Art. 17 Integrazioni dell'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di assegno unico provinciale 1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per l'anno 2021 per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale per sostenere le famiglie di lavoratori, che, in relazione all'attivita' svolta e alla possibilita' di accedere a misure di conciliazione, hanno una conseguente maggiore difficolta' nell'assistenza ai figli minori di 14 anni durante i periodi corrispondenti, in tutto o in parte, alla durata della sospensione su tutto il territorio provinciale dell'attivita' didattica in presenza delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado o di sospensione dei servizi socio-educativi/conciliativi 0-6 anni. 1-ter. Il comma 1-bis si applica anche per sostenere le famiglie di lavoratori con figli disabili minori di 18 anni; la Giunta provinciale puo' prevedere a tal fine specifici criteri attuativi in relazione alle particolari necessita' di assistenza e di conciliazione.» 2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie).