Art. 18 
 
  Inserimento dell'art 25-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 
                 in materia di servizi conciliativi 
 
  1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito
il seguente: 
    «25-bis (Misure di sostegno a favore  degli  operatori  economici
accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia). -  1.
Agli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi  per
la prima infanzia nella fascia di eta' compresa tra tre  mesi  e  tre
anni, per il cui  acquisto  e'  possibile  l'utilizzo  dei  buoni  di
servizio, che hanno registrato per dette attivita', nell'anno 2020 in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una  riduzione  di
ricavi, provenienti dai buoni di servizio e dalle quote versate dalle
famiglie, maggiore del  30  per  cento  rispetto  all'anno  2019,  e'
concesso un contributo pari al  20  per  cento  del  valore  di  tale
riduzione, fino a un massimo di 80.000 euro. 
  2. Ai fini di quest'articolo sono esclusi gli enti non  commerciali
di cui all'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo
unico delle imposte sui redditi), anche  se  svolgenti  attivita'  di
impresa. 
  3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti: 
    a) gli ulteriori criteri  per  l'individuazione  degli  operatori
economici che beneficiano del contributo previsto da  quest'articolo,
tenuto conto anche delle attivita' iniziate a partire dal 2020; 
    b) i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione e  ogni
altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.» 
  2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata  la
spesa di 500.000 euro per l'anno 2021  sulla  Missione  14  (Sviluppo
economico  e  competitivita'),  Programma  01   (Industria,   PMI   e
artigianato).