Art. 16 Inserimento dell'art. 21-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di entrate dei comuni 1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «Art. 21-bis (Disposizioni in materia di tariffe dei servizi pubblici locali per l'anno 2021). - 1. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2021 i comuni possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facolta' puo' avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario. 2. La data di validita' e applicazione delle tariffe istituite o modificate ai sensi di quest'articolo e' determinata, alternativamente, in applicazione dell'art. 9-bis, comma 1, o dell'art. 9-bis, commi 2-bis e 2-quater, della legge provinciale sulla finanza locale 1993. 3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.»