Art. 11 
 
Inserimento dell'art. 13.1 nella legge provinciale n. 3 del  2020  in
  materia di misure  di  sostegno  per  il  settore  vitivinicolo  ed
  enoturistico trentino 
 
  1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito
il seguente: 
    «Art. 13.1 (Contributi straordinari per il sostegno e il rilancio
del  settore  vitivinicolo  ed  enoturistico  trentino).  -  1.   Per
sostenere gli operatori  del  settore  vitivinicolo  ed  enoturistico
trentino  che  hanno  risentito  maggiormente  degli  effetti   della
pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale puo' concedere contributi
straordinari alle imprese agricole previste dalle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 per
interventi  strutturali  e  per  altri  interventi  di   ampliamento,
ammodernamento, riqualificazione e rilancio della loro attivita'. Con
deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri, le
modalita' e i termini di applicazione, le spese ammissibili,  nonche'
le  percentuali  di  intervento  che  possono  essere   concesse   in
applicazione delle disposizioni di questa legge o della  legislazione
provinciale, nei limiti degli stanziamenti individuati dalle norme di
riferimento.» 
  2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata  la
spesa di 3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  sulla  Missione  16
(Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca),   Programma   01
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).