Art. 14 Inserimento dell'art. 13-quater nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di contributo annuo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune 1. Dopo l'art. 13-ter della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I della legge, e' inserito il seguente: «Art. 13-quater (Misure in ordine al contributo annuo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune). - 1. In ragione del protrarsi della situazione di crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, per l'anno 2021 non e' richiesto il versamento del contributo annuo per le spese di sorveglianza previsto dall'art. 29, comma 1, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987.» 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo, stimate nell'importo di 396.000 euro per l'esercizio finanziario 2021, si provvede riducendo per pari importo e per il medesimo anno gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).