Art. 15 Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di sanzioni relative agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «2.1. In considerazione del protrarsi del periodo di crisi economico-finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste per gli obblighi occupazionali assunti per gli anni 2018 e 2019 non ancora versate e da liquidare nel corso del 2021 in relazione a interventi di locazione ordinaria in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, su domanda motivata dell'azienda da presentare entro il 30 luglio 2021, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione e' riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. In alternativa l'agevolazione puo' essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.» 2. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede Trentino Sviluppo S.p.a. con il proprio bilancio.