Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate
  al sostegno del  ruolo  di  cura  e  di  assistenza  del  caregiver
  familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo
  del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
  amministrativo e di diritto di accesso). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1.  Il  presente   regolamento   disciplina   le   modalita'   di
trasferimento e di utilizzo delle risorse destinate al  sostegno  del
ruolo di cura e di  assistenza  del  caregiver  familiare,  ai  sensi
dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7  e  in
conformita' al decreto del Ministro per le  pari  opportunita'  e  la
famiglia di concerto con il ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 27 ottobre 2020 (Decreto recante i criteri e le modalita'
di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura
e assistenza del caregiver familiare  per  gli  anni  2018-2019-2020,
legge 27 dicembre 2017, n. 205), di seguito Fondo caregiver). 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  intende
per caregiver familiare, in conformita'  all'articolo  1,  comma  255
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020), la persona che assiste  e  si  prende  cura  del
coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro
il secondo grado, ovvero, nei soli casi  indicati  dall'articolo  33,
comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a  causa  di
malattia, infermita' o disabilita', anche  croniche  o  degenerative,
non sia autosufficiente e in grado di  prendersi  cura  di  se',  sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso  di  assistenza  globale  e
continua di lunga durata ai sensi  dell'articolo  3,  comma  3  della
legge 104/1992, o sia titolare di indennita'  di  accompagnamento  ai
sensi  della  legge  11  febbraio  1980,   n.   18   (Indennita'   di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili). 
    2. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della  persona
assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente  domestico,  nella
vita di  relazione,  nella  mobilita',  nelle  attivita'  della  vita
quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che
forniscono attivita' di cura  e  assistenza,  anche  avvalendosi  dei
servizi territoriali e di lavoro privato di cura. 
 
                               Art. 3. 
 
                             Destinatari 
 
    1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente
regolamento i caregiver familiari  di  cui  all'articolo  2,  che  si
prendono  cura  in  ambiente  domiciliare  di  persone  residenti  in
Friuli-Venezia Giulia. 
    2. Il beneficio puo' essere riconosciuto  ad  un  solo  caregiver
familiare per ogni assistito. 
    3. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su  di
essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, deve  essere
consenziente nei confronti  del  lavoro  di  cura  e  assistenza  del
caregiver familiare. 
 
                               Art. 4. 
 
                        Modalita' di riparto 
 
    1. La Regione ripartisce le risorse afferenti al Fondo caregiver,
sulla base della popolazione residente in ogni  Ambito  territoriale,
in via  anticipata  in  un'unica  soluzione  agli  Enti  Gestori  del
Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di cui all'articolo  18,  comma  2
della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza   sociale),   entro   sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento delle stesse da parte del Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
                               Art. 5. 
 
                      Accesso e ammissibilita' 
 
    1. Le risorse  afferenti  al  Fondo  caregiver  costituiscono  un
ulteriore strumento a  disposizione  dei  servizi  territoriali  che,
nella  loro  attivita'  di  presa  in  carico   delle   persone   non
autosufficienti, promuovono la valorizzazione della centralita' della
persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge  regionale
12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di  assistenza,
norme in materia  di  pianificazione  e  programmazione  sanitaria  e
sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla  legge
regionale 6/2006), e, in quest'ambito, riconoscono e  favoriscono  la
figura del caregiver familiare in quanto componente  informale  della
rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema  integrato  dei
servizi sociali e sociosanitari, coinvolgendolo nella definizione del
progetto personalizzato della persona assistita. 
    2. Il riconoscimento della figura  del  caregiver  familiare,  al
fine dell'attribuzione del beneficio economico, prevede modalita'  di
accesso e di presa in carico integrata  della  persona  assistita  da
parte  del  Servizio  Sociale  dei   Comuni,   con   la   valutazione
multidimensionale dei bisogni effettuata in equipe' e  il  cui  esito
orienta l'elaborazione  del  progetto  personalizzato  nel  quale  e'
definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale
di progetto. 
    3. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del
decreto del Ministro per  le  pari  opportunita'  e  la  famiglia  di
concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del  27
ottobre 2020, i competenti servizi territoriali di Ambito  utilizzano
le risorse trasferite dalla regione  per  interventi  di  sollievo  e
sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorita': 
      a)  ai  caregiver  di  persone  in  condizione  di  disabilita'
gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto  del  Ministero
del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali  26  settembre  2016  recante
«Riparto delle risorse finanziarie del Fondo  nazionale  per  le  non
autosufficienze, anno 2016», tenendo  anche  conto  dei  fenomeni  di
insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo  3  del
decreto medesimo; 
      b) ai caregiver di coloro che  non  hanno  avuto  accesso  alle
strutture  residenziali  a   causa   delle   disposizioni   normative
emergenziali, comprovata da idonea documentazione; 
      c)   a   programmi   di   accompagnamento   finalizzati    alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del  caregiver  con  la
persona assistita. 
    4.  E'  considerata   prioritaria   in   relazione   ai   bisogni
maggiormente rappresentati sul territorio regionale anche la seguente
tipologia: 
      caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture
semiresidenziali a causa delle disposizioni  normative  emergenziali,
comprovata da idonea documentazione. 
    5. In relazione alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 sono in ogni
caso considerati prioritari nell'ammissione agli interventi economici
di cui al presente regolamento i caregiver  familiari  che  assistono
persone che non beneficiano dei seguenti contributi a sostegno  della
domiciliarita', ivi comprese quelle gia' prese in carico dai  servizi
territoriali e in lista d'attesa per il FAP: 
      a) Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza  a  lungo
termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006; 
      b)  Cosiddetto  «Fondo  gravissimi»  di  cui  ai  commi   72-74
dell'articolo 10 della  legge  regionale  30  dicembre  2008,  n.  17
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della Regione - Legge finanziaria 2009); 
      c) Cosiddetto «Fondo SLA» di cui  alla  Delibera  della  Giunta
Regionale 12 dicembre 2011, n. 2376. 
    6. In caso di risorse  non  spese  dagli  EEGG  entro  i  termini
stabiliti  nel  decreto  di  concessione,   possono   accedere   agli
interventi economici anche i  caregiver  familiari  non  appartenenti
alle tipologie di cui ai commi 3 e 4, nonche', in  via  residuale,  i
caregiver familiari di persone che beneficiano dei contributi di  cui
al comma 5. 
    7. In caso di esaurimento delle risorse  il  servizio  di  Ambito
territoriale competente puo'  predisporre  apposita  lista  d'attesa,
dando comunque priorita' ai caregiver di coloro che  non  beneficiano
dei contributi di cui al comma 5, sulla base dell'ordine  cronologico
di presa in carico. 
    8. La soglia di ammissibilita'  al  beneficio  e'  un  indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)  del  nucleo  familiare
del caregiver destinatario del contributo di 30.000,00 euro. 
 
                               Art. 6. 
 
Decorrenza, durata, misura e modalita' di erogazione  e  monitoraggio
                            dei progetti 
 
    1. Il contributo economico, nel limite delle risorse disponibili,
decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione del
progetto  personalizzato  e  viene  corrisposto  mensilmente  in  via
posticipata. 
    2.  Ai  caregiver  familiari  e'  riconosciuto  un  contributo  a
sollievo  e  a  supporto   dell'attivita'   definita   nel   progetto
personalizzato di 300 euro  mensili,  per  la  durata  stabilita  nel
progetto medesimo, per un massimo di dodici mesi. 
    3. Trattandosi di attivita' eseguita direttamente  dai  caregiver
familiari  il  contributo  non  e'  soggetto  a  rendicontazione;  in
relazione  all'attuazione  del  progetto  il   servizio   di   Ambito
competente esercita  funzioni  di  monitoraggio  e  di  verifica  con
riferimento agli obiettivi ivi definiti. 
    4. Il contributo economico gia' disposto decade in tutti  i  casi
in cui  i  competenti  servizi  di  Ambito  accertino  situazioni  di
carattere personale del caregiver o inerenti alla  persona  assistita
che comportino il venir meno  dell'attivita'  di  sostegno  familiare
domiciliare previsto nel progetto personalizzato. 
    5. Il contributo economico decade inoltre nel momento in  cui  la
persona assistita  diventa  beneficiaria  di  uno  dei  contributi  a
sostegno della domiciliarita' di cui all'articolo 5, comma  5,  fatta
salva la condizione di disponibilita' di risorse di cui  all'articolo
5, comma 6; in tal caso  il  beneficio  puo'  essere  mantenuto,  nei
limiti di tale disponibilita' e della durata di cui al comma 2. 
    6. In tutti i casi di decadenza, l'eventuale quota di  contributo
ancora dovuta viene calcolata pro quota giornaliera. 
 
                               Art. 7. 
 
           Dichiarazione di utilizzo e debiti informativi 
 
    1. La dichiarazione di utilizzo e' effettuata dagli EEGG ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nei
termini stabiliti nel decreto di concessione. 
    2. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6  del
decreto del Ministro per  le  pari  opportunita'  e  la  famiglia  di
concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del  27
ottobre 2020 sull'obbligo di comunicazione da parte delle regioni  di
tutti i dati necessari al monitoraggio degli  interventi  realizzati,
la dichiarazione di utilizzo e' corredata da apposita relazione nella
quale sono specificati il numero dei  progetti  e  dei  finanziamenti
attivati distinti per tipologia dei caregiver  familiari  beneficiari
di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5. 
 
                               Art. 8. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga