Art. 18 Inserimento dell'art 25-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di servizi conciliativi 1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «25-bis (Misure di sostegno a favore degli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia). - 1. Agli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia nella fascia di eta' compresa tra tre mesi e tre anni, per il cui acquisto e' possibile l'utilizzo dei buoni di servizio, che hanno registrato per dette attivita', nell'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione di ricavi, provenienti dai buoni di servizio e dalle quote versate dalle famiglie, maggiore del 30 per cento rispetto all'anno 2019, e' concesso un contributo pari al 20 per cento del valore di tale riduzione, fino a un massimo di 80.000 euro. 2. Ai fini di quest'articolo sono esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anche se svolgenti attivita' di impresa. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti: a) gli ulteriori criteri per l'individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo, tenuto conto anche delle attivita' iniziate a partire dal 2020; b) i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.» 2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).