Art. 13 
 
 Inserimento dell'art. 13-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 
         in materia di impianti a fune in servizio pubblico 
 
  1. Dopo l'art. 13-bis della legge provinciale n. 3  del  2020,  nel
capo I della legge, e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-ter (Proroga dei termini relativi alla  revisione  degli
impianti a  fune  in  servizio  pubblico).  -  1.  Nell'ambito  delle
competenze attribuitele dall'art. 8, primo comma, numero  18),  dello
Statuto speciale la Provincia, in considerazione del mancato utilizzo
nella  stagione  invernale  20202021  degli  impianti  a   fune   nei
comprensori sciistici per lo svolgimento di attivita' di trasporto in
servizio pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
puo' accordare, su  richiesta  del  concessionario,  una  proroga  di
dodici mesi dei termini  relativi  alle  scadenze  temporali  per  le
revisioni speciali, le revisioni generali e la vita tecnica  previsti
dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
dicembre 2015, n. 203 (Regolamento  recante  norme  regolamentari  in
materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di
persone). 
  2. Quest'articolo non si applica agli  impianti  a  fune  di  prima
categoria individuati  dall'art.  9  della  legge  provinciale  sugli
impianti a fune 1987. 
  3. Con deliberazione della  Giunta  provinciale  sono  definite  le
modalita'  di  presentazione   delle   domande,   la   documentazione
necessaria e gli eventuali altri requisiti  e  prescrizioni  tecniche
richiesti per la concessione della proroga. Per quanto  non  previsto
continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 203 del 2015.»