Art. 17 
 
   Integrazioni dell'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 
               in materia di assegno unico provinciale 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale  n.  3  del
2020 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Per l'anno 2021 per fronteggiare la situazione  di  crisi
connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale apporta  le
necessarie modificazioni alla disciplina di  attuazione  dell'assegno
unico provinciale per sostenere le famiglie di  lavoratori,  che,  in
relazione all'attivita' svolta e  alla  possibilita'  di  accedere  a
misure di conciliazione, hanno una conseguente  maggiore  difficolta'
nell'assistenza  ai  figli  minori  di  14  anni  durante  i  periodi
corrispondenti, in tutto o in parte, alla durata della sospensione su
tutto il territorio provinciale dell'attivita' didattica in  presenza
delle  istituzioni  scolastiche  di  primo  e  secondo  grado  o   di
sospensione dei servizi socio-educativi/conciliativi 0-6 anni. 
    1-ter. Il comma 1-bis si applica anche per sostenere le  famiglie
di lavoratori con  figli  disabili  minori  di  18  anni;  la  Giunta
provinciale puo' prevedere a tal fine specifici criteri attuativi  in
relazione  alle   particolari   necessita'   di   assistenza   e   di
conciliazione.» 
    2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A  e'  autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro  per  l'anno  2021  sulla  Missione  12
(Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia),  Programma   05
(Interventi per le famiglie).