazioni dell'intensita' sono indicate nell'avviso. 6. Nel caso di aiuti a finalita' regionale di cui al comma 5, l'impresa non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale e' richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale e' richiesto l'aiuto. CAPO V Brevettazione di prodotti propri e acquisizione di brevetti, marchi e know-how Art. 16. Iniziative ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 22-bis della legge regionale n. 3/2015 sono agevolabili le seguenti iniziative: a) brevettazione di prodotti propri; b) l'acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti (di seguito: acquisizione di brevetti e attivi immateriali). 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere attinenti e rivolte alle aree di specializzazione e coerenti con le relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 17. Spese ammissibili 1. Per la brevettazione di prodotti propri, sono considerate ammissibili a finanziamento le spese dirette all'ottenimento, alla convalida ed alla difesa di brevetti sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: a) costi per ricerche di anteriorita' e/o novita' riferite all'oggetto delle domande di brevetto e di registrazione. b) le spese da sostenere prima della concessione del diritto, connesse alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, comprese le tasse di deposito e i diritti camerali, nonche' le spese per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; c) le spese per la traduzione e altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in ambito nazionale, europeo ed internazionale; d) le spese da sostenere per difendere la validita' del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenute dopo la concessione del diritto. 3. Non sono ammissibili i costi periodici di mantenimento di brevetti gia' in essere. 4. Per l'acquisizione di brevetti e di attivi immateriali sono considerate ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 5. Le spese di cui ai commi 2 e 4 non sono ammissibili a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. 6. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili di cui ai commi 2 e 4 sono riportati nell'avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilita' delle stesse. 7. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo; nell'avviso sono indicate le tipologie di spese non ammissibili. Art. 18. Limiti di spesa, di contributo e intensita' dell'aiuto 1. Il limite minimo di spesa ammissibile per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di brevetti e attivi immateriali e' di 5.000 euro. 2. Il contributo massimo per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di brevetti e attivi immateriali e' di 50.000 euro. 3. L'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili e' del 50%. 4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica, non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non puo' superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'Ufficio competente e' autorizzato a procedere alla rimodulazione del contributo «de minimis» in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali. CAPO VI Avviso e procedure valutative Art. 19. Avviso e presentazione della domanda 1. Nel caso di finanziamento con fondi regionali la presentazione delle domande di contributo e' preceduta, per ciascuna misura di intervento, dall'emanazione dell'avviso, approvato con deliberazione della Giunta regionale. 2. L'avviso dispone, in particolare: a) le modalita' e i termini per la presentazione della domanda e la documentazione da allegare alla stessa; b) le risorse finanziarie assegnate nel bilancio regionale; c) i criteri per la determinazione della capacita' economico-finanziaria; d) i criteri per la determinazione e la documentazione delle spese; e) la specificazione delle spese non ammissibili; f) i criteri e le modalita' per richiedere e concedere la proroga dei termini di avvio e di conclusione del progetto; g) le modalita' e i termini per la presentazione della rendicontazione e la documentazione da allegare alla stessa e delle relative proroghe; h) il termine finale decorso il quale l'Ufficio competente procede al non accoglimento delle domande di contributo per insufficiente disponibilita' finanziaria. 3. Per i progetti di ricerca e sviluppo l'avviso dispone inoltre: a) i criteri e le modalita' di valutazione per la preselezione; b) i criteri di valutazione per la graduatoria, da verificare in sede di domanda e di rendicontazione, il punteggio minimo per la finanziabilita' del progetto e la soglia minima di valutazione relativamente ad alcuni specifici criteri; c) le modalita' e i termini per la presentazione della certificazione della spesa; 4. Per i progetti di innovazione e di industrializzazione l'avviso dispone inoltre le procedure ed i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio minimo per la finanziabilita' del progetto; 5. Per le iniziative di industrializzazione l'avviso specifica inoltre: a) le misure incentivanti rispetto alle quali l'impresa ha in corso o concluso progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione gia' finanziati. b) le Aree 107.3.c) e le maggiorazioni dell'intensita' previste per i progetti localizzati in tali aree. 6. La domanda e' predisposta e presentata alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio industria e artigianato esclusivamente per via telematica tramite il sistema on-line dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al regolamento, secondo le modalita' riportate nell'avviso e nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on-line. 7. Per ciascun avviso e' presentata una sola domanda di contributo. 8. L'avviso e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento. 9. Con decreto del direttore centrale competente, da pubblicarsi secondo le modalita' indicate al comma 8, possono essere prorogati i termini per la presentazione delle domande e disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti l'avviso medesimo. Art. 20. Procedure valutative 1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la procedura valutativa e' svolta secondo le modalita' del procedimento a graduatoria, preceduta eventualmente da una preselezione. 2. Per i progetti di innovazione e di industrializzazione la procedura valutativa e' svolta secondo le modalita' del procedimento a sportello con applicazione di un punteggio minimo di ammissibilita'. 3. Per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali la procedura valutativa e' svolta secondo le modalita' del procedimento a sportello. CAPO VII Istruttoria e valutazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale Art. 21. Istruttoria delle domande, valutazione e selezione dei progetti 1. Qualora il numero di domande sia superiore alla soglia stabilita nell'avviso si procede alla preselezione delle stesse secondo le modalita' contenute nell'avviso medesimo. 2. La procedura valutativa a graduatoria si applica per la valutazione e selezione dei progetti di ricerca e sviluppo che abbiano superato la preselezione di cui al comma 1. 3. I progetti sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti agli articoli 3, 6, 7 e 9 e i requisiti di valutazione inerenti i criteri per l'attribuzione del punteggio indicati nell'avviso, nonche' l'ammissibilita' delle voci di spesa preventivate. Il rispetto della normativa antimafia e' accertato prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'art. 25. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo di cui all'art. 35. 4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Puo' essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di sette giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. 5. I progetti vengono sottoposti, su indicazione del Comitato tecnico, ad una preliminare valutazione da parte di esperti nella materia, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e, successivamente, al parere del Comitato tecnico medesimo, che si esprime, tenuto conto della valutazione dell'esperto, in merito all'ammissibilita' nell'ambito delle definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e l'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente, alla congruita' e pertinenza al progetto delle spese, alla classificazione delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'adeguata competenza ed esperienza professionale del personale e dei consulenti in relazione all'attivita' richiesta nel progetto. La spesa preventivata puo' essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto, della modalita' di determinazione della medesima nonche' della competenza/professionalita' dei soggetti coinvolti. Qualora la rideterminazione della spesa relativa ad un progetto congiunto comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilita' previste all'art. 7, comma 3, lettera a), la spesa relativa ai partner viene rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilita'. 6. Il Comitato tecnico valuta altresi' il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nell'avviso. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi. 7. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 6 i progetti che raggiungono: a) la soglia minima di valutazione relativamente agli specifici criteri indicati nell'avviso; b) il punteggio minimo riportato nell'avviso; 8. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 6 viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nell'avviso, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. 9. Nel caso di progetti congiunti, al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica ai sensi del comma 6 viene sommato il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai criteri legati all'ambito soggettivo dei singoli partner, arrotondato al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5. 10. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilita' della domanda: a) l'assenza delle relazioni sintetica e dettagliata del progetto nonche' del quadro di spesa dettagliato; b) la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione per chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato medesimo; c) il mancato raggiungimento del punteggio minimo di cui al comma 7, lettera a) e b). 11. La domanda per accedere agli incentivi non e' accolta nei seguenti casi: a) l'impresa ha gia' presentato una domanda di contributo sul medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7; b) la domanda non e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa; c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 2; d) non e' allegata la documentazione obbligatoria prevista al comma 10, lettera a); e) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 5, 6 e 7 o qualora la relazione tecnica del progetto sia priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, come previsto al comma 10, lettera b); f) per rinuncia da parte dell'impresa; g) per insufficiente disponibilita' finanziaria. 12. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilita' finanziaria. Art. 22. Graduatoria dei progetti ammissibili 1. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. 2. A parita' di punteggio, viene data priorita' all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on-line. 3. La graduatoria e' approvata con decreto del Direttore centrale competente, unitamente all'elenco delle domande non ammesse, e pubblicata sul B.U.R. e sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento. Con medesimo provvedimento e' disposta l'assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilita' indicata nell'avviso, ai progetti meglio classificatisi in graduatoria. L'Ufficio competente comunica alle imprese interessate l'ammissione o la non ammissione a finanziamento. 4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne e' disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. 5. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun intervento. 6. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilita' di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Ufficio competente procede allo scorrimento della graduatoria riavviando i termini del procedimento per la concessione del contributo a decorrere dalla data dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale. 7. Il mancato finanziamento delle domande ammesse in graduatoria entro il termine stabilito nell'avviso, a causa di insufficienti risorse finanziarie, e' tempestivamente comunicato all'impresa. CAPO VIII Istruttoria e valutazione dei progetti di innovazione e di industrializzazione Art. 23. Istruttoria delle domande, selezione e valutazione dei progetti 1. La procedura a sportello con punteggio minimo di ammissibilita' si applica per la valutazione dei progetti di innovazione e per i progetti di industrializzazione. L'istruttoria delle domande e la concessione del contributo sono effettuati secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 2. I progetti, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti agli articoli 3, 6, 10, 12, 13 e 15 e i requisiti di valutazione inerenti i criteri per l'attribuzione del punteggio minimo indicati nell'avviso, nonche' l'ammissibilita' delle voci di spesa preventivate. Il rispetto della normativa antimafia e' accertato prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'art. 25. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo di cui all'art. 35. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Puo' essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di sette giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. 4. I progetti vengono sottoposti al parere del Comitato tecnico che ne valuta l'ammissibilita' nell'ambito delle definizioni di innovazione di processo e dell'organizzazione e di industrializzazione dei risultati della ricerca, l'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente e la congruita' e pertinenza al progetto delle spese. La spesa preventivata puo' essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto, della modalita' di determinazione della medesima nonche' della competenza/professionalita' dei soggetti coinvolti. Per i progetti di innovazione, qualora la rideterminazione della spesa relativa ad un progetto congiunto comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilita' previste all'art. 10, comma 2, lettera b), la spesa relativa ai partner viene rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilita'. 5. Il Comitato tecnico valuta altresi' il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nell'avviso. Nel caso di progetti congiunti di innovazione, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi. 6. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 5, i progetti che raggiungono il punteggio minimo riportato nell'avviso. 7. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilita' della domanda: a) l'assenza della relazione del progetto e del quadro di spesa dettagliato; b) la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione per chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato tecnico; c) il mancato raggiungimento del punteggio minimo riportato nell'avviso. 8. La domanda per accedere agli incentivi non e' accolta nei seguenti casi: a) l'impresa ha gia' presentato una domanda di contributo sul medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7; b) la domanda non e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa; c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 2; d) non e' allagata la documentazione obbligatoria prevista al comma 7, lettera a); e) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 4 e 5 o qualora la relazione tecnica del progetto sia priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, come previsto al comma 7, lettera b); f) per mancato raggiungimento del punteggio minimo riportato nell'avviso; g) per rinuncia da parte dell'impresa; h) per insufficiente disponibilita' finanziaria. 9. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilita' finanziaria. 10. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto, ne e' disposto il finanziamento parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Per i progetti di innovazione, nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun intervento. 11. L'ufficio competente comunica l'impossibilita' di concedere il contributo per l'esaurimento delle risorse stanziate. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. L'ufficio competente puo' riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale. 12. Le domande che non possono essere finanziate entro il termine stabilito nell'avviso a causa di insufficienti risorse finanziarie, non vengono accolte e del mancato accoglimento e' data tempestiva comunicazione all'impresa. CAPO IX Istruttoria e valutazione dei progetti di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti, marchi e know-how Art. 24. Istruttoria delle domande, selezione e valutazione delle iniziative 1. La procedura valutativa a sportello si applica alle iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali, di cui al capo V. L'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi sono effettuati secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 2. Le iniziative sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti agli articoli 3, 6,16 e 18 nonche' l'ammissibilita' delle voci di spesa preventivate. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo di cui all'art. 35. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Puo' essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di sette giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. 4. Le iniziative di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) sono sottoposte al parere del Comitato tecnico che accerta il carattere innovativo dei beni immateriali acquisiti per l'attivita' dell'impresa richiedente e per la loro applicazione al ciclo produttivo della stessa o ai relativi prodotti. 5. Il Comitato tecnico valuta altresi' l'attinenza delle iniziative alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente. 6. La domanda per accedere agli incentivi non e' accolta nei seguenti casi: a) l'impresa ha gia' presentato una domanda di contributo sul medesimo avviso, come previsto all'art. 19, comma 7; b) la domanda non e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa; c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 2; d) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 4 e 5; e) per rinuncia da parte dell'impresa; f) per insufficiente disponibilita' finanziaria. 7. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilita' finanziaria. 8. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto, ne e' disposto il finanziamento parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. 9. L'ufficio competente comunica l'impossibilita' di concedere il contributo per l'esaurimento delle risorse stanziate. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. L'ufficio competente puo' riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande qualora, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale. 10. Le domande che non possono essere finanziate entro il termine stabilito nell'avviso a causa di insufficienti risorse finanziarie, non vengono accolte e del mancato accoglimento e' data tempestiva comunicazione all'impresa. CAPO X Concessione del contributo Art. 25. Concessione del contributo 1. L'approvazione del progetto e la conseguente concessione del contributo sono subordinati alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento ed all'esito favorevole dell'istruttoria prevista agli articoli 21, 23 e 24. 2. Fatti salvi i casi di non accoglimento di cui agli articoli 21 comma 11, 23 comma 8 e 24 comma 6 il contributo non e' concesso: a) in assenza dei requisiti del rispetto della normativa antimafia di cui all'art. 3, comma 3, lettera d); b) nei procedimenti a graduatoria di cui al capo II, qualora non sia pervenuta la dichiarazione di avvio del progetto di cui all'art. 26, comma 4 entro i termini previsti; 3. Per i progetti di ricerca e sviluppo, il provvedimento di concessione e' adottato entro centottanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande. 4. Per i progetti di innovazione e per i progetti di industrializzazione il provvedimento di concessione e' adottato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 5. Per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali il provvedimento di concessione e' adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 6. I termini del procedimento possono essere sospesi nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 7. L'Ufficio competente comunica tempestivamente l'ammissione o non ammissione al contributo; ai soggetti beneficiari e' trasmesso il provvedimento di concessione del contributo nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari, i termini e condizione per la presentazione della rendicontazione di spesa. 8. Sono pubblicati on-line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme: a) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - decreto trasparenza), art. 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione; b) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), art. 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione. CAPO XI Realizzazione e modifica dei progetti, subentro Art. 26. Durata e termini di realizzazione del progetto 1. I progetti di cui ai capi II, III, IV e V sono avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda. 2. La durata massima dei progetti e' di: a) ventuno mesi per i progetti di ricerca sviluppo, decorrenti dalla data di avvio del progetto; b) diciotto mesi per i progetti di innovazione, decorrenti dalla data di avvio del progetto; c) diciotto mesi per i progetti di industrializzazione e per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Entro il medesimo termine le imprese devono presentare la rendicontazione della spesa. 3. I progetti di cui al comma 2, lettera a) devono essere avviati entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria. I progetti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere avviati entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo. In caso di inosservanza dei suddetti termini il contributo non viene concesso o la concessione viene revocata, qualora gia' intervenuta. 4. Entro il medesimo termine di sessanta giorni di cui al comma 3 le imprese comunicano, utilizzando il facsimile disponibile sul sito http://www.regione.fvg.it : a) la data di avvenuto avvio e di prevista conclusione per i progetti di cui al comma 2, lettere a) e b); b) la data di avvenuto avvio per i progetti di cui al comma 2, lettera c). 5. In difetto della comunicazione di cui al comma 4, l'Ufficio competente assegna all'impresa un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo non viene concesso o la concessione viene revocata, qualora gia' intervenuta. 6. I termini di avvio e di conclusione del progetto possono essere prorogati secondo le modalita' indicate nell'avviso. 7. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attivita' legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto; b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura; c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. 8. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze: a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attivita' legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto; b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura; c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura. Art. 27. Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo 1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunita' o sussistano dubbi circa la conformita' tra il progetto ammesso e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo. 3. L'Ufficio competente si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilita' delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonche' della relazione finale sull'attivita' svolta, previa valutazione del Comitato tecnico. 4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformita' tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, sentito il parere del Comitato tecnico, il contributo concesso viene rideterminato o revocato. 5. Per i progetti di ricerca e sviluppo non e' ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione del progetto o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa. 6. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento ne', per i progetti di ricerca e sviluppo, della quota di contributo riconosciuta specificamente per l'attivita' di ricerca industriale e per l'attivita' di sviluppo sperimentale. 7. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato superiore al 60 per cento per le PMI e al 40 per cento per le grandi imprese, pena la revoca della concessione del contributo. 8. Le variazioni non devono altresi' comportare una riduzione della spesa ammessa superiore al 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti all'art. 9 comma 1, 12 comma 1, 15 comma 1 e 18 comma 1, pena la revoca della concessione del contributo. 9. Per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione i prototipi realizzati devono rimanere di proprieta' del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilita' delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese non ammissibili non siano direttamente identificabili, sentito il parere del Comitato tecnico. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo puo' essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte Ufficio competente. 10. Limitatamente ai progetti di ricerca e sviluppo: a) le variazioni devono garantire i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione specificatamente indicati nell'avviso; qualora le variazioni non garantiscano il mantenimento dei suddetti requisiti, il punteggio relativo al progetto viene rideterminato e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione indicato nell'avviso, la concessione del contributo viene revocata; b) le variazioni devono garantire in ogni caso il mantenimento di almeno una delle condizioni di collaborazione di cui all'art. 7, comma 3, pena la revoca della concessione del contributo. Qualora non sia realizzata la collaborazione prevista dal progetto congiunto preventivato, secondo i requisiti indicati all'art. 7, comma 2, lettera a) e la stessa non sia l'unico criterio collaborativo di ammissibilita', viene revocata la concessione della maggiorazione dell'intensita' di aiuto prevista all'art. 9, comma 3, lettere b), d) e f). Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione del progetto in forma congiunta vengono comunque valutate dal Comitato tecnico ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3. 11. Limitatamente ai progetti di innovazione: a) i progetti realizzati in collaborazione tra PMI che non rispettino i requisiti indicati all'art. 10, comma 2, lettera b), perdono la qualifica di progetto congiunto con conseguente revoca della concessione della maggiorazione dell'intensita' di aiuto prevista all'art. 12, comma 3, lettera b). Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione del progetto in forma congiunta vengono comunque valutate dal Comitato tecnico ai sensi dei commi 2 e 3, ai fini dell'ammissibilita' del progetto realizzato da PMI in forma autonoma; b) per le grandi imprese, le variazioni devono garantire in ogni caso il mantenimento delle condizioni di collaborazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), pena la revoca della concessione del contributo. 12. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli. 13. Devono essere altresi' comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilita' delle operazioni di cui all'art. 34, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata. Art. 28. Operazioni societarie e subentro 1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni: a) il subentrante e' in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo; b) e' verificata la prosecuzione dell'attivita' in capo al subentrante; c) e' mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 33 e 34. 2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attivita' con assunzione dei relativi obblighi. La domanda e' predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata mailto: per via telematica. 3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e l'assegnazione o la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000. 4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, nel caso in cui la domanda di subentro pervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio. 5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 6. La trasformazione della societa' ai sensi dell'art. 2498 e seguenti del Codice civile con continuita' dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilita' delle operazioni di cui all'art. 26 e' comunicata tempestivamente. L'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilita' e puo' richiedere eventuale documentazione integrativa. 7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 8. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, l'Ufficio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di trenta giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato. CAPO XII Rendicontazione e liquidazione del contributo Art. 29. Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria 1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo assegnato o concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata per via telematica. 2. La liquidazione anticipata e' subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione e' redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata. 3. L'intenzione di richiedere l'anticipazione viene espressa dal beneficiario nella domanda di contributo. L'effettiva richiesta e' presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro nove mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima. 4. Nel caso di aiuti concessi in esenzione, ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, la liquidazione dell'anticipazione del contributo e' subordinata alla verifica della posizione relativamente agli ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso di posizione irregolare l'Ufficio competente assegna il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il non accoglimento della richiesta di anticipazione del contributo. 5. L'erogazione anticipata del contributo puo' essere sospesa ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. Art. 30. Certificazione delle spese da rendicontare 1. La rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo, prima di essere presentata, deve essere certificata da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all'elenco di revisori legali istituito presso la Direzione centrale attivita' produttive e turismo con decreto del Direttore centrale attivita' produttive 24 marzo 2017, n. 838 e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, pena la revoca del contributo. 2. Nell'avviso sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da caricare sul sistema informatico on-line per consentirne la certificazione, pena la non ammissibilita' delle stesse. 3. Le Linee guida inerenti l'attivita' richiesta ai certificatori sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle pagine dedicate al regolamento. 4. La spesa sostenuta per la certificazione e' ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d). Art. 31. Presentazione della rendicontazione 1. La rendicontazione e' predisposta e presentata alla Direzione centrale attivita' produttive, - Servizio industria e artigianato per via telematica tramite il sistema on-line dedicato accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, secondo le modalita' riportate nell'avviso e nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on-line. 2. Per i progetti di ricerca e sviluppo e per i progetti di innovazione: a) la rendicontazione deve essere presentata entro il termine massimo di 4 mesi dalla data di conclusione del progetto; b) nel caso di progetti congiunti, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate dalle imprese partner nella medesima data; 3. Per i progetti di industrializzazione e per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali la rendicontazione deve essere presentata entro il termine massimo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. 4. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, la rendicontazione deve essere presentata entro il termine di 4 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del decreto di concessione. 5. Le linee guida di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento. 6. La presentazione della rendicontazione puo' essere prorogata secondo i termini e le modalita' stabiliti nell'avviso. 7. Decorso il termine di cui ai commi 2 e 3, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, l'Ufficio competente assegna un ulteriore termine ultimativo di quindici giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo e' revocato. Art. 32. Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo 1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva e le certificazioni della spesa sono oggetto del controllo a campione di cui all'art. 35, comma 4, successivo all'approvazione della rendicontazione. 2. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese sono riportati nell'avviso. 3. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che: a) siano corredate dei documenti indicati nell'avviso; b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere b), c) e d); c) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati; d) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi degli articoli 8, 11, 14 e 17; e) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'art. 27, commi 7 e 8; f) per i progetti congiunti di ricerca e sviluppo e di innovazione siano rispettati i requisiti previsti all'art. 27, commi 10, lettera b) e 11, lettera a); g) per i progetti di ricerca e sviluppo siano mantenuti i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale per i criteri di valutazione specificatamente indicati nell'avviso, ai sensi dell'art. 27, comma 10, lettera a); h) nei casi di aiuti concessi in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario l'Ufficio competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione; i) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'art. 6. 4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Puo' essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di quindici giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca del provvedimento di concessione del contributo. 5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato tecnico che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e la conformita' tra l'investimento preventivato e quello realizzato. Per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali l'esame del Comitato tecnico e' limitato ai casi in cui sussistano dubbi sulla conformita' tra l'investimento preventivato e quello realizzato. 6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa. 7. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo e' adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste dalla legge n. 241/1990. 8. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, l'Ufficio competente dispone il recupero della differenza secondo le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. 9. L'erogazione del contributo puo' essere sospesa ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. CAPO XIII Obblighi del beneficiario Art. 33. Obblighi del beneficiario 1. I beneficiari sono tenuti in particolare a: a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Ufficio competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on-line dedicato; b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo; c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione o della concessione del contributo, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 fatta salva la proroga autorizzata dall'Ufficio competente; d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4; e) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 commi 1, comma 2 lettere a) e b) e comma 3 lettere c) e d), per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione e adempiere al obbligo di cui all'art. 3, comma 4; f) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) inerente la liquidazione e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 9 in relazione alla sospensione delle erogazioni; g) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 in relazione alle variazioni di progetto; h) per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione mantenere la proprieta' dei prototipi, risultato del progetto finanziato, e conservarli presso la sede dell'impresa e comunque sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'art. 27, comma 9; i) per i progetti di ricerca e sviluppo presentare la rendicontazione della spesa certificata ai sensi dell'art. 30; j) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro i termini previsti all'art. 31, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ufficio competente; k) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on-line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, art. 1, commi 125-129; l) conservare presso i propri uffici, per 5 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non gia' nella disponibilita' dell'Ufficio competente; m) mantenere il vincolo di stabilita' delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'art. 34; n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; o) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 27 e 28; p) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, commi 2 e 3. Art. 34. Vincolo di stabilita' delle operazioni 1. L'attivita' d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per tre anni per le PMl e cinque anni per le grandi imprese decorrenti dalla data di conclusione per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione e dalla data di presentazione della rendicontazione per i progetti di industrializzazione e per le iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali. 2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti: a) iscrizione al registro delle imprese; b) sede o unita' produttiva attiva nel territorio regionale; c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale; d) appartenere ai settori del manifatturiero e terziario, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attivita' e dell'occupazione; e) per i progetti di industrializzazione e l'acquisizione di marchi, brevetti e altri attivi immateriali, non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo e mantenere i beni materiali all'interno del territorio regionale. Cio' non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro il periodo del vincolo, previa richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente. I beni acquisiti in sostituzione non possono essere oggetto di contributi pubblici. 3. Per i progetti di industrializzazione finanziati con aiuti a finalita' regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5, l'impresa deve mantenere l'investimento all'interno delle aree 107.3.c) della regione per almeno tre anni dalla rendicontazione e non deve effettuare una delocalizzazione al di fuori delle aree 107.3.c) nei due anni successivi alla rendicontazione. 4. Per i progetti di industrializzazione le imprese, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 3/2015, non devono delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso. 5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilita' delle operazioni e' attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, da trasmettere all'Ufficio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualita' attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione puo' essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo. 6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, l'Ufficio competente ha facolta' di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 5, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio. 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non e' stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante. 8. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 comporta in ogni caso la decurtazione della maggiorazione dell'intensita' d'aiuto indicata nell'avviso e il recupero del contributo non spettante. 9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta la revoca totale della concessione e il recupero del contributo. CAPO XIV Verifiche, controlli e revoche Art. 35. Controlli e ispezioni 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonche' per tutta la durata del vincolo di stabilita' delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. 2. Nel corso dell'intero procedimento puo' essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie. 3. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 4. Le certificazioni della spesa sono oggetto di controllo a campione. Art. 36. Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione e' revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora: a) il progetto sia stato avviato prima della presentazione della domanda o successivamente al termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione o della concessione del contributo, ai sensi dell'art. 26, comma 3, fatta salva la proroga del termine autorizzata dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 26, comma 6; b) alla data di avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unita' operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4; c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine ultimativo assegnato dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 31, comma 7; d) per i progetti di ricerca e sviluppo la dichiarazione concernente la certificazione delle spese rendicontate non sia presentata, ai sensi dell'art. 30; e) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'art. 32, comma 1, sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4; f) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5; g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 7; h) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti, ai sensi dell'art. 27, comma 8; i) per i progetti di ricerca e sviluppo la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'art. 27, comma 10, lettera a); j) i progetti di ricerca e sviluppo non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalita' previste all'art. 7, comma 3, ai sensi dell'art. 27, comma 11, lettera b); k) i progetti di innovazione realizzati da grandi imprese non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalita' previste all'art. 10, comma 2, lettera b), ai sensi dell'art. 27, comma 11, lettera b); l) per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione non sia mantenuta la proprieta' dei prototipi e non siano conservati presso la sede dell'impresa e comunque sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, nel caso in cui le spese concernenti i prototipi non siano direttamente identificabili, ai sensi dell'art. 27, comma 9; m) per gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera h); n) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'art. 28; o) per i progetti di industrializzazione in caso di inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'art. 34, comma 9. 3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilita' delle operazioni di cui all'art. 34, commi 1 e 2, il contributo e' rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 34, comma 7. 4. Per i progetti di industrializzazione, qualora non sia rispettato il vincolo di cui all'art. 34, comma 3, il contributo e' rideterminato con la decurtazione della maggiorazione dell'intensita' d'aiuto prevista per gli aiuti a finalita' regionale e recuperato per la parte non spettante. 5. La concessione del contributo e' revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicita' del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. 6. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on-line previsti dalla legge n. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera k), si applicano le sanzioni previste dal comma 125-ter della medesima norma. 7. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonche' di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. 8. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti gia' emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere CAPO XV Disposizioni transitorie e finali Art. 37. Rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel regolamento, nonche' alla legge regionale n. 7/2000. 2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) per i progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione non si applica l'art. 31 della legge regionale n. 7/2000. 3. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 38. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260; b) il regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360; c) il regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 emanato con decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2015, n. 109; d) il regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 161. Art. 39. Norme transitorie 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a valere sui regolamenti di cui all'art. 38 continuano a trovare applicazione le disposizioni ivi previste. Art. 40. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga