Art. 16 
 
      Inserimento dell'art. 21-bis nella legge provinciale n. 3 
              del 2020 in materia di entrate dei comuni 
 
  1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito
il seguente: 
    «Art. 21-bis (Disposizioni in  materia  di  tariffe  dei  servizi
pubblici locali per  l'anno  2021).  -  1.  Al  fine  di  ridurre  la
pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino
al 31 dicembre  2021  i  comuni  possono  adottare  provvedimenti  in
materia  di  tariffe  correlate  ai  servizi  pubblici  locali  anche
successivamente  all'approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Ad
eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti,  l'esercizio  di
tale facolta' puo'  avvenire  anche  senza  il  raggiungimento  della
copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario. 
  2. La data di validita' e applicazione delle  tariffe  istituite  o
modificate   ai   sensi    di    quest'articolo    e'    determinata,
alternativamente,  in  applicazione  dell'art.  9-bis,  comma  1,   o
dell'art. 9-bis, commi 2-bis  e  2-quater,  della  legge  provinciale
sulla finanza locale 1993. 
  3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione
di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.»