Art. 11 Inserimento dell'art. 13.1 nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per il settore vitivinicolo ed enoturistico trentino 1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «Art. 13.1 (Contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino). - 1. Per sostenere gli operatori del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale puo' concedere contributi straordinari alle imprese agricole previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 per interventi strutturali e per altri interventi di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e rilancio della loro attivita'. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri, le modalita' e i termini di applicazione, le spese ammissibili, nonche' le percentuali di intervento che possono essere concesse in applicazione delle disposizioni di questa legge o della legislazione provinciale, nei limiti degli stanziamenti individuati dalle norme di riferimento.» 2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).