Art. 14 
 
Inserimento dell'art. 13-quater nella legge provinciale n. 3 del 2020
  in materia di contributo annuo per le spese di  sorveglianza  degli
  impianti a fune 
 
  1. Dopo l'art. 13-ter della legge provinciale n. 3  del  2020,  nel
capo I della legge, e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-quater (Misure in ordine  al  contributo  annuo  per  le
spese di sorveglianza degli impianti a fune). -  1.  In  ragione  del
protrarsi  della  situazione  di  crisi  economica  conseguente  alla
pandemia da COVID-19, per l'anno 2021 non e' richiesto il  versamento
del contributo annuo per le spese di sorveglianza previsto  dall'art.
29, comma 1, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987.» 
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti  dall'applicazione
di  quest'articolo,  stimate  nell'importo  di   396.000   euro   per
l'esercizio finanziario 2021, si provvede riducendo per pari  importo
e per il medesimo anno gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti
nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma  01  (Fondi  di
riserva), titolo 1 (spese correnti).