(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2021, n. 31) IL PRESIDENTE Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare; Visto l'articolo 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'articolo 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro 23.856.763,00; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020 con il quale sono state riassegnate le residuali disponibilita' di competenza al 31 dicembre 2019, pari a euro 44.457.899,00, sul capitolo di spesa 861, per l'esercizio finanziario 2020; Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico che si e' verificata nel corso della fase piu' acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che continuera' a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonche' le evidenti ripercussioni di natura socioeconomica che colpiscono, principalmente, i soggetti in situazione di particolare fragilita', rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato, della figura del caregiver familiare, cosi' come individuata dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale; Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020» e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2021; Atteso che il suddetto decreto ripartisce le risorse del Fondo alle Regioni che devono utilizzarle per interventi di sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorita' alle fattispecie indicate all'articolo 1, comma 2 e di seguito riportate: ai caregiver di persone in condizione di disabilita' gravissima, cosi' come definita dall'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3, del medesimo decreto; ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali; a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita; Considerato che alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono destinate risorse per il triennio 2018-2019-2020 pari a euro 1.591.731,63, come indicato negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 27 ottobre 2020; Visto l'articolo 3 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020 dove e' previsto che: le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'; il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle Regioni le risorse a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione, la tipologia degli interventi, nonche' la eventuale compartecipazione finanziaria; la richiesta va inviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, corredata da una scheda concernente il piano di massima delle attivita' per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi; il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna Regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' previste dal medesimo decreto; le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia; l'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Dipartimento per le politiche della famiglia entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse; il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati; a tal fine, le Regioni sono tenute a comunicare tutti i dati necessari al monitoraggio secondo le modalita' indicate dalla medesima struttura e s'impegnano, in particolare, a comunicare gli interventi realizzati, i trasferimenti effettuati e le attivita' finanziate a valere sulle risorse loro destinate; Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» e in particolare: l'articolo 2, comma 1 che stabilisce che la Regione e gli enti locali garantiscono i diritti e le opportunita' volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunita' e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie; l'articolo 2, comma 6 nel quale si prevede che la Regione riconosce, promuove e sostiene, tra l'altro, l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno alla domiciliarita', nonche' il valore e il ruolo delle famiglie che svolgono compiti di cura adottando iniziative di reciprocita' e di auto-aiuto all'interno dei nuclei familiari; l'articolo 6, comma 1 dove si dispone che il sistema integrato dei servizi fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso, tra l'altro, apposite misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e il sostegno delle responsabilita' familiari; l'articolo 43, comma 2 che impegna la Regione a sostenere, tra l'altro, le famiglie che danno accoglienza e aiuto a persone in difficolta', tra cui anziani e disabili, attraverso attivita' formative e di consulenza, nonche' agevolazioni economiche; l'articolo 46 che stabilisce che la Regione tutela le persone con disabilita' sostenendo, tra l'altro, le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, con la promozione di forme di auto-mutuo aiuto; Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 «Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006», con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo II in materia di assistenza e integrazione sociosanitaria; Atteso che il modello assistenziale descritto nel suddetto Capo I garantisce, tra l'altro, percorsi assistenziali sociosanitari integrati alle persone con bisogni complessi, prioritariamente realizzati nei contesti naturali di vita sulla base di progetti personalizzati elaborati da apposita equipe con il coinvolgimento della persona, della sua famiglia e di coloro che si prendono cura dell'assistito; Considerato che le politiche regionali a favore della domiciliarita' attuate nel corso degli anni hanno portato a un sistema di welfare ben radicato sul territorio, anche grazie alle misure di sostegno indiretto sostenute da risorse nazionali, tramite il Fondo per le non autosufficienze, e regionali, con particolare riferimento al Fondo per l'autonomia possibile (FAP), di cui all'articolo 41, della legge regionale 6/2006, al quale continuano ad afferire persone non autosufficienti che spesso vengono collocate in lista d'attesa, si ritiene, in questa prima fase di applicazione del decreto ministeriale, di destinare in via prioritaria gli interventi economici ivi previsti ai caregiver familiari residenti in regione, che assistono persone non autosufficienti che non siano gia' beneficiarie di specifici contributi regionali a sostegno della domiciliarita'; Ritenuto quindi che la valorizzazione delle attivita' di cura e di assistenza del caregiver familiare debba inserirsi nel contesto di presa in carico delle persone non autosufficienti secondo il modello descritto nel Titolo II, Capo I della legge regionale 22/2019, con il riconoscimento del ruolo del caregiver all'interno del progetto personalizzato quale componente essenziale a sostegno del budget personale di progetto; Atteso che, in esecuzione dell'iter previsto dal citato articolo 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 2020, con nota n. 8222-P del 16 marzo 2021 l'amministrazione regionale ha inviato al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri specifica richiesta di erogazione delle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, corredata dalla documentazione espressamente prevista; Vista al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 454 del 26 marzo 2021 e il relativo allegato recante «Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2020»; Ritenuto, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 3.3 delle succitate linee di indirizzo e di programmazione, in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale, di dare priorita' anche ai caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione; Considerato che, al fine di dare concreta attuazione alle predette linee di indirizzo che prevedono la concessione di incentivi, e' necessario avviare l'iter di approvazione di apposito regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Dato atto che, allo scopo, e' stata adottata la deliberazione n. 866 del 4 giugno 2021, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)» ed e' stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili (Consulta); Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta in data 16 giugno 2021 con nota prot. n. 319/2021; Visto il parere favorevole espresso dal CAL con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 20/2021, riferito alla riunione n. 11 del 21 giugno 2021; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1041 del 2 luglio 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA