Art. 10 
 
Inserimento dell'art. 8-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020  in
  materia di misure di sostegno per i maestri di  sci  e  le  imprese
  turistiche dei comprensori sciistici 
 
  1. Dopo l'art. 8-bis della legge  provinciale  n.  3  del  2020  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 8-ter (Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese
turistiche dei comprensori sciistici). - 1.  In  relazione  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 41 del  2021,  il
contributo  in  favore  dei  maestri  di   sci   iscritti   nell'albo
professionale provinciale alla data del 14 febbraio 2021 e'  concesso
nei limiti delle risorse disponibili in bilancio,  tenuto  conto  dei
trasferimenti statali, secondo le modalita', le condizioni,  compresa
la cumulabilita' con altre misure, e i criteri definiti dalla  Giunta
provinciale. 
  2.  In  relazione  a  quanto  previsto  dalla   normativa   statale
disciplinante misure di sostegno in  ragione  della  crisi  economica
conseguente alla pandemia da COVID-19 alle imprese  turistiche  della
montagna, la  Provincia  puo'  concedere,  nell'ambito  delle  misure
previste dall'art. 5  e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  in
bilancio, anche tenuto conto dei  trasferimenti  statali,  contributi
alle imprese turistiche che concorrono alla  formazione  dell'offerta
turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici. Rientrano nei
comprensori sciistici i comuni, o la parte del loro  territorio,  nei
quali sono localizzate le  aree  montane  attrezzate  destinate  alla
pratica  degli  sport  invernali  e  quelli  ad  essi  contigui   che
completano l'offerta turistica. A tal fine con la deliberazione della
Giunta provinciale prevista dall'art. 5 sono definiti  i  criteri  di
contiguita'  dei  comuni  nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le
modalita'  di  concessione  dei  contributi  e  ogni  altro   aspetto
necessario all'attuazione di quest'articolo,  comprese  le  tipologie
delle imprese  beneficiarie.  Nel  caso  di  comuni  con  popolazione
superiore a  8.000  abitanti  la  Giunta  provinciale  puo'  definire
criteri specifici, anche con riguardo all'altitudine o alla  distanza
dalle  aree  attrezzate,  per  l'individuazione   delle   parti   del
territorio comunale rientranti nei comprensori sciistici. 
  3. L'applicazione del comma 1 e' sospesa fino all'approvazione  del
riparto delle risorse prevista dall'art. 2 del  decreto-legge  n.  41
del  2021  e  alla  conseguente  assegnazione   delle   stesse   alla
Provincia.»