Art. 15 
 
Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale n. 3  del  2020  in
  materia di sanzioni relative agli obblighi disposti ai sensi  della
  legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale  n.  3  del
2020 e' inserito il seguente: 
    «2.1. In  considerazione  del  protrarsi  del  periodo  di  crisi
economico-finanziaria  conseguente  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, le sanzioni previste per gli obblighi occupazionali assunti
per gli anni 2018 e 2019 non ancora versate e da liquidare nel  corso
del 2021 in relazione a interventi di  locazione  ordinaria  in  base
agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi  dell'art.
33, comma 2, della legge provinciale  sugli  incentivi  alle  imprese
1999, su domanda motivata dell'azienda  da  presentare  entro  il  30
luglio 2021, sono ridotte a un decimo del loro valore.  La  riduzione
e'  riconosciuta  ai  sensi  della  sezione  3.1  (Aiuti  di  importo
limitato)  della  comunicazione  2020/C  91  I/01  della  Commissione
europea, del 19 marzo 2020, nei limiti  e  alle  condizioni  da  essa
previste. In alternativa l'agevolazione puo'  essere  riconosciuta  a
titolo  di  de  minimis  e  nei  limiti  consentiti  dalla   relativa
disciplina.» 
  2.  Alla  copertura  delle  eventuali  minori   entrate   derivanti
dall'applicazione di quest'articolo provvede Trentino Sviluppo S.p.a.
con il proprio bilancio.