Art. 21 
 
Integrazione dell'art. 32 della  legge  provinciale  n.  3  del  2020
  recante misure straordinarie per l'anno 2021 in materia di edilizia
  abitativa agevolata e pubblica 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale  n.  3  del
2020 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Quest'articolo si applica per l'anno 2021 con i  seguenti
aggiornamenti: 
      a) la lettera a) del comma 1 si riferisce alle rate in scadenza
il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 del mutuo agevolato; le  rate
in scadenza nell'anno 2021 sospese sulla base di richieste presentate
prima della data di entrata in vigore  di  questo  comma  s'intendono
sospese ai sensi di quest'articolo; 
      b) la lettera b) del comma 1 si riferisce alla rata in scadenza
nel corso dell'anno 2021 del mutuo stipulato; 
      c)  il  comma  2  si  riferisce  alle  domande  di   contributo
integrativo presentate nel 2019 e il  beneficiario  deve  dimostrare,
entro il 31 dicembre 2021, di aver provveduto al pagamento dei canoni
di locazione oggetto di agevolazione; 
      d)  il  comma  3  si  riferisce  alle  domande  di   contributo
integrativo presentate negli anni 2019 e 2020.»