Art. 10 Inserimento dell'art. 8-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori sciistici 1. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «Art. 8-ter (Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori sciistici). - 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, il contributo in favore dei maestri di sci iscritti nell'albo professionale provinciale alla data del 14 febbraio 2021 e' concesso nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, tenuto conto dei trasferimenti statali, secondo le modalita', le condizioni, compresa la cumulabilita' con altre misure, e i criteri definiti dalla Giunta provinciale. 2. In relazione a quanto previsto dalla normativa statale disciplinante misure di sostegno in ragione della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 alle imprese turistiche della montagna, la Provincia puo' concedere, nell'ambito delle misure previste dall'art. 5 e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, anche tenuto conto dei trasferimenti statali, contributi alle imprese turistiche che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici. Rientrano nei comprensori sciistici i comuni, o la parte del loro territorio, nei quali sono localizzate le aree montane attrezzate destinate alla pratica degli sport invernali e quelli ad essi contigui che completano l'offerta turistica. A tal fine con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 5 sono definiti i criteri di contiguita' dei comuni nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione dei contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo, comprese le tipologie delle imprese beneficiarie. Nel caso di comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti la Giunta provinciale puo' definire criteri specifici, anche con riguardo all'altitudine o alla distanza dalle aree attrezzate, per l'individuazione delle parti del territorio comunale rientranti nei comprensori sciistici. 3. L'applicazione del comma 1 e' sospesa fino all'approvazione del riparto delle risorse prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 41 del 2021 e alla conseguente assegnazione delle stesse alla Provincia.»