Art. 13 Inserimento dell'art. 13-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di impianti a fune in servizio pubblico 1. Dopo l'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I della legge, e' inserito il seguente: «Art. 13-ter (Proroga dei termini relativi alla revisione degli impianti a fune in servizio pubblico). - 1. Nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 8, primo comma, numero 18), dello Statuto speciale la Provincia, in considerazione del mancato utilizzo nella stagione invernale 20202021 degli impianti a fune nei comprensori sciistici per lo svolgimento di attivita' di trasporto in servizio pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' accordare, su richiesta del concessionario, una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali per le revisioni speciali, le revisioni generali e la vita tecnica previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone). 2. Quest'articolo non si applica agli impianti a fune di prima categoria individuati dall'art. 9 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalita' di presentazione delle domande, la documentazione necessaria e gli eventuali altri requisiti e prescrizioni tecniche richiesti per la concessione della proroga. Per quanto non previsto continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015.»