Regolamento recante  modifiche  al  regolamento  per  la  produzione,
  lavorazione,   preparazione   e   vendita   diretta   di   prodotti
  lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8,  comma
  41,  della  legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.   22   (Legge
  finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della  regione
  14 luglio 2011 n. 0166/PRES. 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento dispone modifiche al  regolamento  per
la  produzione,  lavorazione,  preparazione  e  vendita  diretta   di
prodotti lattiero - caseari tipici di malga, in attuazione  dell'art.
8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente  della  Regione
14 luglio 2011 n. 166/Pres. 
 
                               Art. 2. 
 
Modifiche all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  regione  n.
                              166/2011 
 
    1. Nel comma 6 dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
regione n. 166/2011 le parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
 
                               Art. 3. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga