Art. 21 Integrazione dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2020 recante misure straordinarie per l'anno 2021 in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica 1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «3-bis. Quest'articolo si applica per l'anno 2021 con i seguenti aggiornamenti: a) la lettera a) del comma 1 si riferisce alle rate in scadenza il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 del mutuo agevolato; le rate in scadenza nell'anno 2021 sospese sulla base di richieste presentate prima della data di entrata in vigore di questo comma s'intendono sospese ai sensi di quest'articolo; b) la lettera b) del comma 1 si riferisce alla rata in scadenza nel corso dell'anno 2021 del mutuo stipulato; c) il comma 2 si riferisce alle domande di contributo integrativo presentate nel 2019 e il beneficiario deve dimostrare, entro il 31 dicembre 2021, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione oggetto di agevolazione; d) il comma 3 si riferisce alle domande di contributo integrativo presentate negli anni 2019 e 2020.»